Corresponsabilità per illecito diffamatorio e sentenza ottenuta da uno solo dei corresponsabili

Cass. sez. III n° 19.611 del 11.07.2023, rel. Condello:

<<Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c. in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente l’esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte. Si e’, in particolare, evidenziato che l’unicità del fatto dannoso prevista dalla diposizione in esame deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni degli autori del danno e neppure delle norme giuridiche da essi violate. La norma, in sostanza, nell’affermare la responsabilità solidale degli autori del fatto illecito, pone come condizione l’unicità del fatto dannoso riguardando, a tal fine, la posizione di colui che subisce il danno, senza tenere conto se le condotte lesive siano o meno tra loro autonome, né se siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità (Cass., sez. 3, n. 5944/1997; Cass., sez. 6-1, 16/09/2022, n. 27267).

Nel caso in esame, la pubblicazione della notizia diffamatoria dapprima nell’articolo del V. e, successivamente, in parte, nel libro ‹‹Il caso G.››, non esclude l’unicità del fatto dannoso, da intendere con riguardo al risultato finale in cui confluiscono le condotte dei diversi responsabili, stante l’identità del soggetto danneggiato ( C.G.) e dell’interesse leso (la reputazione del magistrato), a nulla valendo che non vi sia coincidenza delle modalità di tempo e di luogo con le quali la notizia è stata diffusa, per il fatto che l’articolo del V., oggetto del giudizio definito con la sentenza della Corte di cassazione penale n. 34016/21, è stato pubblicato sul blog ‹‹ V.C..it›› in data 26 dicembre 2008, mentre il libro ‹‹Il Caso G.››, oggetto del presente giudizio, è stato pubblicato a distanza di qualche mese, nell’ottobre 2009, né ancora che sia diverso il mezzo utilizzato per propalare la notizia che si assume diffamatoria.

Siffatte circostanze non escludono la sostanziale unicità dell’evento lesivo, se si considera che, sebbene l’articolo sul blog del V. sia stato pubblicato in anticipo, il libro del M., pur se pubblicato dopo qualche mese, ha pacificamente ripreso una parte di quell’articolo, senza alterarne il contenuto, contribuendo in tal modo, con efficacia causale, alla diffusione della medesima notizia ritenuta, dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata, lesiva dell’onore e del prestigio del soggetto su differenti organi di informazione.

L’accertato concorso delle diverse condotte ascritte al V., al M. ed al G. alla determinazione, ex art. 2055 c.c., dell’evento dannoso determina l’applicabilità della disciplina codicistica in tema di solidarietà, tra cui l’art. 1306, comma 2, c.c., che consente, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido.

La regola di cui al citato comma 2 dell’art. 1306 c.c., diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente C.G., trova applicazione proprio nel caso in cui la sentenza, di cui il debitore in solido intenda giovarsi, sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla (Cass., sez. 3, 30/09/2014, n. 20559; Cass., sez. 2, 29/01/2007, n. 1779).

Le condizioni richieste per l’operatività del richiamato art. 1306 c.c. ricorrono nella fattispecie in esame, dovendosi considerare che la sentenza n. 13046/21 costituisce sentenza ormai definitiva, l’eccezione di giudicato è stata tempestivamente sollevata nella prima difesa utile, costituita dalla memoria illustrativa, ed il giudicato invocato non si è formato su ragioni personali del V., avendo anzi investito il valore oggettivo delle affermazioni del giornalista in relazione a determinati fatti, poi ripresi nella pubblicazione oggetto del presente giudizio>>.

Sul conto corrente bancario cointestato: rapporto esterno (vs. banca) e interno (tra cointestari)

Chiarimenti utili nella pratica sul tema in oggetto da parte di Cass. 4838 del 23.02.2021, rel. Tedesco.

Gli eredi (fratelli) di un cointestatario di conto corrente, titolare assieme alla moglie, agiscono verso quest’ultima per ottenere la metà della somma presente sul conto. Ottengono ragione in primo grado ma non in secondo grado.

La Cass. afferma  questi principi:

<<La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009)>>.

Segue poi il punto relativo ai rapporti interni: <<Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicchè, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018).>>