Ancora sulla pratica di web (o data)-scraping: legittima l’asportazione dagli account Facebook e Instagram dei dati accessibili a tutti (cioè anche a chi non è loggato)

Significativa decisione del trib. del distretto nord della California con sentenza 23 gennaio 2024, caso n. 23-cv-00077-EMC, Meta v. Bright Data, giudice Chen:  legittima lo scraping (grattamento o raschiatura, più o meno) di dati dagli account del gruppo Meta.

Il succo è che è lecito raccolgiere i dati disposnibili anche senza loggarsi (logged-off public data): non si viola alcujna regola contrattujale dato che non si agisce in veste di contraente di Meta. E Meta non ha provato che fossero stato raccolti.

Anche se Bright Data aveva account Meta, i dati grattati erano solo quelli publicily available:  “c. Bright Data’s logged-out scraping is unrelated to the purpose of its accounts The fact that Bright Data had Facebook and Instagram accounts when it scraped is entirely incidental and unrelated to its scraping. There is no evidence that Bright Data used the accounts or any information from the accounts to facilitate scraping of publicly accessible data. It is not disputed that Bright Data maintained the accounts for an entirely collateral purpose—to engage in its own advertising on Facebook and Instagram—which was unrelated to its scraping of public data. When Bright Data scraped data, it did so without logging in and using its Meta accounts; instead, it was acting in the exact same capacity as any outside non-subscribing visitor trying to overcome Meta’s anti-bot technology. Therefore, even though Bright Data could technically be characterized as a “user” of Facebook and Instagram inasmuch as it maintained accounts on those platforms, there is a strong and compelling argument that Bright Data was not “using” Facebook as contemplated by the Terms when it scraped public data while not logged-in”.

(notizia e link dal blog di Eric Goldman, nel quale ora Kieran McCarthy scrive che Meta ha rinunciato all’appello per motivi sostanzialmente reputazionali

 

Impugnazione della chiusura dell’account Youtube per misleading informazioni sanitarie (sul Covid19): non ci sono speranze per questo tipo di azioni

Eric Goldman nel suo blog segnala Northern District della California S. Francisco Div. del 4 settrmbre 2023 Case 3:22-cv-05567-LB, Mercola v. Google etc., decide l’istanza di riapetura dell’account , poi corretta in mero accesso per il recupero dei dati, proposta da medico no-vax.

Decide e rigetta, naturalmente. Il modulo contrattuale preparato da Youtube le permette di far cessare senza problemi il rapporto quando c’è vioalazione delle clausole (terms of service o guidelines ) regolanti i contenuti

Nemmeno la buona fede può operare, dato che c’è violazione di un patto specifico

<<The covenant of good faith and fair dealing is implied in every contract and prevents one party from “unfairly frustrating the other party’s right to receive the benefits” of the contract. Guz v. Bechtel Nat’l Inc., 24 Cal. 4th 317, 349 (2000). To allege a claim for breach of the covenant of good faith and fair dealing, a plaintiff must allege the following elements: (1) the plaintiff and the defendant entered into a contract; (2) the plaintiff did all or substantially all of the things that the contract required her to do or she was excused from having to do; (3) all conditions required for the defendant’s performance had occurred; (4) the defendant unfairly interfered with the plaintiff’s right to receive the benefits of the contract; and (5) the defendant’s conduct harmed the plaintiff. Qingdao Tang-Buy Int’l Import & Export Co. v. Preferred Secured Agents, Inc., No. 15-cv-00624-LB, 2016 WL 6524396, at *5 (N.D. Cal. Nov. 3, 2016) (citing Judicial Council of California Civil Jury Instructions § 325 (2011); Oculus Innovative Scis., Inc. v. Nofil Corp., No. C 06-01686 SI, 2007 WL 2600746, at *4 (N.D. Cal. Sept. 10, 2007)).
Again, YouTube’s actions were permitted by the Terms of Service. The implied-covenant claim fails for this reason>>.

Content moderation, hate speech e risoluzione del contratto di social network per inadempimento dell’utente

Trib. Roma.,  sez. dir. della persona e immig. civile, n° 17909/2022 del 5 dicembre 2022, RG 10810/2020, giud. monocr. Albano Silvia, decide nel merito la nota lite tra Casapoound e Facebook (ora Meta Platforms ireland ltd.: poi “FB), già oggetto di decisione cautelare alla fine del 2019.

