Cessione d’azienda e condizioni di assunzione del debito in capo al cessionario (art. 2560 c. 2 c.c.)

Cass. sez. I, 26/05/2025 n. 14.020 , rel. Catllozzi, esamina il tema in oggetto:

<<14. Giova rammentare che l’art. 2560 cod. civ., riguardante “i debiti relativi all’azienda ceduta”, dispone che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” (primo comma), aggiungendo che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” (secondo comma).

15. Quest’ultima previsione, relativa alla responsabilità del cessionario, è stata tradizionalmente intesa, sulla scorta della dottrina maggioritaria, nel senso che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest’ultimo ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, e il giudice anche d’ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n. 2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247).

16. Da ciò è stato fatto conseguire che l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (cfr., in particolare, Cass. 9 marzo 2006, n. 5123; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1429; nonché le già richiamate Cass. nn. 1726 del 1972 e 2158 del 1967).

17. In difetto dell’iscrizione del debito nei libri contabili dell’azienda ceduta una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo (cfr., in proposito, le già menzionate Cass. nn. 1726 del 1972 e 211 del 1964).  (…)

23. In presenza di un siffatto quadro giurisprudenziale, ritiene questo Collegio opportuno puntualizzare alcuni aspetti della questione in esame.

24. L’art. 2560 cod. civ. non dispone nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell’eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell’azienda.

25. In proposito, si osserva che secondo una tesi, cui Cass. n. 32134 del 2019 sembra aderire, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell’escludere la liberazione “se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, presupporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l’ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione.

26. Tuttavia, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. va interpretato in collegamento con il comma successivo che prevede le condizioni in presenza delle quali anche il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti aziendali e che ne restringe il significato. Infatti, se fosse esatto che il primo comma esprime una regola generale di passaggio dei debiti in capo al cessionario, sarebbe del tutto inutile stabilire nel secondo comma un’ulteriore regola sulla responsabilità (e solo per taluni debiti) dell’acquirente, preteso nuovo debitore.

27. Pertanto, mentre il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. stabilisce il permanere del vincolo dell’alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall’acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo, il secondo comma pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell’acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all’assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell’evento in dipendenza dal quale si risponde.

28. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., che l’acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

29. Non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell’esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell’acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che ne possa predicarsi l’eadem ratio.

30. Vanno, dunque, confermati i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ.

31. Ne consegue che non può condividersi (neanche) l’affermazione contenuta in Cass. n. 32134 del 2019 secondo cui la regola di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. avrebbe carattere eccezionale “in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli art. 2697 c.c (quanto alla ripartizione degli oneri) e 2727 e 2729 c.c. (quanto alla rilevanza delle presunzioni)”.

32. Infatti, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario – la cui dimostrazione, secondo tale ultima tesi, incontrerebbe eccezionalmente limiti di prova, in relazione alla necessità che sia dimostrata mediante l’iscrizione del debito nelle scritture contabili –, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali.

33. La principale critica all’orientamento tradizionale che si intende ribadire risiede nel fatto che la ratio della norma – in particolare, della previsione per cui il debito aziendale deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie ai fini di fare insorgere la responsabilità solidale del cessionario – consisterebbe, principalmente, nell’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’acquirente dell’azienda ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere e, correlativamente, nell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Ne conseguirebbe che nei casi in cui sia dimostrato che il cessionario era a conoscenza del debito dell’azienda acquistata il requisito della indicazione dello stesso nelle scritture contabili obbligatorie non soddisferebbe alcun interesse.

34. In proposito, si osserva, in primo luogo, che nel conflitto fra l’interesse dei creditori aziendali a non essere privati della garanzia rappresentata dal complesso aziendale (e dalla capacità di questo di produrre reddito) e l’interesse dell’acquirente a non trovarsi esposto a richieste di adempimento di debiti che egli non conoscesse e non fosse tenuto a conoscere il legislatore ha preferito quest’ultimo, ricorrendo ad un criterio di conoscenza legale tale da evitare controversie sulla conoscenza effettiva, comunque ottenuta dall’acquirente.

