Tutela dell’onore v. diritto di cronaca: sul concetto di verità nell’intervista giornalistica

Cass. n. 23.166 del 25.07.22, rell Pazzi, sez. 1, interviene nella lite tra Il Fatto Quotidiano  e Finivest circa gli allegati danni dal primo cagionati alla seconda in occasione di articoli sul presunto ricorso a finamziamenti illeciti per sopperire alla gravissima crisi finanziaria (circostanze emergenti dal merito ma poco chiaramente dalla SC).

<< 8.3 Il secondo profilo di censura sollevato dalla società ricorrente contesta la tesi della Corte palermitana secondo cui la critica, mirando a valutare soggettivamente una data informazione, non comporta l’obbligo di esporre anche argomenti di segno contrario e sostiene che un simile assunto ha finito per legittimare l’esercizio di un diritto di critica fondato su dati incompleti e superati.

Sotto questo profilo il mezzo in esame merita di essere condiviso.

Se è pur vero che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo e separato rispetto ai fatti stessi, resta comunque fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. 7847/2011).

In altri termini, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma – come già si è detto – ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. 25420/2017).>>

Bisogna poi che i fatti siano non solo veri ma anche non ridotti alla bisogna del giornalista  e cioè che siuano esposti per intero:

<< 8.4 E’ evidente, poi, che togliendo porzioni della complessiva realtà fattuale che si intende criticare si può alterare la veridicità della descrizione fattane, nel caso in cui le parti tralasciate abbiano caratteristiche tali da compromettere il significato di quanto espressamente riferito.

La ricostruzione parziale dei fatti, ove sia avvenuta omettendo di riferire circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, influisce quindi sul carattere di veridicità del fatto presupposto ed oggetto della critica.

Il che significa che la narrazione del fatto presupposto dalla critica, per corrispondere a verità, deve avvenire non solo riferendo circostanze in sé veridiche, ma anche avendo cura di non tralasciare ogni rilevante circostanza di contorno che sia, per sua natura, capace di alterare in maniera rilevante il significato della narrazione compiuta.

Non è perciò corretto il procedere a una ricostruzione volontariamente distorta della realtà fattuale, omettendo ad arte porzioni di significativo rilievo con lo scopo di attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata (v. Cass. 6902/2012).

8.5 La giurisprudenza penale di questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa ha ritenuto che il diritto di cronaca non ricorra quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere un’attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dia conto di vicende giudiziarie, incombe l’obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse (Cass. 13941/2015).

Il principio può essere mutuato rispetto alla narrazione del fatto presupposto ed oggetto del diritto di critica – che, come detto, si ispira ai medesimi principi regolatori del diritto di cronaca – con riguardo alla necessaria corrispondenza a verità della notizia di natura giudiziaria su cui l’opinione si fonda e all’obbligo di non tralasciare circostanze che possano influire in maniera rilevante sul significato di quanto narrato.

La necessaria corrispondenza a verità della notizia su cui l’opinione si fonda, laddove si dia conto di vicende giudiziarie risalenti nel tempo, comporta quindi l’obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse, ove tale sviluppo abbia un significativo rilievo nella rappresentazione della realtà fattuale, cosicché un riferimento selettivo ed incompleto delle sorti del procedimento giudiziario costituente il fatto presupposto della critica mina il fondamento del diritto esercitato e con esso la sua portata esimente.>>

Il retweet non significa condivisione del contenuto del post retweetato

Interessante decisione statunitense sul se un  retweet (e alcune osseraizoni via Tweeter sul gruppo esterminsta QAnon)  di post di QAnon sia da interpretare come condivisione delle idee del gruppo stesso : U.S. DISTRICT COURT- SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 12 agosto 2022, Flynn c. Cable News Network, Case 1:21-cv-02587-GHW-SLC.

Flynn cita in causa la CNN per aver così interpretato e pubblicamente riferito.

Il giudice di new york accoglie .