Non ci sono ragionamenti particolarmente interessanti in diritto, ma un fattualmente importante accertamento di <organizzazione di odio> a carico di Casapound, secondo gli Standard di condotta di FB.

Purtroppo la lunga e fitta sentenza non è divisa in brevi paragrafi, per cui le lettura è poco agevole.

Il § 2 dà conto del quadro normativo e di applicazioni giurisprudenziali, anche estere.

Riporto il § 2.5 Conclusioni :

<<Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle sovranazionali in base all’art 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.
La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale).
Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto), ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta.
Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione politica.>>

Segue poi l’applicazione al caso de quo (cioè alle clausole contrattuali tra klutente e FB: sono riportate le clausole pertinenti).

Di interesse è che nessuna clausola prevede un obbligo di preavviso per disattivazione pagine o profilo, p. 25. In ogni caso nessun danno è stato provato dalla perdita per tale ragine dei documenti già ivi caricati (p. 40).

Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale opra illustrata, <<può ritenersi che un’organizzazione che si richiama al fascismo, ne usa i simboli e gli slogan, può essere designata organizzazione d’odio in base alle regole contrattuali di Facebook sopra illustrate, in quanto oggettivamente favorisce la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico>>, § 4.

E poi: <<Nel caso di specie, al contrario, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta, ma la legittimità della sua diffusione attraverso il social network, in quanto la pubblicazione di simbologia fascista è vietata dalle condizioni contrattuali di Facebook e autorizza, pertanto, la rimozione di post la riproducono.
Si è visto più sopra che le regole più stringenti in ordine alle legittimità dei contenuti divulgabili in rete sono determinati anche dall’effetto moltiplicatore di internet, idoneo ad attribuire un’attitudine lesiva a condotte che altrimenti potrebbero non averne, da qui le iniziative volte a responsabilizzare i gestori dei social network onde vietare la diffusione di simboli o discorsi d’odio in rete anche attraverso le condizioni contrattuali che ogni utente deve sottoscrivere al momento dell’iscrizione.

Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità (si veda la sentenza della CGUE sopra citata e la direttiva CE in materia), dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea>>, p. 31.

Viene esteso il giudizio alla pagina personale dell’ammninistratore di Casapound Italia.

Elenco di fatti, supportanti il giudizio di esattezza della qualificazione come  <organizzazione di odio> decisa da FB,  sta a a pp. 36/7.

Quindi FB legittimamente ha risolto il contratto.

Sono poi riprodotti i principali documenti provanti tale conclusione (con riproduzione grafica e a colori; i link invece non sono più attivi)

Conclusione finale al § 5 , p. 39: a<<l’art. 3.2 delle condizioni contrattuali prevede espressamente che nel caso in cui “l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l’accesso dell’utente al suo account.”
E’ stato provato che le parti attrici hanno pubblicato contenuti in violazione delle clausole contrattuali che vietano il supporto ad organizzazioni d’odio (Davide Di Stefano attraverso il proprio profilo anche quale amministratore della pagina di CasaPound Italia), la pubblicazione di hate speech basati sulla razza o etnia (art 13 Standard della Comunità) e simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio (come tutta la simbologia fascista o l’elogio ai combattenti della X Mas o della Repubblica di Salò- art 2 degli Standard) o che incitano alla violenza (art 1 degli Standard).
I contenuti, che inizialmente erano stati rimossi e poi a fronte della reiterata violazione hanno comportato la disattivazione degli account delle parti attrici sono illeciti da numerosi punti di vista.
Non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all’inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata.>>

Sospensione/rimozione da parte di Facebook e diritto di critica ex art. 21 Cost. dell’utente

Stimolante sentenza (ex art. 702 ter cpc) da parte di Tib. Varese 02 agosto 2022 n° 1181/2022, RG 2572/2021 , rel. M.M. Recalcati, circa la lite promossa dall’utente censurato da Facebook (suo account nonchè gruppo) sostanzialmente per attività disinformativa.

Il Tribunale dà torto alla ricorrente e ragione a Fb.

Bene su giurisdizione , legge applicabile e contrattualità sinallagmatica del rapporto Fb / utente (cosa ormai scontata):

Meno bene laddove ritiene non vessatoria ex art. 34 cod. cons. il diritto unilaterale di “sospendere a suo insindacabile giudizio la propria prestazione conservando il diritto di fruire della controprestazione”: ci pare evidente uno significativo squilibrio di diritti e obbligjhi.

