L’inclinazione verso il green si riflette anche nella scelta dei marchi da registrare

Anna Maria Stein su IPKat oggi ci dà notizia del Report EUIPO sui marchi green. Esso esamina le domande di marchio per vedere quante contengono termini considerabili “green”-

Come potevasi prevedere, il loro numero è in forte aumento nel periodo considerato 1996-2021 (v. due tabelle p. 8).

Naturalmetne è importante a monte la selezine di cuiò che si sceglie di ritenere green (v. Annex Data and metodology)

questa la pagina dell’Ufficio e questo il link diretto al .pdf.

Sulla distintività del marchio UNI per matite e strumenti per scrittura

Il Tribunale UE con sentenza 13 luglio 2022, T-369/21, Unimax c. Mitsubishi Pencil, rigetta la domanda di nullità del (noto, forse <rinomato>) marchio denominativo UNI (scritto un pò schiacciato e in grassetto) per penne e strumenti di scrittura.

Il contestante allegava che il marchio , quale prefisso, ricordava le parole <university> e/o <unicolore> (monocromatico), il che rimandava a caratteristiche del prodotto o al suo uso.

Giustamente però il Tribunale conferma le decisioni amminsitrative e rigetta la domanda

Sulla decadenza per non uso di marchio celebre

La Corte di Giustizia UE (poi: CG) risponde ad alcune questioni pregiudiziali sulla decadenza per non uso di marchio celebre (il TESTAROSSA di Ferrari) proposte da giudice di secondo grado di Dusseldorf.

Si tratta di GC 22.10.2020, C-720/18 e 721/18 cause riunite, Ferrari spa c. DU.

Il diritto pertinente è l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE.

Il marchio è:

Vi si leggono utili precisazioni su un istituto che appare sempre più utilizzato e dunque importante per motivi pratici.

Sulle questioni 1 e 3: è uso effettivo di un marchio, registrato per molti prodotti e per relativi pezzi di ricambio, anche l’uso solamente per alcuni di tali prodotti (auto sportive di alta gamma) e per i ricambi, § 53.

Sulla questione 2: è uso effettivo anche la rivendita di prodotto usato, se da parte del titolare e col marchio sub iudice, § 60.

Sulla questione 4: è uso effettivo del marchio per i prodotti registrati anche l’uso dello stesso nella prestazione di servizi , se direttamente relativi a tali prodotti, § 61-64 (punto impoorrtante perchè talora fonte di incertezze applicative).

Sulla questione 6:  l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare della registrazione. La dir. 2008/95 non contiene disposizione ad hoc, se non il cons. 6 che afferma la libertà nazionale circa le << disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi>> (la GFermania ha disposizioni specifiche).

Però, dice la CG, la disciplina dell’onere della prova non rientra in tale concetto, § 77: infatti bisogna che esista un regime europeo unitario e che questo gravi il titolare della prova dell’uso uso effettivo, §§ 79-82.

Si anticipa dunque il regime attuale: v. l’art. 121 c. 1  cpi (dopo la modifica apportata dal d. lgs. 15 /2019) , attuativo dell’art. 17  dir. 15/2436 (dal tenore però leggermente diverso, che induce a dubitare dell’esattezza della nostra attuazione).