Sulla differenza tra vendita preliminare e vendita definitiva per scrittura privata: ricorre la seconda anche se alcuni effetti sono differiti al rogito notarile

Cass. sez. II, 22/04/2025 n. 10.454, rel. Trapuzzano:

<<Si premette che il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3153 del 02/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7666 del 16/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33916 del 17/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002; Sez. 1, Sentenza n. 564 del 17/01/2001; Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/11/1998).

Senonché nella fattispecie, la lettura resa dalla sentenza di merito non osserva i criteri ermeneutici che governano l’interpretazione del contratto e fornisce una descrizione della vicenda secondo argomentazioni contraddittorie.

Segnatamente, la Corte distrettuale ha individuato i seguenti aspetti: a) la rinnovazione del consenso delle parti in sede di stipulazione notarile – fissata per la data del 30 maggio 2009 –; b) l’obbligo assunto di effettuare, in tale sede, il trasferimento del possesso dell’immobile in favore del promissario acquirente; c) il riferimento al momento della stipula del rogito notarile, ai fini dell’attribuzione delle rendite in favore dell’acquirente e dei pubblici aggravi a suo carico, senza provvedere alla sua trascrizione ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.; d) la preclusione della qualificazione del contratto come vendita in conseguenza della mancata trascrizione.

Da ciò la Corte d’Appello ha tratto il convincimento che sia stato stipulato un preliminare di vendita immobiliare.

Nel giungere alla delineata conclusione, la Corte territoriale ha posto l’accento sulla circostanza che il trasferimento del possesso all’atto della stipula del rogito notarile fosse emblematico della volontà di trasferire la proprietà dei cespiti al momento del perfezionamento di tale atto pubblico, con valenza di contratto definitivo, senza considerare: a) il richiamo espresso all’immediata intenzione traslativa; b) la riserva di usufrutto in favore dell’alienante; c) l’immediata assunzione degli oneri e delle spese a carico dell’acquirente; d) il totale versamento del prezzo; e) il rinvio alla stipula dell’atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; f) la prevista limitazione della garanzia per i vizi e la contemplata garanzia per l’evizione.

Né all’uopo assume un peso decisivo il nomen iuris risultante dall’intestazione del contratto, in quanto esso non sia coincidente con le espressioni usate dai contraenti nella parte dispositiva, la quale esprime il nucleo essenziale della volontà negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17682 del 14/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10898 del 05/10/1992).

Ed ancora il differimento della consegna non è in sé indicativo della stipulazione di un preliminare, posto che il trasferimento sotteso alla stipulazione di un definitivo può avvenire contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 5, Sentenza n. 21381 del 04/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 4047 del 07/09/1978).

D’altro canto, il riferimento alla rinnovazione del consenso mediante atto pubblico, ai fini di procurarsi un titolo idoneo per la trascrizione, non è affatto significativo della natura preliminare della scrittura.

Ed invero, nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, l’obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene dell’acquirente, eventualmente con il completamento in quella sede del pagamento del prezzo, non vale a convertire in preliminare il contratto definitivo che le parti hanno eventualmente inteso concludere, nell’espressione della loro autonomia negoziale, in quanto i contraenti possono validamente ed efficacemente, contestualmente o in tempo successivo, accordarsi per la riduzione in atto pubblico della scrittura privata contenente già un trasferimento dominicale perfetto, all’unico fine ricognitivo del precedente contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 19/10/2000; Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 22/12/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 16/10/1976; così anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10364 del 31/03/2022).

Sicché – contrariamente all’assunto della sentenza impugnata – la riserva di futura formazione di atto pubblico ben può avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita e non è in sé indicativa della ricorrenza di un preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 03/11/1988; Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 07/05/1986; Sez. 2, Sentenza n. 3733 del 21/06/1985; Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 08/06/1983)>>.

