Confondibilità tra marchi nel settore dei cosmetici (Rejeneusse v. Revanesse)

Secondo il  Tribunale UE con sentenza 13.07.2022, T-543/21, Purasac v. EUIPO-Prommenium, i due termini, per i medesimi prodotti, hanno notevole somiglianza visiva e fonetica.

Ecco il marchio posteriore (l’anteriore REVANESSE  era solo denominativo):

Il TRib. non dà importanza alla differenza (presente nella parte centrale delle parole) ma alla uguaglianza della parte iniziale e finale.

Nè da importanza al logo stilizzato che accompagna il marchio posteriore, ritenendolo privo di distintività e rivestente un ruolo solo decorativo (§§ 36 e 45)

Conclude nel senso che il rischio di confusione c’è.