Diritto alla reputazione vs. diritto di critica giornalistica: ecco la decisione fiorentina nel caso Renzi v. Travaglio

Sentenza interessante da Trib. Firenze 18.08.2022 n. 2348/2022, RG 9217/2020, G.U. Donnarumma Massimo, nella causa civile per illecito aquiliano diffamatorio di Marco Travaglio ai danni di Matteo Renzi.

Viene riportato l’intero passo censurato:

<<GRUBER: “Tu, oggi, definisci Renzi un mitomane?”»
T
RAVAGLIO: “Si, è una forma di mitomania molesta che, probabilmente, risale a fattori prepolitici che
andrebbero studiati da specialisti clinici. Probabilmente vuole farci pagare colpe ataviche, non so se
lo prendevano in giro da bambino, non so se vuole farci pagare il fatto che gli italiani non lo hanno
capito e lo hanno bocciato più volte, che il mondo non comprende il suo genio. Sta di fatto che lo
spettacolo penoso di ieri sera denota, secondo me, una svolta che non può essere nemmeno definita più
uno show, è una cosa penosa. Secondo me per l’igiene della politica bisognerebbe cominciare a fare
una specie di silenzio stampa, cioè una moratoria nel continuare a mettere il microfono davanti a una
persona che chiaramente non è compos sui, non è in sé. Ha appiccato il fuoco al governo Letta lo ha
fatto cadere, poi ha silurato se stesso. Sta cercando di silurare Conte e ieri ha proposto una soluzione
per rafforzare il premier, eleggendolo direttamente. Cosa che non accade in nessun paese del mondo
tranne che in Israele, credo. Voleva abolire la prescrizione e adesso vuole sfiduciare il ministro
Buonafede che l’ha, in parte, abolita. Diffida l’attuale maggioranza dal cercare altre maggioranze e
poi lui, ieri, ha proposto un’altra maggioranza con il centrodestra, che non se lo è filato di pezza, per
fare il sindaco di Italia. Non si capisce neanche di che stia parlando, dovrebbe cambiare venti o trenta
articoli della Costituzione per farlo, in una situazione in cui già non si riescono a far passare le leggi
ordinarie, figurarsi se passerebbero leggi costituzionali. Bisognerebbe cominciare a trattarlo come un
caso umano e dirgli, va bene, quando fai cadere il governo avvertici, per il momento ci siamo stufati.
Perché, poi queste cose, come diceva il professor Monti, si pagano. Nel senso che lo spread si era
abbassato quando c’era una parvenza di stabilità. C’è un governo che sta cercando di fare delle cose
importanti e che tutti i giorni si ritrova di fronte ai ricatti di uno che dice sempre il contrario degli altri
a prescindere, contraddicendo tutta la sua storia quotidianamente, quindi un minimo di moratoria,
secondo me, sarebbe igienica
>>

Il punto critico , naturalmente, è laddove T. dà a R. del <mitomane> , <caso umano> e <fattori prepolitici che andrebbero studiati da specialisti clinici>. Qui infatti per il Tribunale si eccede la critica politica.   Resta però da accertare la idoneità lesiva; la quale viene negata, così motivando:

< E2) Andando, ora, al cuore del problema poc’anzi prospettato, fa d’uopo rilevare che le espressioni in esame, pur connotandosi a tratti per un sarcasmo pungente, teso a dileggiare la figura del senatore Renzi, non risultano concretamente idonee a ledere la reputazione e l’onore di quest’ultimo.
Trattasi di affermazioni e locuzioni che, a ben vedere:
– non hanno alcuna pretesa di veridicità;
– pur investendo (come si è visto) la dimensione personale del Renzi, sono disancorate da riferimenti specifici a fatti od episodi afferenti.
Di conseguenza, nessun telespettatore può, ragionevolmente, prendere sul serio le espressioni che rimandano genericamente alla “mitomania” o la proposizione dubitativa per cui “
lo prendevano in giro da bambino”.
Ed è chiaro che lo stesso convenuto non ha detto ciò con l’intento di convincere qualcuno circa il fondamento delle espressioni pronunciate, ma al solo fine di ironizzare sulle condotte e sulla figura di Renzi. Ciò si evince, non solo dal tenore complessivo del discorso, ma anche dalla circostanza che le espressioni in oggetto sono spesso formulate in forma ipotetica (“
andrebbero studiati da specialisti clinici”; “non so se lo prendevano in giro da bambino”).
Come si è già detto, peraltro, le affermazioni in esame sono decontestualizzate, scevre da qualsivoglia riferimento a vicende od esperienze concrete del vissuto personale dell’attore, per cui risulta evidente che trattasi di una sorta di invenzione scenica ovvero di un espediente comunicativo che il giornalista
ha utilizzato per attirare l’attenzione degli ascoltatori, colorendo il proprio discorso ed introducendo i predetti al nucleo del proprio intervento, che afferisce per l’appunto alla critica politica.
Detto in altri termini, il registro linguistico sin qui esaminato, pur essendo a tratti graffiante e pur colorandosi di sarcasmo, è di fatto innocuo, non avendo – come si è detto – concreta idoneità lesiva rispetto all’onore ed alla reputazione dell’attore, proprio perché trattasi di espressioni, per un verso, prive di disvalore intrinseco, quali, ad esempio, le ingiurie, le contumelie, gli epiteti scurrili o le affermazioni che aggrediscono in termini universalmente oltraggiosi il patrimonio morale del destinatario; per altro verso, anche quando investono la dimensione personale, sono affermazioni, locuzioni e proposizioni scevre da riferimenti specifici e contestualizzanti
>

Il passaggio è importante. In breve , mancando di specificità, le offese non possono cagionare danno. Il giudizio però è di assai dubbia esattezza: non sono offensive solo le espressioni riferite a fatti specifici, ma anche anche quelle generali sulla persona.

Ancora,  viene rigettata l’eccezione di satira dato che T. è giornalista e non un comico (sub E1): non è però chiaro il nesso logico sottostante, potendo la satira essere usata da chiunque e non solo da comici di professione.

Altrettanto perplessa è la compensazione integrale delle spese di lite, a fronte di un rigetto integrale delle domanda di Matteo Renzi.