Doveri informativi della banca in caso di interest rate swap

Cass. sez. I, 17/02/2025 n. 4.076, rel. Zuliani:

<<6.1. La Corte territoriale ha escluso qualsiasi profilo di invalidità del contratto in virtù della duplice valutazione che si trattasse di un IRS con funzione di copertura del rischio tasso connesso al sottostante contratto di leasing e che la mancata indicazione del mark to market fosse irrilevante, trattandosi di elemento “pienamente determinabile in via oggettiva” sulla base dei dati esplicitati nel contratto medesimo (“durata, date di pagamento, capitale di riferimento, tasso fisso pattuito, regola di computo degli interessi”). Quanto al fatto che il mark to market iniziale (valore teorico del contratto sulla base delle previsioni sul futuro andamento dell’Euribor) fosse negativo per la cliente della banca, senza che fosse prevista un’apposita contropartita (upfront), la Corte milanese ha statuito che ciò “potrebbe semmai determinare l’obbligo a carico della banca di restituire al cliente tale importo, in quanto non esplicitamente pattuito”, ma non certo determinare la nullità del contratto.

6.2. La sentenza impugnata non è conforme, in parte qua, al ripetuto e condivisibile orientamento espresso da questa Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di IRS (v., in particolare, Cass. S.U. n. 8770/2020, nella parte non ex professo dedicata al tema più specifico della possibilità che siffatti contratti siano validamente stipulati dagli enti pubblici locali).

È stato innanzitutto affermato che non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento (Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l’alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l’ordinamento – e, in particolare, l’art. 23, comma 5, del T.U.I.F. – “non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario” (Cass. S.U. n. 8770/2020, cit.).

Da qui la necessità “che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile”, con la conseguente nullità del contratto, “che – è bene precisare – non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. n. 24654/2022).

6.3. La Corte territoriale si è discostata da tali principi di diritto nella misura in cui si è affidata alla propria soggettiva convinzione circa la chiarezza dell’oggetto del contratto e della struttura dell’alea invece di “verificare – ai fini della liceità dei contratti – se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell’utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell’alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti” (Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.).

Nel caso di specie il mark to market non era indicato nel contratto e il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante tale circostanza sulla base del rilievo che “il c.d. mark to market non è l’oggetto del contratto di Interest Rate Swap, posto che, palesemente, oggetto del contratto sono le reciproche obbligazioni delle due parti di pagare l’una all’altra, a seconda dei casi, a scadenze prestabilite, il differenziale sussistente tra due somme, calcolate su un medesimo capitale di riferimento, con applicazione di due determinati parametri differenziati per le due parti”. L’osservazione che il mark to market non è l’oggetto del contratto è in sé corretta, ma non lo è la conseguenza tratta in merito all’irrilevanza, ai fini della validità del contratto, dell’effettivo accordo tra intermediario e investitore, non solo sul mark to market, ma, più in generale, “sulla misura dell’alea”, in modo che sia assicurato il “presupposto dell’utilità sociale” che rende meritevoli di tutela le (sole) “scommesse razionali” stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del “settore finanziario”.

(…) principio di diritto:  “gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell’alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile; la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998”  >>.

La penale per il ritardo non è più dovuta quando l’inadempimento diviene definitivo

Cass. sez. II, 10/04/2025 n. 9.425, rel. Papa, circa il ritardo nell’adempiere all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di permuta immobiliare, ricorda un aspetto interessante  emettendo giudizio esatto :

<<2.3. Ciò precisato in fatto, si consideri che questa Corte ha costantemente ribadito che la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell’adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l’inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 22050 del 03/09/2019; Sez. 1, n. 10441 del 27/04/2017)>>.

Risoluzione per inadempimento del conduttore e danno risarcibile al locatore: tutti i canoni fino alla naturale scadenza o fino alla rilocazione a terzi? Sull’annoso tema “risoluzione e risarcimento”

Cass. sez. un., sent. 25/02/2025 n. 4.892 rel. Dell’Utri, sul danno al locatore incaso di risuluzione della locazione per inadempimento del conduttore: spetta anche il danno da canoni non percepiti dopo la risoluizione ma non dal condopttire, ciopè automaticamente, bensì percepibili da terzi cui sarebbe riuscito a concederlo con nuova locazione.