35. In secondo luogo, si evidenzia che l’interesse dell’acquirente ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere non è l’unico interesse preso in considerazione dalla norma in esame. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l’alienazione dell’azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili.

36. Orbene, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi – cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario – offre una ragionevole giustificazione della regola scelta dal legislatore di ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni, e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario.

37. Una siffatta interpretazione risulta coerente con quanto affermato dalla citata Cass., Sez. Un., n. 5054 del 28 febbraio 2017, agitata da Cass. n. 32134 del 2019 a sostegno dell’opposto orientamento, in quanto la stessa ha escluso che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con terzo creditore, e evidenziato che la responsabilità dell’avente causa va ricondotta nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa.

38. Tale pronuncia si è limitata a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. ai casi in cui sussista una effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell’azienda e, dunque, a ritenere che tale fattispecie non si estenda ai casi in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, delle parti contraenti, e quindi difetti “una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario” (così, Cass. n. 21373 del 2023). In questi ultimi casi, infatti, non vi è un interesse conoscitivo del cessionario da tutelare, né, tanto meno, un interesse dei creditori di questi ultimi da salvaguardare atteso che la cessione non è idonea a determinare un mutamento della loro garanzia patrimoniale.

39. Una siffatta “sostanziale alterità soggettiva” è stata espressamente individuata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei casi in cui il cessionario dell’azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l’uno e l’altro, ovvero la persona fisica, titolare di un’impresa individuale, conferisca l’azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. Nel primo caso, vi è, come riconosciuto dalle stesse Sezioni unite, una continuità di rapporti giuridici, essendosi in presenza di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (così, Cass. 22 ottobre 2020, n. 23030; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 19 maggio 2016, n. 10332). Nel secondo, vi è un’alterità soggettiva sul piano formale (cfr. Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953), ma non anche sostanziale atteso che l’operazione non è idonea a dare luogo a un mutamento nel beneficiario dell’attività di impresa.

40. Al di fuori di vicende traslative caratterizzate da tali elementi non è dato rinvenire una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 2560 cod. civ. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali>>.

La registrazione del debito nei libri contabili ex art. 2560 c. 2 cc è condizione necessaria per la responsabilità dell’acquirente di azienda, non sostituibile dalla prova della sua effettiva conoscenza

Cass. sez. I   26/05/2025, n. 14.020  rel. Catallozzi:

<<28. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., che l’acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

29. Non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell’esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell’acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che ne possa predicarsi l’eadem ratio.

30. Vanno, dunque, confermati i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ.

31. Ne consegue che non può condividersi (neanche) l’affermazione contenuta in Cass. n. 32134 del 2019 secondo cui la regola di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. avrebbe carattere eccezionale “in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli art. 2697 c.c (quanto alla ripartizione degli oneri) e 2727 e 2729 c.c. (quanto alla rilevanza delle presunzioni)”.

32. Infatti, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario – la cui dimostrazione, secondo tale ultima tesi, incontrerebbe eccezionalmente limiti di prova, in relazione alla necessità che sia dimostrata mediante l’iscrizione del debito nelle scritture contabili –, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali.

33. La principale critica all’orientamento tradizionale che si intende ribadire risiede nel fatto che la ratio della norma – in particolare, della previsione per cui il debito aziendale deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie ai fini di fare insorgere la responsabilità solidale del cessionario – consisterebbe, principalmente, nell’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’acquirente dell’azienda ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere e, correlativamente, nell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Ne conseguirebbe che nei casi in cui sia dimostrato che il cessionario era a conoscenza del debito dell’azienda acquistata il requisito della indicazione dello stesso nelle scritture contabili obbligatorie non soddisferebbe alcun interesse.

