Cass. sez. IV, sentenza 18 marzo 2024 n. 7.178 rel. Cavallari:
‹L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di
un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per
violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può
coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la
detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita
dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di
tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale
di guadagno›
Il ricercatore ottiene ragione dopo che l’appello gliela aveva negata per la proponibilità dell’azione contrattuale e/o di quella da equo premio inventivo ex art. 64 cond propr. ind.
Ipotesi negate invece dalla SC (la seconda giustamente; sulla prima non mi pronuncio). La SC nega rilevanza pure all’azione di danno ex art. 156 ss l. autore (che protegge il software), dato che deriva da clausola generale, la quale -secondo l’rientamento ora sancito da Cass. SU n. 33954 del 5 dicembre 2023- non impedisce il funziomento del requisito della sussidiadietà ( p. 10).