La prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 cc può consistere in uno scambio di email normali ?

Potrebbe anche darsi risposta postiiva: dipende dalle circostanze indicate dagli 20 e 21 del Cod. amm. dig. (quindi direi di si, in conclusione).

Così il dr. Rossetti rel. nell’impostante sentenza Cass. sez. III, 21/05/2024  n. 14.046:

<<2.3. Questa valutazione della Corte territoriale non fu conforme a diritto: sia per quanto attiene la questione (di diritto sostanziale) della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all’art. 1888 c.c.; sia per quanto attiene il problema (di diritto processuale) delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

2.4. La prima questione andava risolta muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico.

Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”.

Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”.

Per questi documenti l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di (qualità,) sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l’abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta.

Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell’art. 20 cit.

Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi – in particolare – dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.

Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza (e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratrice, benché usuali: ciò a cui si è ridotta, in estrema sintesi, la contestazione dell’odierna controricorrente), purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto (Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione); Sez. 3, Sentenza n. 888 del 05/05/1967, Rv. 327075 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 – 01). Sulla base di tale principio questa Corte ha già ritenuto:

-) che possa costituire prova idonea dell’esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 17/05/1972, Rv. 358174 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 26/10/1967, Rv. 330051 – 01);

-) che la “ricevuta provvisoria” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l’estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto (Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 18/02/2000, Rv. 534101 – 01)>>.

Quanto all’efficacia probatoria generale, la SC prosegue:

<<2.5. Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con “firma semplice” possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio.

Queste regole all’epoca dei fatti erano dettate dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 82/05 (nel testo applicabile ratione temporis, come s’è detto; la norma oggi è stata abrogata dall’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05).

Tale norma stabiliva che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

2.6. Il sistema della legge, in definitiva, all’epoca dei fatti – così come oggi – dettava un identico criterio di giudizio tanto per Stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della “libera valutabilità” in base alle “caratteristiche oggettive” del documento.

I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi:

(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;

(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 – , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii);

(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

2.7. Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti principi la Corte d’appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata da Vo.Fu. al broker Pi., in base ai soli rilievi della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii). Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo: a) della qualità; b) della sicurezza; c) della integrità; d) della immodificabilità.

In tal senso, del resto, si è – in modo, sul punto, condivisibile – espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che “se c’è un vulnus (nella sentenza), può essere solo la mancata valutazione delle circostanze (sopra indicate) da parte del giudice di merito”.

Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell’assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all’assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l’inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata>>.

La prova dell’apertura di credito da aprte della banca

Cass. n. 13063 del 12.05.2023, rel. Crolla, sez. 1:

<<2.2 Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art
117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i
contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai
clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo»
2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce
anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango
secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate
ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in
forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di
credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di
conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere
stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr. Cass 2017, n. 7763),
principio, questo, da intendere nel senso che l’intento di agevolare
particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale
soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione
della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel
“contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà
assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017).
2.5 Nella specie il tema della sostanziale regolamentazione
dell’affidamento nel contratto di conto corrente non risulta essere
stato oggetto di trattazione, sicché è senz’altro da ritenere che il
contratto di apertura del fido fosse assoggettato al requisito
formale “pieno” richiesto dall’art. 117 del Testo Unico Bancario.
2.6 Ne consegue che la Banca avrebbe dovuto provare il dedotto
affidamento esclusivamente mediante la produzione della relativa
scrittura, non essendo sufficiente, come già chiarito da questa
Corte, che l’affidamento risulti dal libro fidi (Cass. 5 dicembre
1992, n. 12947; Cass. 20 giugno 2011, n. 13445), e tanto meno
che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito
attraverso la semplice menzione nel report della Centrale Rischi>>.