34. In proposito, si osserva, in primo luogo, che nel conflitto fra l’interesse dei creditori aziendali a non essere privati della garanzia rappresentata dal complesso aziendale (e dalla capacità di questo di produrre reddito) e l’interesse dell’acquirente a non trovarsi esposto a richieste di adempimento di debiti che egli non conoscesse e non fosse tenuto a conoscere il legislatore ha preferito quest’ultimo, ricorrendo ad un criterio di conoscenza legale tale da evitare controversie sulla conoscenza effettiva, comunque ottenuta dall’acquirente.

35. In secondo luogo, si evidenzia che l’interesse dell’acquirente ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere non è l’unico interesse preso in considerazione dalla norma in esame. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l’alienazione dell’azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili.

36. Orbene, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi – cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario – offre una ragionevole giustificazione della regola scelta dal legislatore di ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni, e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario>>.

L’opinione parrebbe esatta . REsta però un dubbio, ad es. per casi estremi come  dolo o truffa: perchè non potrebbero, se provati, equivalere alla registrazione nei libri contabili?

Chi risponde per le prestazioni periodiche o continuative successive al trasferimento di azienda?

Cass. sez. III, ord. 23 Aprile 2024, n. 10.902. , rel. Porreca (segnalazione di ilcaso.it), circa fornitura erogata da ServiozioElettrico Nazxinale spa

<<In caso di cessione d’azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l’azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione)>>. (massima ufficiale)

La fideiussione passa in capo alla società conferitaria ex art. 2558 cc

Il Trib. aveva deciso che la fideiussione non era circolata ex art. 2558 cc (da conferimento societario) perchè non era un contratto ma negozio unilaterale.

Riforma in appello perchè non era inquadrabile tra i contratti esclusi dal medesimo articolo.

Ricorso di legittimità respinto da Cass. sez. 3 ord. 15.01.2024 n. 1453, rel. Moscarini:

<<la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conferimento dell’impresa individuale [noi: azienda, non impresa!!!] in una società di capitali dà luogo ad un fenomeno traslativo che soggiace alla disciplina dell’art. 2558 c.c., con conseguente subentro ope legis della società di capitali in tutti i rapporti attivi e passivi dell’impresa ceduta; a tale stregua, anche alla luce della pronuncia Cass., n. 5495 del 2001, cui questo Collegio intende dare continuità, e che ha ad oggetto fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, va ribadito che la fideiussione è un contratto d’impresa essendo diretta a garantire gli obblighi derivanti dai rapporti commerciali tra la società garantita e l’impresa cui è subentrata la società, avendo quest’ultima certamente interesse ad avvalersi della garanzia fideiussoria a fronte dell’inadempimento della società garantita; la Corte d’Appello ha altresì precisato che, “posto il conferimento omnicomprensivo della ditta individuale nella società appellante  e quindi l’insussistenza di alcun patto derogatorio inerente alla fideiussione, l’opponente non ha mai dedotto la natura personale del contratto, integrante se del caso la seconda ipotesi eccettuativa dell’art. 2558 c.c., limitandosi a chiederne l’accertamento dell’avvenuta estinzione per essere stata la fideiussione prestata solo nei confrontidella ditta individuale.    Né il Gulino ha mai sostenuto la natura personale del contratto né ha mai esercitato il recesso dal contratto di fideiussione successivamente al conferimento della ditta garantita nella società per azioni mantenendo inalterati i rapporti commerciali con la Strano SpA per ben dieci anni senza mai manifestare la volontà di recedere; le richiamate rationes decidendi non sono idoneamente censurate in quanto la ricorrente si limita a basare la propria tesi difensiva sulla non applicabilità dell’art. 2558 c.c. alla fideiussioneperché contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; é vero che l’art. 2558 c.c. deroga al 1406 c.c. che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite ma, in quanto norma derogatoria ad un principio generale, essa è di stretta interpretazionee quindi non contemplando un’espressa limitazione ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, ma prevedendo quali uniche eccezioni i contratti intuitu personae e i contratti in relazione ai quali il terzo contraente non abbia esercitato il recesso entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, non si può escludere che la fideiussione sia tra i contratti d’impresa in riferimento ai quali opera la successione prevista dall’art. 2558 c.c. in ragione della mera struttura della fideiussione, quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente>>.