Punto assai interssate è la precisazione sulla distinzione giudizio in astratto e in concreto: << Il Tribunale non può però limitarsi a tale astratta valutazione, essendo chiamato a
verificare se, tenuto conto della natura del servizio oggetto del contratto, come indicato
dall’art. 34 cod. consumo, la tipizzazione delle condotte dell’utente giustificanti la
limitazione/sospensione del servizio non comporti uno squilibrio tra i diritti e gli
obblighi delle parti.
In particolare, poiché Facebook propone il proprio servizio a tutti gli utenti, senza
alcuna distinzione o limitazione all’ingresso), e poiché il servizio offerto consiste nel
consentire all’utente di incontrare altri soggetti, di esprimere la propria personalità e,
quindi, anche e soprattutto, di manifestare il proprio pensiero, la previsione di
limitazioni a questa libertà di espressione non comporta uno squilibrio contrattuale, in
danno dell’utente, nella misura in cui tali limitazioni non si risolvono in una lesione
dell’art. 21 Cost
>>

Il giudizio va dato in astratto o solo al singolo tema volta per volta sub iudice? opta per la seconda , ma non pare corretto: la clausola va giudicata in astratto.

Il Trib. invece la ritiene vessatoria quando inibisca l’esewrcizio di diritto fondamentali come il diritto di espressione del lensiero ex 21 Cost.

IMportante l’affermazione di applicaizone di tale diritto -in sostanza.- verso qualunque privato che possa -per la sua posizione.- inibirlo in modo significativo.

Ritiene però che un’eccessiva compressione  da parte delle clausole di Fb (applicate al tema specifico) non ci sia, dato che è a fronte di altri dirtti di pari valore (sicurezza e tranquillità degli altri utenti).

Esclusa la vessatorietà , nel caso concreto (era un post riportante intervento in aula della parlametnare Cunial contrario fortemente ai vaccini anticovid) la rimozione è stata valutata “giustificata” sotto il profilo della disinformazione. IL punto è importante, stante il ruolo pubblico della persona il cui video è censurato: << 5.3 Ciò posto, non si ritiene che il carattere composito del discorso pubblicato dalla ricorrente valga a rendere illegittima la rimozione del post e il blocco del profilo della stessa per 30 giorni, attesa l’impossibilità di scindere il contenuto del discorso, nonché in ragione del fatto che la critica espressa dalla parlamentare alla politica del c.d. green pass si fonda sostanzialmente sui dati relativi ai vaccini dalla stessa riportati e contrari agli Standard >>

Il punto è: anche si concordasse che il discorso della parlamentare contrastava ideologicamente con le regole di Fb, conta qualcosa il fatto che sia espresso in sede parlametnare? Oppure è soggetto allo stesso trattamento contrattuale cui sarebbe soggetto il medesimo discorso fatto però dal quisque de populo?

Nuovo capitolo nella lite Brandtotal c. Meta (Facebook) sul data scraping

Avevo dato conto in post 15.06.2021 di una decisione nella saga giudiziaria BrandTotal v. Meta (Facebook).

Ora se ne aggiunge un’altra, per lo più favorevole a M., emessa sempre dal distretto nord della Californa del 06.06.2022 , Case No. 20-cv-07182-JCS, stesso giudice.

Il quesito è se il data scraping (su q. prassi di raccolta dati pubblicitari v. sub II, p. 2) violi la clausola imposta da M.(facebook)  la quale così suona:  “You may not access or collect data from our Products using automated means (without our prior permission) or attempt to access data you do not have permission to access“.

B. tenta di dire che la clausola è nulla perchè in violazione di public policy , p. 18 ss., o percghè unconscionable , p. 31 ss. (è il tema più interessante per noi).

Però gli va male non essendo riuscita a convinvere la corte (p. 31 e risp. 37).-

Chiusura immotivata dell’account ma nessuna responsabilità in capo a Facebook

Secondo il diritto californiano la chiusura immotivata dell’account, con distruzione di tutto il materiale ivi caricato, non viola alcun diritto contrattuale dell’utente di Facebook: così la corte del distretto nord della California, 20.04.2022, King v. Facebook, Case 3:21-cv-04573-EMC .

Negata la violazione del contratto (breach of contract) e respinsta l’istanza di rimessione in pristino (specific perfornance), restano in piedi le istanze connesse alla violazione della buona fede  per carenza di motivazione e/o di indicazione di quali sarebbero state le condizioni generali (Terms of service) violate.