Provvedimento interessante di cui qui mi limito a riportare la parte per cui  retweetare non vale condividere i contenuti:

<< In addition, CNN argues that the Flynns “publicized their support for QAnon” through retweets. …       The Court disagrees. Jack did not make the statement, “We are every day people seeking truth.” He retweeted it. There are many reasons that someone might retweet a statement; a retweet is not necessarily an endorsement of the original tweet, much less an endorsement of the unexpressed belief system of the original tweeter, as CNN would have it. Therefore, at the motion to dismiss stage, the Court cannot conclude as a matter of law that Jack adopted the content of the tweet and was therefore calling himself a member of the QAnon movement by using the word “we.” Nor can the Court conclude that the Flynns personally believed the other statements that they retweeted, particularly in light of the Flynns’ factual allegation that they do not share the beliefs of the QAnon movemen >>

Esatto: si può retweetare per molti altri motivi e cioè per qualunque ragione di interesse, magari di totale divergenza invece che convergenza ideale.

Può indurre in errore la versione italiana CONDIVIDI del pulsante corrispondente in Facebook e in LInkedin. Ma anche per questi vale lo stesso ragionamento: si può condividere per molte , anche opposte, ragioni.

(notizia e link al testo del provvedimento dal blog del prof. Eric Goldman)

Diritto all’oblio, diritto di informazione, cancellazione e deindicizzazione

Il sig. CF chiede al Garante privacy provedimenti affinhcè siano cancellati gli URL  o siano deinidiczzate pagine reperite da Google che lo connettono a fatti di mafia.

Non ottiene ragione nè in quella sede nè in Tribunale.

La Cassazione gli dà invece ragione con sentenza n° 15.160 del 31.05.2021 , CF c. Google Italy srl, Google Inc. e Garante Privacy.

la SC prima ricorda la giurisprudenza propria ed europea intema.

Poi procede ad esporre il proprio pensiero: <<orbene, dal complessivo quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento si evince – in maniera inequivocabile – che il diritto all’oblio va considerato, atteso il comune fondamento nell’art. 2 Cost., in stretto collegamento con i diritti alla riservatezza ed all’identità personale. Nel bilanciamento tra l’interesse pubblico all’informazione, anche mediante l’accesso a database accessibili attraverso la digitalizzazione di una parola chiave, ed i diritti della personalità suindicati, il primo diviene recessivo allorquando la notizia conservata nell’archivio informatico sia illecita, falsa, o inidonea a suscitare o ad alimentare un dibattito su vicende di interesse pubblico, per ragioni storiche, scientifiche, sanitarie o concernenti la sicurezza nazionale. Tale ultima esigenza presuppone, peraltro, la qualità di personaggio pubblico del soggetto al quale le vicende in questione si riferiscono. In difetto di almeno uno di tali requisiti, la conservazione stessa della notizia nel database è da reputarsi illegittima, e lo strumento cui l’interessato può fare ricorso è la richiesta di “cancellazione” dei dati, alla quale il prestatore di servizi, nella specie Google, è tenuto a dare corso, anche in forza delle menzionate sentenze delle Corti Europee.

Nelle ipotesi in cui sussiste, invece, un interesse pubblico alla notizia, l’interessato, i cui dati non siano indispensabili – non rivestendo il medesimo la qualità di un personaggio pubblico, noto a livello nazionale – ai fini della attingibilità della notizia sul database, può richiedere ed ottenere la “deindicizzazione”, in tal modo bilanciandosi il diritto ex art. 21 Cost., della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale (Cass., n. 7559/2020).

In siffatta ipotesi, sussiste, invero, un diritto dell’interessato ad evitare che la possibilità di un accesso agevolato, protratto nel tempo, ai dati personali, attraverso il mero uso di una parola chiave possa ledere il suo diritto all’oblio, inteso in correlazione al diritto all’identità personale, come diritto a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale, e costituente oggetto di notizie ormai archiviate e superate.>>, § 2.4.14.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che il C. <<aveva chiesto in giudizio, sia la “cancellazione” di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca, sia la “deindicizzazione”, che impedisce – come detto – che, digitando una parola chiave, affiorino dal motore di ricerca i dati da questo attinti dai “siti sorgente”, che possono pregiudicare il diritto dell’interessato a non vedersi attribuite certe frequentazioni o certe qualità deteriori. E tuttavia, pur considerando la domanda di cancellazione “sproporzionata ( ) rispetto all’obiettivo perseguito dal ricorrente che si sostanzia nell’eliminazione dell’automatica emersione degli articoli all’inserimento del suo nome”, non ha poi contraddittoriamente ed incongruamente – considerato la non essenzialità, ai fini dell’interesse pubblico alla conoscenza di fatti criminosi commessi nella realtà calabrese, del permanere dell’indicizzazione degli URL, partendo dal nome dell’interessato, combinato con termini come “‘ndrangheta”, “massoneria”, “boss”. Tanto più che dalla riproduzione degli articoli contenuta nella sentenza impugnata, non si evince – sebbene i fatti ivi riportati siano stati accertati come veritieri – alcun coinvolgimento concreto ed effettivo del C. in procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata.

