Cass. n. 32545 del 13 dicembre 2025, rel. Fraulini, si diffonde sul tema in oggetto.
<<La formulazione letterale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione”
o alla “autorizzazione” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di
equiparare il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: i fatti attribuiti al
socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che
abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere.
Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente
amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del
deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della Srl
Il vincolo di solidarietà si individua, quindi, non solo nell’eadem res debita (l’ importo del danno
quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli
amministratori successivamente all’ intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa
obligandi, che si identifica nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività
tipicamente gestoria.
Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia,
inteso colorare l’elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera assai marcata,
introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”.
L’ interpretazione di tale requisito – pur rinvenendosi in dottrina orientamenti diversi – è nel senso che
con tale precisazione il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole
ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento,
qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non
amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla
gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza.
A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di
“personalizzazione” della Srl, il presupposto del concorso nella causazione del danno da parte del
socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente,
di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli
amministratori formali.
Estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con
l’ interpretazione classica dell’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per
indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi
di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri
ispettivi assicuratigli dalla legge; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle
indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio
stesso.
La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente precedente di questa stessa
Sezione, ampiamente commentato da entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n.
22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che
ne è stata tratta nei seguenti termini: “In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la
responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un’effettiva influenza da parte dei soci
sull’attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi
ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un
diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli
amministratori, non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per
legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli
amministratori, a meno che l’ ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al
compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione”.
Tanto significa, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale,
che il socio non risponde con l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta
riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti:
a) che siano qualificabili come “gestori” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore,
finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di Srl); b)
che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi
rivelatosi dannoso.
Il tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso
stesso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere.
In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio
per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore, escludendo non solo i
comportamenti non voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non
intenzionale”, per tale intendendosi con uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.
Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendere al socio non
amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato
nell’accertamento dell’ intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta
responsabilità le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze (id est:
comportamenti involontari, perché posti in essere ” inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua
articolazioni giuridiche).
Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’ art. 2476, ottavo comma,
cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla
complessiva ricostruzione sistematica della natura della Srl riformata, per come sopra sunteggiata, di
pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle
conseguenze necessariamente dannose del suo operare.
Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione
dell’estensione della responsabilità, è l’ intenzionalità del comportamento; laddove di che tipo di dolo
si tratti, la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato
alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di merito affronta
nella più varie fattispecie.
Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce: che il socio
risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto
“avvicinata” al sistema delle società di persone, la Srl è pur sempre una società di capitali, come tale
fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e
doveri del tutto diversi e distinti tra loro, per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo
(nella specie, del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie,
dell’amministratore). Il che spiega, quindi, perché l’amministratore risponda del danno arrecato anche
per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo.
Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anzi
argomentato una compiuta e condivisibile spiegazione, senza che, tuttavia, debba limitarsi la
responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione,
priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione
sistematica del modello Srl, finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di
applicazione della norma stessa.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la
responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si
determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di
gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo
compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena
e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come
stato soggettivo doloso e non già meramente colposo” >>.