Anche queste , però , sono rigettate perchè, come che sia, non è dalla violazione della b.f. che discende il danno della perdita dei materiali.

INoltre Facebook non poteva sapere il danno che avrebbe potuto generare in capo al’utente:

<< Here, Ms. King has failed to show that either the subjective or objective test has been satisfied. Ms. King did not actually communicate to Facebook that she was using her account as a photo repository and that she did not otherwise retain her photos elsewhere as one normally would. Nor is there any indication that Facebook actually knew that Ms. King was using her account as a photo repository. Finally, Ms. King’s suggestion that Facebook should have known
that she was using her account as a photo repository – because it “was more convenient and permanent and did not involve storing photo albums and preserving physical photographs,” SAC ¶
24 – strains credulity. Arguably, Facebook should have known that Ms. King would post photos on her account. However, nothing suggests Facebook should have known that she would not
maintain her photos elsewhere (whether as hard copies or digital copies saved onto a hard drive, on a phone, flash drive, or in the cloud), especially given that the photos were of great personal value to her (so much so that she planned on compiling them into a memoir of her life).
See SAC ¶ 24. Certainly, there is no suggestion that Facebook markets itself as a photo repository. And the fact that Facebook has a “memorialization” feature for people who have died can hardly be considered the same thing as a photo storage.
Accordingly, Ms. King’s special damages are not recoverable as a matter of law. The Court also notes that, even if the damages were theoretically recoverable, Ms. King would run into another obstacle – namely, the limitation of liability provision in the TOS. That provision states as follows:

We work hard to provide the best Products we can and to specify
clear guidelines for everyone who uses them. Our Products,
however, are provided “as is,” and we make no guarantees that they
always will be safe, secure, or error-free, or that they will function
without disruptions, delays, or imperfections. To the extent
permitted by law, we also DISCLAIM ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT. We do not control or direct what people and others do or say, and we are not responsible for their actions or conduct (whether online or offline) or any content they share
(including offensive, inappropriate, obscene, unlawful, and other
objectionable content). [¶] We cannot predict when issues might
arise with our Products. Accordingly, our liability shall be limited to
the fullest extent permitted by applicable law, and
under no
circumstance will we be liable to you for any
lost profits,
revenues, information, or data, or
consequential, special, indirect,
exemplary, punitive, or incidental damages arising out of or
related to these Terms or the Facebook Products, even if we
have been advised of the possibility of such damages
. Our
aggregate liability arising out of or relating to these Terms or the
Facebook Products will not exceed the greater of $100 or the
amount you have paid us in the past twelve months.

TOS ¶ 3 (emphasis added). The limitation of liability provision expressly bars Ms. King’s claim for special damages, and Ms. King has not challenged the validity of that provision. See, e.g., Food Safety Net Servs. v. Eco Safe Sys. USA, Inc., 209 Cal. App. 4th 1118, 1126 (2012) (“With respect to claims for breach of contract, limitation of liability clauses are enforceable unless they are unconscionable . . . .”)>>.

Decisione criticabile, almeno se fosse così stata decisa secondo il nostro diritto:

1° un dovere di buona fede impone almeno di dare un preavviso;

2° la b.f. fa parte dei doveri contrattuali;

3° la chiusura immotivata è illegittima;

4° la mancanza di preavviso è illegittimo;

4° i dannni conseguenti ad essa sono illegittimi.

5° la comunicazione preventiva del motivo avrebbe  permesso all’utente di cautelarsi facendo copia dei file. Ovvio che la comunicazione successiva, a distruzione avvenuta, non possa essere causa dei relativi danni.

6° FB sa benissimo che files ospita e quindi quale danno può generare: i suoi filtri automatizzati   non hanno alcuna difficoltà in tale senso . Basti pensare al newsfeed e alla pubblicitòà tarata sull’utente che costantemente lo assilla (microtargeting): è il cuore del business di FB sapere il più possibile tramite i materiali caricati , gli amici presenti, i link inseriti  etc..

La limitazione di responsabilità , in caso di consumatore, come pare nel caso, sarebbe nulla ex art. 33.2.b) cod. cons.

(notizia della sentenza dal blog di Eric Goldman ove anche link alla precedente decisione 12.12.2021 nel medesimo caso).

Domanda di danno non patrimoniale vs. Facebook per illegittima sospensione dell’account: parziale accoglimento dell’appello proposto dal gigante di Menlo Park

App. L’Aquila con sent. 1659/2021 del 09.11.2021, RG 295/2020, Facebook c. G.C., decide l’appello proposto da Facebook (F.) .