2.4.16. La sentenza, pertanto, non si sottrae neppure alla censura – al di là dell’impropria intestazione del motivo che fa riferimento a parametri non più contenuti nel novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – di vizio di motivazione, apparendo la decisione in esame anche fortemente carente sul piano motivazionale. Ed invero, oltre ai rilievi che precedono, va soggiunto che la notorietà del C., peraltro esclusivamente a livello locale, è stata utilizzata dal Tribunale fondandosi su elementi, come le attività filantropiche e di beneficenza che, ben al contrario, avrebbero dovuto essere logicamente valorizzati ai fini di escludere la necessità del permanere dell’indicizzazione dei documenti in questione, che mettevano in luce – senza alcun positivo elemento di – riscontro aspetti della personalità del soggetto interessato in contrasto con le qualità del medesimo emerse nel giudizio.

1.4.17. Al riguardo, il Tribunale si è, altresì, limitato a considerare esclusivamente il diritto all’oblio – che nella specie riguardava il diritto del C. a non vedersi reiteratamente associato, semplicemente digitando il proprio nome, a fatti ai quali si considerava estraneo – sotto il mero profilo temporale, non ponendolo in raccordo con il diritto alla riservatezza e con quello all’identità personale, al quale è strettamente collegato, e comunque non tenendo conto – del tutto incongruamente – che le intercettazioni, dalle quali gli articoli avevano desunto la fonte delle notizie riferite, risalivano comunque a cinque anni prima della decisione assunta>>, § 2.4.15.

Diritto alla riservatezza (anzi, all’identità personale) e archivio storico on line di notizie giornalistiche: Cass. 7599/2020

Con la sentenza 27 marzo 2020 n. 7559 la Cassazione, sez. I, relatore Campese, interviene sulla seguente fattispecie.

Il figlio di un noto imprenditore del settore tipografico (la SC ha ordinato l’anonimizzazione ex art. 52: v. dispositivo) aveva chiesto la rimozione e in subordine l’anonimizzazione di due articoli comparsi a suo tempo sull’edizione cartacea di un quotidiano e ora presenti nell’archivio storico nel sito internet del giornale. In ulteriore subordine aveva chiesto che venisse ordinato l’aggiornamento delle notizie, § 2.

Questi articoli riguardavano le vicende giudiziarie del padre, riportandone il rinvio a giudizio e la condanna: secondo l’attore, non riportavano l’evoluzione della vicenda, dato che il padre era poi stato prosciolto (in realtà sentenza di non luogo a procedere, precisa la SC sub § 5.10.3, in fine)

L’attore agiva in sede amministrativa presso l’Autorità Garante per la privacy ex art. 145 ss del testo allora vigente, ma senza successo.

Convenuti in causa erano e sono RCS Mediagroup spa (l’editore) e il Garante per la privacy.

Nel successivo processo presso il Tribunale di Milano veniva dato  atto che uno dei due articoli non risultava più indicizzato dai motori di ricerca ed era accessibile solo ai titolari di specifico diritto di accesso su quella banca dati. Il tribunale, alla luce di ciò e del fatto che l’altro articolo era stato aggiornato, respinse  tutte le domande del originario attore.