Il locatore deve cioè provare che ha rimesso subito ed efficamente sul mercato l’immobile.

Solo che la SC dimentica che ciò non basta: deve provare anche che un conduttore -alle condiizoni economiche offerte- l’avrebbe trovato, non potendosi affatto presumerlo.

<<È in questo quadro che si colloca la giustificazione dell’attribuzione di un carattere ragionevolmente dirimente alla dimostrazione, da parte del locatore, d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione.

Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l’id quod plerumque accidit, la prospettazione dell’eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore; una responsabilità nella specie assumibile anche ex fide bona, in coerenza a un criterio valutativo generale del comportamento delle parti contraenti riferibile, oltre che alla relazione prenegoziale (ex art. 1337 c.c.), all’interpretazione del contratto (ex art. 1366 c.c.) e alla sua esecuzione (ex art. 1375 c.c.), anche alla fase che segue la formale risoluzione degli effetti del negozio (arg. altresì ex art. 1175 c.c., nella prospettiva della determinazione del credito risarcitorio, là dove impone al creditore di “comportarsi secondo le regole della correttezza”).

19. Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l’onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell’immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza, o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato>>.

Inadimplenti non est adimplendum: sull’art. 1460 cc

Cass. sez. III, ord. 18/02/2025 n. 4.134, rel. Tassone:

<<In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l’art. 1460 cod. civ., non tenendo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l’esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all’interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)>>.

Applicato al caso de quo, ove si rileva l’errore della Corte di appello:

<<Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di LOGISTICA ITALIA, ma si è limitata a far riferimento a una “forte preoccupazione” che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero “rischio” per DHL di subire “una eventuale azione diretta ai sensi dell’art. 7-ter D.Lgs. 21.11.2005, n. 286” (v. p. 6 della sentenza). Per di più, la corte addebita a LOGISTICA ITALIA un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale “entro il 7 agosto” successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di DHL con i novantasette soci lavoratori dei subvettori sono avvenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell’attuale ricorrente.

La Corte d’Appello, inoltre, anche se si dovesse reputare -ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati – che abbia accertato un inadempimento effettivo (per cui tuttavia non si comprende perché sia ricorsa alle nozioni di “preoccupazione” e di “rischio”, veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli), per applicare l’art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto – e lo ha del tutto omesso – di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di LOGISTICA ITALIA e l’inadempimento di DHL al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da LOGISTICA ITALIA in sede monitoria.

L’impugnata sentenza giunge quindi a estendere erroneamente la portata applicativa dell’art. 1460 cod. civ., da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero “rischio di inadempimento”, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale (e – non si può non notare per inciso – potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta), e d’altro lato omettendo di verificare se la parte che rivolge l’eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive>>.

Onere della prova nell’appalto (soprattutto nella garanzia per vizi e difetti a carico dell’appaltatore)

Importanti insegnamenti in Cass. sez. II, ord. 23/01/2025 n. 1.701, rel. Trapuzzano, sullo scivoloso tema in oggetto. Il notevole grado di dettaglio del ragionamento svolto rende la sentenza decisamente saliente per l’operatore.

Vale la pena di riportare tutto il lungo passo pertinente, nel frequentissimno caso di azione dell’impresa per il recupero del corrispettivo, osteggiata dall’eccezione (o domanda) riconvenzionale che fa valere la garanzia per vizi o difformitlò (/art. 1667-1668 cc):

<<Senonché non può prescindersi, nello scrutinare la doglianza, dalla verifica dei termini in cui è stato trattato il tema della ripartizione dell’onere della prova in ordine alla ricorrenza dei difetti denunciati (ovvero alla prova della loro inesistenza).

