Cass. sez. I, 26/05/2025 n. 14.020 , rel. Catllozzi, esamina il tema in oggetto:
<<14. Giova rammentare che l’art. 2560 cod. civ., riguardante “i debiti relativi all’azienda ceduta”, dispone che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” (primo comma), aggiungendo che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” (secondo comma).
15. Quest’ultima previsione, relativa alla responsabilità del cessionario, è stata tradizionalmente intesa, sulla scorta della dottrina maggioritaria, nel senso che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest’ultimo ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, e il giudice anche d’ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n. 2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247).
16. Da ciò è stato fatto conseguire che l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (cfr., in particolare, Cass. 9 marzo 2006, n. 5123; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1429; nonché le già richiamate Cass. nn. 1726 del 1972 e 2158 del 1967).
17. In difetto dell’iscrizione del debito nei libri contabili dell’azienda ceduta una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo (cfr., in proposito, le già menzionate Cass. nn. 1726 del 1972 e 211 del 1964). (…)
23. In presenza di un siffatto quadro giurisprudenziale, ritiene questo Collegio opportuno puntualizzare alcuni aspetti della questione in esame.
24. L’art. 2560 cod. civ. non dispone nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell’eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell’azienda.
25. In proposito, si osserva che secondo una tesi, cui Cass. n. 32134 del 2019 sembra aderire, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell’escludere la liberazione “se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, presupporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l’ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione.
26. Tuttavia, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. va interpretato in collegamento con il comma successivo che prevede le condizioni in presenza delle quali anche il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti aziendali e che ne restringe il significato. Infatti, se fosse esatto che il primo comma esprime una regola generale di passaggio dei debiti in capo al cessionario, sarebbe del tutto inutile stabilire nel secondo comma un’ulteriore regola sulla responsabilità (e solo per taluni debiti) dell’acquirente, preteso nuovo debitore.
27. Pertanto, mentre il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. stabilisce il permanere del vincolo dell’alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall’acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo, il secondo comma pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell’acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all’assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell’evento in dipendenza dal quale si risponde.
28. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., che l’acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
29. Non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell’esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell’acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che ne possa predicarsi l’eadem ratio.
30. Vanno, dunque, confermati i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ.
31. Ne consegue che non può condividersi (neanche) l’affermazione contenuta in Cass. n. 32134 del 2019 secondo cui la regola di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. avrebbe carattere eccezionale “in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli art. 2697 c.c (quanto alla ripartizione degli oneri) e 2727 e 2729 c.c. (quanto alla rilevanza delle presunzioni)”.
32. Infatti, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario – la cui dimostrazione, secondo tale ultima tesi, incontrerebbe eccezionalmente limiti di prova, in relazione alla necessità che sia dimostrata mediante l’iscrizione del debito nelle scritture contabili –, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali.
33. La principale critica all’orientamento tradizionale che si intende ribadire risiede nel fatto che la ratio della norma – in particolare, della previsione per cui il debito aziendale deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie ai fini di fare insorgere la responsabilità solidale del cessionario – consisterebbe, principalmente, nell’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’acquirente dell’azienda ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere e, correlativamente, nell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Ne conseguirebbe che nei casi in cui sia dimostrato che il cessionario era a conoscenza del debito dell’azienda acquistata il requisito della indicazione dello stesso nelle scritture contabili obbligatorie non soddisferebbe alcun interesse.
34. In proposito, si osserva, in primo luogo, che nel conflitto fra l’interesse dei creditori aziendali a non essere privati della garanzia rappresentata dal complesso aziendale (e dalla capacità di questo di produrre reddito) e l’interesse dell’acquirente a non trovarsi esposto a richieste di adempimento di debiti che egli non conoscesse e non fosse tenuto a conoscere il legislatore ha preferito quest’ultimo, ricorrendo ad un criterio di conoscenza legale tale da evitare controversie sulla conoscenza effettiva, comunque ottenuta dall’acquirente.
35. In secondo luogo, si evidenzia che l’interesse dell’acquirente ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere non è l’unico interesse preso in considerazione dalla norma in esame. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l’alienazione dell’azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili.
36. Orbene, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi – cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario – offre una ragionevole giustificazione della regola scelta dal legislatore di ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni, e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario.
37. Una siffatta interpretazione risulta coerente con quanto affermato dalla citata Cass., Sez. Un., n. 5054 del 28 febbraio 2017, agitata da Cass. n. 32134 del 2019 a sostegno dell’opposto orientamento, in quanto la stessa ha escluso che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con terzo creditore, e evidenziato che la responsabilità dell’avente causa va ricondotta nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa.
38. Tale pronuncia si è limitata a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. ai casi in cui sussista una effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell’azienda e, dunque, a ritenere che tale fattispecie non si estenda ai casi in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, delle parti contraenti, e quindi difetti “una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario” (così, Cass. n. 21373 del 2023). In questi ultimi casi, infatti, non vi è un interesse conoscitivo del cessionario da tutelare, né, tanto meno, un interesse dei creditori di questi ultimi da salvaguardare atteso che la cessione non è idonea a determinare un mutamento della loro garanzia patrimoniale.
39. Una siffatta “sostanziale alterità soggettiva” è stata espressamente individuata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei casi in cui il cessionario dell’azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l’uno e l’altro, ovvero la persona fisica, titolare di un’impresa individuale, conferisca l’azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. Nel primo caso, vi è, come riconosciuto dalle stesse Sezioni unite, una continuità di rapporti giuridici, essendosi in presenza di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (così, Cass. 22 ottobre 2020, n. 23030; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 19 maggio 2016, n. 10332). Nel secondo, vi è un’alterità soggettiva sul piano formale (cfr. Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953), ma non anche sostanziale atteso che l’operazione non è idonea a dare luogo a un mutamento nel beneficiario dell’attività di impresa.
40. Al di fuori di vicende traslative caratterizzate da tali elementi non è dato rinvenire una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 2560 cod. civ. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali>>.