Danno non patrimoniale anche per le persone giuridiche?

Cass. sez. III del 10 Luglio 2023, n. 19.551, rel. Condello, dice di si.

Oltre al risaputo inasegnamento per cui il danno non patrimoniale va allegato e provato, trattandosi di danno conseguenza, la Sc si sofferma sulla meno scontata (anche se di fatto ormai dissodata) questione del titolo.

<< 3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).

Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che si esprime, per l’appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non e’, quindi, configurabile, neppure per il danno all’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti>>.

Passa poi ad applicare la regola al caso de quo:

<<4. (…) In particolare, la Corte d’appello, con un percorso argomentativo del tutto in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha evidenziato che la società ‹‹non ha, ad esempio, allegato di avere avuto una qualche contezza dai suoi interlocutori commerciali della effettiva lettura e quindi della consapevolezza del contenuto dei messaggi diffamatori, non apparendo affatto remota l’eventualità che simili comunicazioni recapitate da uno sconosciuto nella casella di posta elettronica vengano cestinate senza neppure essere aperte; né è azzardato ipotizzare che quelle stesse mails non abbiano affatto raggiunto la meta giacché i messaggi di posta elettronica indirizzati ad una moltitudine di destinatari sono molto spesso bloccati dai filtri cd. anti-spam predisposti dai gestori della posta elettronica in arrivo››. In altri termini, i giudici di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l'(Omissis) s.p.a. ‹‹non avesse offerto alcun elemento dal quale ricavare che i suoi interlocutori istituzionali avessero effettiva contezza delle recriminazioni dell’ex dipendente e che a causa di ciò l’immagine della società ne fosse risultata, apprezzabilmente, sminuita››, non avendo neppure allegato che, per effetto della condotta diffamatoria posta in essere dal F., ‹‹un qualche affare o relazione commerciale fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati››.

La decisione, neanche censurata sotto il profilo motivazionale, è conforme ai principi enunciati da questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929), che, distinguendo tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizza come anche nella lesione della ‹‹reputazione sociale››, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell’ente collettivo proiettata all’esterno, il danno conseguenza deve essere provato, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata – ex art. 1223 c.c. – all’ente collettivo dalla deminutio della propria immagine determinata dall’invio delle e-mail.

Anche in questa sede la società ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione sul pregiudizio effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, né indica eventuali elementi presuntivi, allegati nel giudizio di merito ed ivi trascurati, idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale dell’operatore economico, cosicché l’apprezzamento svolto dai giudici di appello, in difetto di validi riscontri probatori, non è minimamente scalfito dalla mera affermazione che ‹‹le email dal contenuto gravemente denigratorio del F. hanno evidentemente ed irrimediabilmente insinuato nei loro destinatari dubbi più o meno forti che, in quanto tali, hanno in ogni caso compromesso in peius l’immagine dell’odierna ricorrente, minandone la credibilità e irridendo l’immagine della stessa›› (pag. 35 del ricorso).

Ne’, peraltro, l’eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa può valere a superare l’accertamento dei giudici di merito, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056 c.c.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone comunque che il danno sussista e sia, come tale, provato>>.

Risarcimento da mancarto guadagno in caso di violazione di marchio (oltre che danno non patrimoniale per le società commerciali)

Trib. Milano  n. 1989/2021 del 09.03.2021, RG 49780/2016, rel. Barbieri, BTicino spa c. ABS sas e altri, accerta la contraffazione di marchi BTicino e determina il danno così:  << Ai fini della determinazione del lucro cessante subito dalla società attrice si è considerata  la  differenza  dei  flussi  di  vendita  che  il  titolare  della  privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo  ai  ricavi  netti  di  vendita  i soli costi di produzione “incrementali” che,  nel  caso  di  specie,  sono  stati  identificati  nei  costi  di  acquisto  della materia  prima,  nei  costi  di  acquisto  dei  semilavorati,  nei  costi  energetici  di produzione  (forza  motrice)  e  nei  costi  dei  materiali  di  consumo  diretti.    Nessun  altro  costo  diretto  è  stato  preso  in  considerazione,  tenuto  conto  che, per  Bticino,  non  sarebbe  stato  necessario  incrementare la propria “capacità produttiva” al fine di produrre le quantità di beni di cui è stata accertata  la contraffazione (cfr. pag. 5 della relazione peritale).