F. in primo grado era risultato soccombente in azione per danno non patrimoniale cusato da sospensione (4 mesi circa) dell’account per violazione dei community standards (post relativi al periodo monarchico o fascista).

L’appello è parzialmente accolto nel senso che alcune censure mosse da F. sono riconosciute legittime contrattualmente, altre no.

Punti principali nella sentenza:

-giurisdizione e legge italiana ex   reg. UE 593/2008 (e 1215/20123)

– si tratta di rapporto contrattuale e di contratto per adesione. Sulla contraattualità ormai non ci son più dubbi (nè mai avrebbero dovuto esserci, per vero). Il corrispettivo a carico del’lutente è la cessione del diritto di usare i suoi dati personali, § 8.3: <<In questo quadro, sviluppandosi i principi affermati dal Consiglio di Stato, questo collegio ritiene di condividere l’affermazione che il contenuto patrimoniale di una prestazione possa ritenersi sussistente anche in quei casi in cui vengano ceduti, a titolo di corrispettivo per un servizio, beni diversi dal denaro che, per la loro potenzialità di sfruttamento commerciale, divengano suscettibili  di una valutazione in chiave economico – patrimoniale. È, in sostanza, l’idoneità intrinseca del dato personale – legittimamente acquisito e trattato, s’intende, il che dovrà essere sempre attentamente valutato – a dover essere considerata, in quel determinato contesto, oggetto di proficuo sfruttamento commerciale, così consentendo di ritenere integrato il requisito della patrimonialità della controprestazione (volendo richiamare analogicamente un contratto tipico, questo schema richiama, a ben vedere, la permuta)>>.

– è valida la clausola sul potere di F. di rimuovere/sospendere , nè è vessatoria, §8.5.

– il servizio di F. “non è essenziale” : assai dubbio , se si intendse <essenziale> in senso ampio, cioè necesasrio per instaurare corrette relazioni sociali (però ora F. sta perdendo quote di mercato/diffusione , come si legge), ivi

– la violazione dei community standards è inadempimento contrattuale, § 9.1. Però F. deve fare attenzione: << d’altro canto, l’esercizio in concreto di tali poteri non deve sfociare in comportamenti apertamente violativi della sfera di libertà espressiva che, dietro concessione dell’autorizzazione all’uso di propri dati sensibili e non gratuitamente, costituisce il contenuto tipico e, per così dire, la ragion d’essere dell’adesione ad una piattaforma di questo tipo, la cui funzione è appunto quella di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti. Tanto più in un contesto nel quale non è neppure specificato con quali modalità si formuli il giudizio di congruità dell’espressione usata da parte di Facebook>>, ivi.

Quiesto è  il punto più interessante: perchè mai la piattaforma non potrebbe porre limiti assai stretti ai contenuti pubblicabili, visto che è ente privato e presta servizio non essenziale?

– l’autotutela da parte di F.  è da intendere in senso ampio: <<È corretto dunque sostenere che a legittimare l’esercizio di poteri di autotutela possa essere non solo il comportamento contrario alla legge (certamente rilevante, giusta l’espresso richiamo contrattuale) – e dunque ad esempio quel comportamento che integri, in ipotesi, il reato di apologia del fascismo – ma anche un comportamento diverso, non definibile come illecito>>

Il danno non patrimoniale è ridotto ad euro 3.000,00 e le spese di lite son interamente  compensate per entrambi i grdi di giudizio.

L’ Executive Order del presidente Biden per promuovere la concorrenza nell’economia statunitense

Ieri 9 luglio l’amministrazione Biden ha emesso l’Executive Order (EO) on Promoting Competition in the American Economy.

E’ l’EO n. 14.036, come si legge in wikipedia .

GLi EO non sono fotne diretta di diritto erga omnes ma solo ordini alle varie amministrazioni (di valutare riforme normative per quanto in proprio potere).

Qui la scheda informativa approntata dall’Amministrazione.

Segnalo qui alcuni punti.