Si rammenta che l’assunto da cui muove la Corte territoriale si incentra sul seguente rilievo: a fronte della “domanda” di riduzione del prezzo spiegata dall’opponente subappaltante, in ragione dei vizi debitamente allegati (infiltrazioni provenienti dal coperto oggetto degli interventi della subappaltatrice e da un velux non correttamente posto in opera), la sostanziale equiparazione di tale domanda ad una “eccezione” riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.c. implicava che fosse l’opposta subappaltatrice a dovere fornire la dimostrazione dell’esecuzione dell’opera in conformità alle prescrizioni negoziali e alle regole dell’arte, prova nella specie difettata, con la conseguente inibizione (nell’intero) del diritto a pretendere il pagamento del corrispettivo (con la revoca del provvedimento monitorio opposto).

In dottrina costituisce affermazione granitica l’assunto secondo cui la prova dell’imperfezione dell’opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l’exceptio non rite adimpleti contractus. In questa prospettiva, la presunzione di colpa non influisce sulla distribuzione dell’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle imperfezioni, ma più limitatamente consente di ritenere che esse siano addebitabili all’appaltatore, una volta che l’appaltante le abbia dimostrate, ricadendo sul primo la prova contraria: ossia dell’avere agito con diligenza o, secondo altri, dell’interferenza di circostanze esimenti tipiche.

Più articolata è la posizione, anch’essa al quanto consolidata, assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell’adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che – allorché il committente eccepisca l’inadempimento dell’esecutore – l’appaltatore abbia l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).

Sicché siffatta distribuzione dell’onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell’opera appaltata, ma risponde all’esigenza di assicurare, in tema di condanna all’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l’esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l’onere di offrire l’esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l’onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa – come avviene per l’appaltatore – preceda l’adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).

Ebbene, l’applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto, implica che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.

Nondimeno, diverso è l’assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell’opera.

In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita – ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all’appalto -, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell’inadempimento di una obbligazione.

In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni [si noti: inadempimento del contratto, non di una obbligazione, dato che non ricorreva quest’ultima ma semmai una garanzia].

Pertanto, traslando i riferiti argomenti all’odierno modello negoziale, l’imperfetta attuazione nell’appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell’opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell’assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei difetti.[certo, ma ovvio]

Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell’inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l’appaltante che esperisca le azioni di cui all’art. 1668 c.c., per essere garantito dall’appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata – vale a dire, per l’imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l’obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell’assuntore -, si fonda sul fatto dell’esistenza dei difetti medesimi.

La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda.[piana applicaizone dell 2697 cc; che sia azine o mera eccezione nulla cambia]

Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l’orientamento secondo cui l’onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).

Ne discende che prima dell’accettazione la prova dell’assenza delle imperfezioni denunciate compete all’artefice; dopo l’accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell’esistenza spetta all’ordinante.[NB: punto assai importante nella pratica]

In particolare, laddove il committente denunci la presenza di difformità, basta che questi provi la mancata osservanza di determinate pattuizioni, senza che sia necessario fornire la dimostrazione che l’opera ha un valore o rendimento minore: potendo tale scostamento essere fatto valere anche nelle ipotesi in cui l’opera risulti avere un maggior valore. Qualora, per converso, la causa petendi dell’azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, l’appaltante è onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l’opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali; a fortiori, la dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica (recte meramente indicativa) della violazione delle regole dell’arte.

1.4.- Da queste argomentazioni deriva che solo allorché il committente si limiti ad eccepire l’inadempimento dell’appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) – nel caso quest’ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – l’assuntore ha l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).

Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l’adempimento, per non avere l’artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell’opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che l’inadempimento dell’appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l’art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l’esigenza di prevedere l’operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all’interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.

In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell’esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell’opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell’opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica.

Il che ontologicamente costituisce onere diverso dalla dimostrazione (negativa) dell’inesistenza di specifiche difformità o vizi.

Qualora, per converso, il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – in via principale o in via riconvenzionale -, l’onere probatorio ricade sull’appaltante che abbia la disponibilità dell’opera.