Il quale però non si ritenne soddisfatto e, secondo la precedente versione dell’articolo 145 c. 13 d. lgs. 196 del 2003, ricorse in Cassazione

Quest’ultima con la sentenza qui esaminata ripercorre analiticamente la giurisprudenza in materia, ricordando che non si tratta tanto di diritto alla riservatezza quanto di tutela dell’identità personale (ad es § 5.4.1).

la SC trova un precedente molto vicino al caso sub iudice nella vertenza decisa da  Cass. 5525 del 2012, paragrafo 5.8.2.

In quel caso si decise se esisteva un diritto soggettivo del singolo a che le informazioni, che lo riguardano, presenti on-line, fossero sempre e comunque costantemente aggiornate. La Corte in quel caso riconobbe che quel diritto esisteva.

Rimaneva tuttavia non chiaro come avrebbe dovuto essere messo in pratica questo dovere per gli archivi on-line, data la grande mole di notizie che devono gestire. In particolare, secondo la Cassazione qui in esame, quella decisione del 2012 non postulava <<un obbligo di aggiornamento operante solo (-come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del provider sino all’attivazione di una procedura di notice and take-down) a seguito della formale relativa richiesta dell’interessato; i giudici mirarono, piuttosto, ad affermare l’operatività di un tale obbligo a prescindere da qualsiasi iniziativa di chicchessia>>, § 5.9.1 [parentesi rosse aggiunte per chiarezza].

L’affermazione è importante: la SC sta dicendo che per l’aggiornamento delle informazioni inserite in un archivio pubblico (a maggior ragione se accessibile con restrizioni) tocca all’ineressato chiederlo: altrimenti il titolare del trattamento (l’editore) non ha obbligo di provvedervi. Suggerendo quindi una procedura analoga al c.d. notice and take down del Copyright Act USA ( § 512 del 17 US Code Limitations on liability relating to material online, lett. c), introdotto dal c.d. Digital Millenium Copyright Act).

La Suprema Corte, tornando alla vertenza sub iudice, ritiene la sentenza del tribunale non censurabile. Sintetizza così i passaggi più importanti:

<<procedendo al bilanciamento tra i diritti del singolo e quelli della collettività, e ritenendo (cfr. amplius, pag. 12-15 della decisione impugnata) che: i) una soluzione di ragionevole compromesso può essere, allo stato, quella adottata con i provvedimenti che impongono la deindicizzazione degli articoli sui motori di ricerca generali, la cui conseguenza immediata è che l’articolo e la notizia controversa sono resi disponibili solo dall’attivazione dello specifico motore di ricerca all’interno di un quotidiano. Tale semplice limitazione consente all’interessato di vedere estromesso dal dato che lo riguarda azioni di ricerca mosse da ragioni casuali o, peggio, futili; ii) tanto trova applicazione nell’ipotesi in cui il dato personale di cui si discute mantenga un apprezzabile interesse pubblico alla sua conoscenza, da valutarsi e da ritenersi sussistente in funzione non solo della perdurante attualità del dato di cronaca, ma anche in presenza del solo assolvimento del valore documentaristico conservativo proprio dell’archivio, sia pure integrato dagli aggiornamenti prescritti dalle Autorità intervenute in tema; iii) nel bilanciamento degli interessi contrapposti diritto al controllo del dato, diritto all’oblio del titolare dei dati personali e diritto dei cittadini ad essere informati – prevale, ex art. 21 Cost., il diritto della collettività ad essere informata con il conseguente diritto dei mezzi di comunicazione di informare in tutti i casi in cui il dato sia trattato correttamente e permanga nel tempo l’interesse alla sua conoscenza secondo i profili indicati; iv) non parrebbe corretto individuare il sorgere del diritto all’oblio quale conseguenza automatica del trapasso del soggetto interessato; v) analogamente, il venir meno dell’interesse collettivo alla conoscenza di determinati dati personali non coincide, in via automatica, con il passaggio a miglior vita del titolare. Allo stesso modo, il mero trascorrere del tempo non comporta, ex se, il venir meno dell’interesse alla conoscenza del dato di cronaca, criterio che, se opzionato, comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia>>, paragrafo 5.10.1.

Si tratta dei passaggi più importanti della sentenza del 2012, fatti propri da quella qui esaminata.  Segnalo l’importanza di quello in rosso, sulla prevalenza del diritto all’informazione.

