Stimolanti considerazioni da Cass. sez. I del 03.08.2026 n. 24.401, rel. Romano G., sull’uso non autorizzato delle immagini del Commissario di P.S. Mario Nardone, azionato da uno dei figli (aveva invece acconsentito l’altro ).
Norme rilevanti: art. 10 cc; artt 96 e 97 l. aut.
Due punti:
1) il fatto che ricorra anche uno scopo di lucro, non fa perdere automaticamente l’esimente ex art 97 l. aut. Serve un bilanciamento, nel senso che la finalità culturale deve essere “prevalente” oppure quella lucrativa “non esclusiva” (i due criteri però non coincidono affatto!).
A parte quest’ultimo aspetto, il giudizio è esatto.
2) l’atto dispositivo del diritto all’immagine, anche se per contratto, è sempre revocabile, trattandosi di diritto personalissimo.
Si tratta di risalente ed importante (anche a fini pratici) questione, la cui soluzione però non convince. Una volta che il titolare patrimonializza il suo diritto , ne accetta le conseguenze di disciplina. Non può il giudice introdurre in materia contrattuale un diritto di recesso ad nutum non previsto dalla legge, sconvolgendo il programma contrattuale della controparte.
Principio di diritto: «Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera di fiction televisiva, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a., imponendo al giudice di procedere a un bilanciamento in concreto tra il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all’informazione, dall’altro, nonché di verificare se l’utilizzazione dell’immagine in parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non sia distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata».