Cass. sez. I, 13/02/2026 n. 3.200, rel. D’Aquino:
<<Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. solo se il conto sia stato chiuso (Cass., n. 13586/2024), posto che solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, l’azione di indebito può determinare, in linea di principio, l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. n. 13586/2024; Cass., n. 27461/2025). (…).
4. Il secondo motivo, sul quale il ricorrente ritorna in memoria, è fondato alla luce della medesima giurisprudenza indicata, posto che il correntista, ove eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ha diritto all’accertamento del saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, benché il conto non sia stato ancora chiuso (Cass., n. 13586/2024). Per quanto l’azione di ripetizione sia infondata, il correntista ha diritto all’accertamento dell’entità dei saldi dei conti aperti all’atto della proposizione della domanda depurati dalle annotazioni illegittime (Cass., Sez. U., n. 19750/2025). (…)
7. Il terzo motivo è infondato quanto al primo e assorbente profilo, avendo la sentenza impugnata deciso la controversia in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di indebito e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, ove si allegato che vi siano facilitazioni creditizie, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto sul presupposto che le rimesse abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista (Cass., Sez. U., n. 24418/2010). Nel qual caso, la banca che eccepisca la prescrizione, può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo in tal caso onere del correntista produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l’eccezione di prescrizione (Cass., Sez. U., n. 15895/2019; Cass., n. 21225/2022; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 31927/2019; Cass., n. 2660/2019).
8. Di converso, vero è che l’affidamento o, più precisamente, l’esistenza di una apertura di credito costituisce presupposto per l’applicazione del principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto attesa la (dedotta) natura ripristinatoria e questo fatto costituisce una mera eccezione in senso lato rilevabile dal CTU e dal giudice (Cass., n. 31927/2020). Tuttavia, l’affidamento deve risultare dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass., n. 20455/2023; Cass., n. 26897/2024). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il correntista non ha dato la prova della sussistenza di un affidamento, onere che non poteva gravare sulla banca, che si è limitata a eccepire la prescrizione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Gli ulteriori profili del terzo motivo sono assorbiti, come anche il quarto motivo, stante il mancato assolvimento, da parte del correntista, dell’onere della prova al riguardo>>.