In altre parole sussiste ex art. 21 Cost., un generale <<diritto alla conoscenza di tutto quanto in origine lecitamente veicolato al pubblico, con conseguente liceità del fine del trattamento dei dati personali contenuti in archivio; tale diritto incontra un limite, in applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 nelle fattispecie in cui la permanenza del dato nell’archivio informatico, per la sua potenziale accessibilità, non paragonabile a quella di una emeroteca, comporti un tale vulnus alla riservatezza dell’interessato (con conseguente immediata ripercussione sulla propria reputazione) da minarne in misura apprezzabile l’esplicazione dei diritti fondamentali della persona in ambito relazionale.>>, § 5.10.1, in fine.

Ecco, quindi, prosegue la SC riportando passi del precedente del 2012, che <<”nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane l’interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di “fare memoria” di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività”, dovendosi, inoltre, “ricordare che, tra tutti i dati personali, quelli interessanti l’attività economica esercitata offrono la maggior resilienza all’azione di compressione esercitabile a tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono. Non può, quindi, seriamente contestarsi il potenziale interesse pubblico a conoscere la storia di un primario attore nell’ambito economico nazionale, ivi incluse le lotte scatenatesi per il controllo azionario del gruppo societario in questione” (cfr. pag. 14 della menzionata sentenza)>>, § 5.10.3.

Qui va segnalato l’accento posto sulla minor comprimibilità dell’informazione relativa alle attività economiche: affermazione non da poco.

In definitiva, quindi, l’avere la società editrice <<provveduto alla deindicizzazione ed allo spontaneo aggiornamento dell’articolo “(OMISSIS)” dell'(OMISSIS) – unico su cui ancora esisteva controversia – è stato ritenuto dal giudice a quo come soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco, conservandosi il dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall’archivio storico de (OMISSIS), ed al contempo garantendo la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano, nonchè il diritto della collettività a poter ricostruire le vicende che avevano riguardato il controllo dell’impresa P..>>, § 5.10.4.  Motivazione che viene condivisa dalla SC, § 5.11.

La SC infine ricorda al § 5.11.1 che la fattispecie trova oggi qualche regola nel GDPR:  – art. 9.2.j e art. 17.3.d sulla disciplina del trattamento necessario per <<fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici>>;  – art. 89 sul medesimo tipo di trattamento, soprautttutto ricordando l’obbligo di c.d. minimizzazione (cioè ex art. 5.1.c del reg.); – titolo VII del Regolamento, dedicato <<appositamente al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici con la finalità di garantire la conservazione di quei dati che siano decisivi per la “memoria” della società>>: qui probabilmente la SC voleva riferirsi al titolo VII della parte II del cod. privacy d. lgs. 196 del 2003, art. 97 ss.

Secondo la SC dunque la necessità di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti (quelli del titolare del sito contenente l’archivio e quelli del titolare del dato, non più accessibile dai motori di ricerca generali) <<è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla deindicizzazione, unita allo spontaneo aggiornamento dei dati da parte del titolare del sito, considerata dal tribunale milanese come misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, mentre l’intervento di rimozione sull’archivio storico informatico si sarebbe rilevata eccessiva e penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti. Può, dunque, concludersi nel senso che, il giudice di merito, nel considerare la permanenza dell’interesse alla conservazione del dato in ragione della rilevanza storico-sociale delle notizie di stampa, non ha violato le norme di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2,4,7,11,23,101 e 102; art. 6 della Direttiva Comunitaria n. 95/46; art. 2 Cost.) anche in ragione delle cautele concretamente adottate e volte alla deindicizzazione della notizia dai siti generalisti, dovendosi solo aggiungere che il generico rinvio al link (OMISSIS), inserito nello spazio deindicizzato, non è tale da porsi in violazione delle norme di legge in materia, nè costituisce un argomento su cui censurare la decisione impugnata. Il bilanciamento degli interessi contrapposti, anche sotto questo ultimo aspetto, nel dare prevalenza alla storicità della notizia, ha consentito di inquadrare l’attività di mero richiamo dal sito deindicizzato, per il tramite di un link, nell’ambito di una attività lecita giuridicamente>>, § 5.11.3