  • ridurre la diffusione dele clausole di non concorrenza imposte dalle aziende ai dipendenti, assai diffuse in USa;
  • quanto al digital world, questa la sintesi iniziale: << The American information technology sector has long been an engine of innovation and growth, but today a small number of dominant Internet platforms use their power to exclude market entrants, to extract monopoly profits, and to gather intimate personal information that they can exploit for their own advantage. Too many small businesses across the economy depend on those platforms and a few online marketplaces for their survival. And too many local newspapers have shuttered or downsized, in part due to the Internet platforms’ dominance in advertising markets. … This order affirms that it is the policy of my Administration to enforce the antitrust laws to combat the excessive concentration of industry, the abuses of market power, and the harmful effects of monopoly and monopsony — especially as these issues arise in labor markets, agricultural markets, Internet platform industries, healthcare markets (including insurance, hospital, and prescription drug markets), repair markets, and United States markets directly affected by foreign cartel activity.
         It is also the policy of my Administration to enforce the antitrust laws to meet the challenges posed by new industries and technologies, including the rise of the dominant Internet platforms, especially as they stem from serial mergers, the acquisition of nascent competitors, the aggregation of data, unfair competition in attention markets, the surveillance of users, and the presence of network effects.
         Whereas decades of industry consolidation have often led to excessive market concentration, this order reaffirms that the United States retains the authority to challenge transactions whose previous consummation was in violation of the Sherman Antitrust Act (26 Stat. 209, 15 U.S.C. 1 et seq.) (Sherman Act), the Clayton Antitrust Act (Public Law 63-212, 38 Stat. 730, 15 U.S.C. 12 et seq.) (Clayton Act), or other laws.  See 15 U.S.C. 18; Standard Oil Co. v. United States, 221 U.S. 1 (1911). >>
  • <internet service>: migliorare la situazione dei consumatori sotto alcuni specifici profili (qui di minor intersse): v. facts shet alla voce relativa;
  • <technology>: v. fact sheet relativa voce e spt. i profili antitrust, naturalmente:

A)  Big Tech platforms purchasing would-be competitors: Over the past ten years, the largest tech platforms have acquired hundreds of companies—including alleged “killer acquisitions” meant to shut down a potential competitive threat. Too often, federal agencies have not blocked, conditioned, or, in some cases, meaningfully examined these acquisitions.

Per cui il Presidente annuncia una policy <<of greater scrutiny of mergers, especially by dominant internet platforms, with particular attention to the acquisition of nascent competitors, serial mergers, the accumulation of data, competition by “free” products, and the effect on user privacy>>.

B) Big Tech platforms gathering too much personal information:  Many of the large platforms’ business models have depended on the accumulation of extraordinarily amounts of sensitive personal information and related data.

Per questo il Presidente encourages the FTC to establish rules on surveillance and the accumulation of data.

C) Big Tech platforms unfairly competing with small businesses:  The large platforms’ power gives them unfair opportunities to get a leg up on the small businesses that rely on them to reach customers. For example, companies that run dominant online retail marketplaces can see how small businesses’ products sell and then use the data to launch their own competing products. Because they run the platform, they can also display their own copycat products more prominently than the small businesses’ products..

Pertanto, il Presidente <encourages the FTC to establish rules barring unfair methods of competition on internet marketplaces>.

I rimedi proposti perà o mancano o sono genericissimni. Si v. l’accurato commento del prof. Hovenkamp President Biden’s Executive Order on Promoting Competition: an Antitrust Analysis, in ssrn :

<<While the President’s Executive Order has been touted as a “Progressive” document, its content falls short of that. It does notsuggest thatthe antitrust enforcement agencies break up any firms, other than becoming more aggressive about mergers. Nor does it contain any general expression of concern about vertical integration as such or advocacy for removal of antitrust immunities.Consistent with antitrust policy generally, it repeatedly expresses concerns about market power,or the power to profit by charging high prices,butitnevercomplainsabout large firm size as such. Further, while it discusses market power repeatedly, it does not speak aboutdisplacing antitrusts current economicapproachwithconcerns aboutpolitical power or large firm size.To the contrary,it makes no reference to political powerat all,except for this one telling passagethat it quotesfrom a 1957 Supreme Court decision declaring that the Sherman Act:

rests on the premise that the unrestrained interaction of competitive forces will yield thebest allocation of our economic resources, the lowest prices, the highest quality and the greatest material progress, while at the same time providing an environment conducive to the preservation of our democratic political and social institutions.

The passage is important for what it does notsay about political power, even during a period ofgreat antitrust expansion. The goals areto achieve the bestallocation ofeconomicresources, lowest prices, highest quality, and greatest material progressbut all of this within an environment that is conducive to the preservation of our democratic institutions>>, pp. 3-4