In specie, l’azione di proporzionale riduzione costituisce rimedio satisfattivo speciale, che amplia il thema decidendum ed è funzionalmente diverso dal rimedio risarcitorio, il quale può essere esperito in aggiunta all’actio quanti minoris, ovviamente per il perseguimento di beni della vita eterogenei, anche se complementari, benché anch’essa tenda a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11604 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 977 del 04/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4839 del 04/08/1988).

L’incidenza del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l’entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell’emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l’unico fatto giuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963; Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del 20/04/1961).

Quanto al petitum, la finalità della riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l’appalto per un’opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l’esperimento dell’azione è volto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa.

Ne discende che la pretesa dell’ordinante di condanna dell’artefice al pagamento della somma necessaria ad eliminare i vizi dell’opera non costituisce una mera modalità esecutiva della richiesta di eliminazione dei vizi a spese dell’assuntore (la quale postula che quest’ultimo proceda direttamente ai lavori di correzione o riparazione, in forza della condanna giudiziale disposta), bensì si inquadra nell’ambito dell’obbligo di riduzione del corrispettivo, assumendo il riferimento ai vizi funzione parametrica della somma all’uopo richiesta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4161 del 02/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 15/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 22/06/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1016 del 07/02/1983).

Delineati gli elementi costitutivi dell’azione di proporzionale riduzione del prezzo, propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell’art. 1668, primo comma, c.c., denunciando difformità o vizi dell’opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976; nello stesso senso, con riferimento alla vendita, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968; Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962).

Il discrimen è, per l’effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall’appaltante con riferimento alla domanda dell’artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l’inadempimento, è onere dell’assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell’opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo; ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell’appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell’appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell’opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l’onere di dimostrare l’integrazione di tali difformità e vizi>>.

Eseguibilità in forma specifica di patto fiduciario sull’intestazione immobiliare

App. Bologna, Sez. III, sent. 17 gennaio 2025 n. 114

:<<In costanza di una convivenza more uxorio, qualora i due partners concordino che un immobile sia intestato solo formalmente ad uno sottoscrivendo contestualmente una scrittura privata dalla quale emerga che in realtà il suddetto immobile è in comproprietà, si è al cospetto di un negozio fiduciario. Pertanto, in forza di tale qualificazione, e’ esperibile l’esecuzione in forma specifica e non la risoluzione del contratto nel caso in cui, la parte non intestataria richieda l’acquisizione del 50% della proprietà in adempimento della scrittura privata sottoscritta contestualmente all’atto di compravendita.
La configurazione del contratto fiduciario passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti per cui l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiducianti ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’articolo 1218 il risarcimento del danno>>.

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif su segnalazione di Gabriela Stomaci)

L’accordo tra ex conviventi, determinativo del dovere di mantenimento del figlio, costituisce contratto sinallgmatico e come tale suscettibile di risoluzione per inadempimento?

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/10/2024) 20/01/2025, n. 1.324, rel. Ioffrida, su una clausola di un accordo transattivo-deterinativo con questo contenuto: <<clausola n. 5 di una scrittura privata sottoscritta da tali parti in data 21.11.2018, “a transazione”, per definire gli aspetti relativi all’esercizio della responsabilità sul figlio minore (nato, nel 2007, dalla relazione sentimentale con convivenza more uxorio tra i due, terminata nel 2011) e quelli patrimoniali, clausola con la quale la A.A. si era impegnata “in qualità di proprietaria esclusiva dell’abitazione sita in M alla via (Omissis),… a vendere il predetto immobile ed a riconoscere al sig. B.B. sul prezzo della vendita un ricavato pari alla somma complessiva di Euro 380.000,00 (euro trecentottantamila/00)”, riconoscimento di debito, sul prezzo di vendita di immobile di proprietà della A.A., “finalizzato all’equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. B.B. alla prima famiglia ed al primo figlio… con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio” >>.