Pronuncia sciatta per più motivi: i) confonde impresa con azienda; ii) non esamina il caso di fideiussione sorta da negozio unilaterale, invece che da contratto con obbligazioni a carico del proponente; iii) comunque non va ad esaminare la fideiussine sub iudice; iv) non comanda (come avrebbe dovuto), limitandosi invece ad avanzare ipotesi (<non si può escludere che…>); v) non dà conto del dettato normativo che parla solo di <contratti>, tra i quali nonn rientra il negozio unilaterale (v. sopra sub ii); vi) ragiona in modo oscuro sull’art. 1263 cc (“accessori del credito”).

Nella cessione di azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti aziendali non necessariamente richeide la loro annotazione nei libri contabili: può bastare la loro conoscenza, come quando la cessione è in sostanza simulata

Intreressante fattispecie decisa da una approfondita ed esatta Cass. 13.09.2023 n. 26.450, sez. 3, rel. Spaziani sull’art. 2560 c.2 cc.

RAgionamento astratto:

<<1.1.f. L’individuazione del differente fondamento dogmatico dei due orientamenti induce, tuttavia, anche l’evidenziazione del presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560 c.c., in entrambi i capoversi in cui esso si articola.

Essa fattispecie – sia che la si ricostruisca, in termini soggettivi, come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca, in termini oggettivi, come trasferimento di beni e di rapporti giuridici (nella prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) – postula, in ogni caso, una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario.

Questo presupposto fondamentale della fattispecie è stato, del resto, posto in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 28/02/2017, n. 5054.

Questa pronuncia – peraltro diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560 c.c., comma 2, ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento – e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta “nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale” – ha, peraltro, affermato, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560 c.c., comma 2, “incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda” (Cass., Sez. Un., 28/02/2017, n. 5054).

Le Sezioni unite, esemplificando, hanno osservato che il difetto di alterità soggettiva si riscontra nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale.

Queste indicazioni vanno ritenute meramente esemplificative e non tassative, per modo che deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva, che esclude l’applicazione della norma codicistica in esame, sussista in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale.

In queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda>>.

Applicazione al caso sub iudice:

<<1.1.g. Nel caso di specie è stato accertato in sede di merito – ed è incontroverso tra le parti – che il sig. R.F. era socio di maggioranza ed amministratore unico della cedente Intercontinentale Organizzazione Turismo s.r.l., ma anche amministratore unico della cessionaria Iottour Viaggi s.r.l., nonché socio di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di IOT – Intercontinental Organization of Tourism, a sua volta socia unica della cessionaria.

E’ stato, poi, altresì accertato – ed anche questa circostanza è incontroversa – che la compagine sociale della società cedente era formata dallo stesso R.F. (per una quota pari al 72,17%) e da G.A. (per la rimanente quota del 27,83%), i quali, dal 2011, erano divenuti, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di IOT – Intercontinental Organization of Tourism.

In tale situazione, a prescindere dalla circostanza se la “cessione” fosse connotata, o no, dalla finalità fraudolenta accertata dal giudice d’appello, non si poneva il problema di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell’azienda acquistata, poiché mancava in radice, nella sostanza, l’alterità soggettiva del cessionario medesimo rispetto al cedente, che quei debiti aveva assunto.

Inoltre, diversamente da quanto reputato dal giudice di primo grado (e conformemente, invece, a quanto ritenuto da quello d’appello), nessun rilievo poteva attribuirsi, in senso favorevole alla società debitrice, alla circostanza che il debito verso la sig.ra M. non risultasse nella relazione di stima di cui all’art. 2465 c.c. (tra l’altro, specificamente prescritta dalla legge con riguardo ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti, non anche dei debiti), mentre l’ulteriore circostanza che esso debito risultasse invece nel bilancio finale di liquidazione della società cedente, lungi dall’essere assunta a presupposto dell’accoglimento dell’opposizione a precetto, avrebbe dovuto essere valorizzata in funzione dell’affermazione della responsabilità dell’opponente>>.

