La prova dell’apertura di credito da aprte della banca

Cass. n. 13063 del 12.05.2023, rel. Crolla, sez. 1:

<<2.2 Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art
117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i
contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai
clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo»
2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce
anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango
secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate
ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in
forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di
credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di
conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere
stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr. Cass 2017, n. 7763),
principio, questo, da intendere nel senso che l’intento di agevolare
particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale
soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione
della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel
“contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà
assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017).
2.5 Nella specie il tema della sostanziale regolamentazione
dell’affidamento nel contratto di conto corrente non risulta essere
stato oggetto di trattazione, sicché è senz’altro da ritenere che il
contratto di apertura del fido fosse assoggettato al requisito
formale “pieno” richiesto dall’art. 117 del Testo Unico Bancario.
2.6 Ne consegue che la Banca avrebbe dovuto provare il dedotto
affidamento esclusivamente mediante la produzione della relativa
scrittura, non essendo sufficiente, come già chiarito da questa
Corte, che l’affidamento risulti dal libro fidi (Cass. 5 dicembre
1992, n. 12947; Cass. 20 giugno 2011, n. 13445), e tanto meno
che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito
attraverso la semplice menzione nel report della Centrale Rischi>>.