Prima parte largamente accettata:

<<Questa Corte ha affermato che le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso È stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (Cass. S.U. 21761/2021). Ed, inoltre, si è chiarito che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. 24621/2015) e questa Corte ha stabilito che la soluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione “a latere” ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti.

Cio’ in relazione alla natura di contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale) – seppure aventi causa nella crisi coniugale -, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie>>.

Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, al fine di disciplinare sia profili relativi al mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia.

Al riguardo, è stato affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole” (Cass. 663/2022).

Orbene, riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello che rientrasse nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali, estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l’autonomia delle parti contraenti incontra limiti, occorreva vagliare con attenzione il contenuto complessivo delle pattuizioni e della clausola n. 5 in particolare dell’accordo inter partes del 2018, in base ai criteri di legge in ambito di interpretazione del contratto.

Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017).

Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motivazione; Cass. 23701 del 2016, in motivazione). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006)>>.

Si v. pure Cass. Sez. I, ord. 28 gennaio 2024 n. 1985 rel . Tricomi, che la richiama aggiungendo: “L’interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell’applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell’interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l’elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (“le une per mezzo delle altre”), la relativa integrazione (“il senso che risulta dal complesso dell’atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).

Questa progressiva dilatazione degli elementi dell’interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell’atto, ed al comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 5960/1999; Cass. n. 8574/1999), il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile (“si deve valutare”: art. 1362 secondo comma cod. civ.). In tal modo, le disposizioni degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1362, secondo comma, cod. civ. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l’intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l’art. 12 primo comma delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell’atto, e l’atto nel complessivo comportamento delle parti.

Ciò comporta che la censura in sede di legittimità dell’interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l’onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023)“.

Seconda aprte più interessante, affrontanto una questione non banale: l’accordo determinativo dell’assegno (come di qualunque obbligo da quantificare) è forse privo di sinallagmaticità, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale risolutoria?

<<La sentenza impugnata, invece, laddove ha ritenuto la clausola n. 5, in relazione al contenuto dell’accordo complessivo, nella parte relativa ad una obbligazione ex lege, quale il mantenimento della prole che ricade su ciascun genitore, non avesse natura contrattuale, con conseguente inapplicabilità dei rimedi dell’eccezione di inadempimento e della risoluzione per inadempimento, in mancanza di sinallagmaticità tra gli obblighi previsti delle parti, non ha provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale del testo al suo esame, omettendo, in particolare, di vagliare il tenore letterale della clausola n. 5, nella sua parte finale, laddove afferma che “il riconoscimento dell’importo di Euro 380.000,00 al sig. B.B. è finalizzato alla equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. B.B. alla prima famiglia ed al primo figlio, al quale è stato intestato l’appartamento di via (Omissis), con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio ed alla ulteriore ed eventuale prole che dovesse sopravvenire”.

Del pari si è trascurato di vagliare l’autonomia dell’impegno di cui al punto 5 della scrittura, rispetto agli altri assunti negli art. da 2 a 4, quale poteva emergere dalla stessa lettera della scrittura dalle parti sottoscritta che, al punto 6, impegnava le parti a depositare un ricorso congiunto ex art. 316 e 337 bis ss. c.c., “aventi le medesime condizioni della presente scrittura (ad eccezione dei punto 5 e 6) entro un mese dalla sottoscrizione della presente scrittura privata” (doc. 5, p. 8).

Orbene, la clausola 5 (relativa ai 380.000 Euro che la A.A. si impegnava a versare all’ex convivente) deve essere letta nel suo insieme e già dal significato letterale emerge la condizionalità con l’assolvimento degli obblighi di mantenimento, laddove inadempiuti. Invero, si dice espressamente che si equiparano i diritti della “prima famiglia” e della “seconda” dello B.B.