Il fideiussore che ha pagato un debito dell’alienante d’azienda può agire in surroga anche verso l’acquirente della stessa ex art. 2560 c. 2 c.c.

Interessanti precisazioni in Cass. sez.  I 05/07/2023 n.19.041, rel. Nazzicone sul non sempre cristallinamente chiaro concetto di surroga:

<<3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c. e art. 2560 c.c., comma 2, perché il cessionario di azienda, secondo tale ultima disposizione, assume una posizione di garanzia aggiuntiva, a fini di rafforzamento della tutela per i creditori, ma la cessione d’azienda non opera una modificazione del lato passivo del rapporto: pertanto, il fideiussore, che abbia pagato un debito aziendale sorto in capo al soggetto alienante, non ha diritto di regresso o di surroga se non contro questi, mentre il suo pagamento avrà, nei confronti del cessionario dell’azienda, semplicemente l’effetto di liberarlo da quell’obbligo di garanzia, ma non gli darà diritto di ripetere quanto versato.

Il motivo è infondato.

Dispone l’art. 2560 c.c., circa i “Debiti relativi all’azienda ceduta”, che l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1); risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (comma 2).

Pertanto, deve trattarsi di debiti che siano “inerenti all’esercizio dell’azienda”, pure nel caso di cui al comma 2, che prevede l’escutibilità dell’acquirente. Ma, se tale requisito è soddisfatto, il debito passa proprio in capo all’acquirente, principale obbligato; la liberazione dell’alienante, invece, non avviene e ciò per disposto di legge, a maggiore garanzia dei creditori.

Nel caso di fideiussione, rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che l’azienda abbia, in seguito, alienato, certamente non si trasmette sul piano soggettivo il negozio fideiussorio, dalla giurisprudenza di questa Corte ricostruito come negozio (di regola) intercorrente tra fideiussore e creditore, cui il debitore sul piano della conclusione del negozio resta, invece, estraneo (Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.). Pertanto, nel caso di cessione d’azienda, è certo che non subisce mutamenti soggettivi il negozio fideiussorio, ex art. 2558 c.c..

Occorre invece, nel caso di specie, stabilire se risponda – in quanto “debito inerente all’esercizio dell’azienda” e sempreché “risult(i) dai libri contabili obbligatori” – l’acquirente dell’azienda, in virtù del disposto dell’art. 2560 c.c., comma 2, per il debito esistente non direttamente verso il creditore originario (nella specie, la banca in forza di contratto di conto corrente bancario), ma derivante dall’esercizio dell’azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. da parte del fideiussore, che quel debito abbia pagato.

Con riguardo alla surrogazione, questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.) ha già osservato che essa realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, in quanto l’adempimento del terzo non estingue l’obbligazione in senso oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore.

Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l’accipiens.

Nella specie, mentre i ricorrenti riferiscono di un’azione proposta nel ricorso monitorio dal fideiussore ai sensi di entrambe le disposizioni degli artt. 1949 e 1950 c.c., la sentenza in questa sede impugnata afferma senz’altro che il fideiussore si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore (la banca) (v. p. 3 della sentenza): onde si tratta dello stesso diritto di questa, esercitato dal fideiussore in via surrogatoria, a fronte del medesimo debito inerente l’azienda, di cui risponde proprio il cessionario, a norma dell’art. 2560, comma 2, c.c.

Una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, dunque, il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1203 c.c. e della disposizione speciale dell’art. 1949 c.c.: diritto in cui egli subentra in luogo del creditore.

Pertanto, come la banca creditrice avrebbe potuto agire per il pagamento del dovuto sia verso la diretta cliente, alienante l’azienda, sia verso la cessionaria di questa, del pari la posizione giuridica attiva, in virtù del subentro per effetto dell’azione di surrogazione ad opera del fideiussore che abbia pagato, è esercitabile da lui nei confronti di entrambe le parti, a tutela della medesima posizione creditoria. La soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata, e’, in definitiva, corretta>>.