Si È così ritenuto che una delle parti, nell’ambito di un accordo con l’ex convivente sul mantenimento del figlio (questo lo scopo) e sulla sostanziale sistemazione dei profili patrimoniali (ma sempre in funzione del figlio), abbia riconosciuto un debito, del tutto disancorato dall’assunzione dell’obbligo ex lege, nonostante sia spiegata, nell’atto complessivo, la causa concreta del riconoscimento, la equiparazione dei diritti dei figli delle due famiglie dello B.B.

Si deve ribadire che l’accordo va letto nel suo insieme, non potendo il nesso condizionale tra la prima parte e la seconda essere scisso.

Risultano pertanto essere stati violati i canoni legali ermeneutici, in primis quello letterale della singola clausola (art.5) che va letta nell’insieme dell’accordo e con la prima parte dello stesso atto.

La conseguente conclusione circa la non possibilità di una risoluzione per inadempimento risulta dunque falsata ed erronea>>.

Questioni interessanti ma difficili.

E’ vero che l’accordo pareva essere non solo determinativo ma con un plus di contenuto (l’impegno a parificare i due figliavuti  da donne diverse). Ma questo basta a farlo ritenere sinallagmatico anche per la componente determinativa dell’obbligo di ex lege?

E comunque resta la questione a monte: la sola componente determinativa, cioè prescindendo dal resto, è di per sè risolubile per inadepimento ?

Cessione di quote societarie affetta da simulazione assoluta

Cass. Civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025 n. 230, rel. Besso Marcheis

<<In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, “spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se motivato.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta del contratto di cessione delle quote con il quale il marito aveva ceduto alla madre, per l’importo di Euro 60.000, il 90 per cento delle quote della società della quale il cedente era socio unico e amministratore.
Gli indizi, precisi e tra loro concordanti, consistevano nella circostanza temporale nella quale era stata stipulata la cessione di quote, avvenuta a favore della madre, nell’incongruità del prezzo di vendita, nella mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo, nel permanere della denominazione della società con l’indicazione a socio unico e nella tardiva dichiarazione a fini fiscali dell’incasso del prezzo della cessione delle quote>>.

massina dui Valeria Cianciolo in Ondif

Ancora sulla conclusione online del contratto del tipo “clickwrap”

Eric Goldman segnala Appello New York 25.11.2024, Wu v. Uber, sull’oggetto, naturalmente sempre sull’approvazione o meno della clausola arbitrale (qui predisposta da Uber).

Di seguito lo screenshot rappresentante la modalità richiesta di approvazione:

In generale , dice la corte, non c’è motivo per non applicare la disciplina comune:

<<There is no sound reason why the contract principles described above should not be
applied to web-based contracts in the same manner as they have long been applied to
traditional written contracts. Although this Court has not, until now, had the opportunity
to offer substantial guidance on the question, state and federal courts across the country
have routinely applied “traditional contract formation law” to web-based contracts, and
have further observed that such law “does not vary meaningfully from state to state”
(Edmundson v Klarna, Inc., 85 F4th 695, 702-703 [2d Cir 2023]). Case law from other
jurisdictions may therefore provide useful guidance>>.

Nello specifico, la proposta era sufficientemente chiara:

<< The headline and the larger text in the center of the screen—“We’ve updated our
terms” and “We encourage you to read our updated Terms in full”—clearly advised
plaintiff that she was being asked to agree to a contract with Uber. The terms themselves
were again made accessible by a hyperlink on the words “Terms of Use,” which were
formatted in large, underlined, blue text. A reasonably prudent user would have understood from the color, underlining, and placement of that text, immediately beneath the sentence
“encourag[ing]” users to “read [the] updated Terms in full,” that clicking on the words
“Terms of Use” would permit them to review those terms in their entirety. Finally, Uber
provided plaintiff with an unambiguous means of accepting the terms by including a
checkbox, “Confirm” button, and bolded text expressly stating that, “By checking the box,
I have reviewed and agree to the Terms of Use.” It is undisputed that plaintiff checked and box and clicked the “confirm” button.>>