Il margine non realizzato da Bticino è stato determinato confrontando i ricavi medi  di  vendita  che  Bticino  non  ha  realizzato,  con  riferimento  ai  codici prodotto di cui alle fatture di Nuova Quadrimpianti, negli anni 2013, 2014 e 2015  ed  i  costi  industriali  (incrementali)  non  sostenuti  riferiti  ai  medesimi prodotti. Il margine non realizzato da Bticino riferibile ai prodotti venduti da Nuova Quadrimpianti negli anni 2013, 2014 e 2015 somma Euro 210.655,49, a fronte di un numero di vendite di prodotti contrassegnati da codici prodotti Bticino  e  contraffatti  poste  in  essere,  negli  anni  2013,  2014  e  2015  dalla predetta convenuta di 147.389 (cfr. pag. 9 della CTU). Con  riferimento  alle  vendite  di  Gruppo  Elektra,  a  seguito  delle  elaborazioni eseguite  dal  CTU,  sono  state  individuate  le  seguenti  quantità  di  vendite  di prodotti  contraffatti  contrassegnati  con  i  codici  prodotti  Bticino:  696.488 nell’anno 2015 e 200.723 nel 2016.

L’utile netto  non  realizzato  da  Bticino  è  stato  determinato  confrontando  i ricavi medi di vendita che Bticino non ha realizzato, con riferimento ai codici prodotto  di  cui  alle  fatture  di  Gruppo  Elektra,  negli  anni  2015  e  2016  ed  i costi industriali (incrementali) non sostenuti riferiti ai medesimi prodotti. Il  margine  non  realizzato  da  Bticino riferibile  ai  prodotti  venduti da  Gruppo Elektra negli anni 2015 e 2016 somma Euro 1.068.937,74.

Ne consegue che, stante la riconosciuta responsabilità solidale dei convenuti, componenti una “rete commerciale alternativa” di prodotti contraffatti recanti i  marchi  di  titolarità  della  Bticino,  le  stesse  devono  essere  condannate  a corrispondere a parte attrice, a titolo di lucro cessante, la complessiva somma  di  denaro  euro  1.279.593,23,  corrispondenti  all’utile  netto  che  la  Bticino avrebbe  complessivamente ricavato  in  assenza  della complessa condotta contraffattiva.>>

Sul danno non patrimoniale: <<In  favore  di  parte  attrice  deve  poi  essere  liquidato  –  considerato  che  la condotta illecita posta in essere ai suoi danni integra il reato di cui all’art. 473 c.p.  e  tenuto  conto  della  portata  svilente  dei  prezzi  praticati  e,  soprattutto, dell’elevata pericolosità della merce illecitamente commercializzata dai convenuti, tali da ledere l’immagine commerciale del titolare delle privative – anche il danno non patrimoniale, equitativamente liquidato nella misura di un quarto  del  danno  patrimoniale,  dunque  nella  complessiva  somma  di  euro 320.000.>>.

Il collegio sorvola sulla questione del se sia realmente <danno non patriminale>, dato che l’otggetto sociale è la produzine d iutili tramite attività d iimpresa.

Infine non troppo chiaro è l’ultimo  comando , legato alla irrreperibilità di due convenuti: <<Dal momento che, come rilevato, i convenuti diversi da Nuova Quadrimpianti e da Gruppo Elektra si sono posti in condizione di irreperibilità, ovvero hanno adottato condotte di mancato adempimento dell’ordine  giudiziale  di  esibizione  al CTU delle scritture contabili, funzionale a permettere i disposti accertamenti peritali, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere incrementata,  per  via  equitativa,  nella  misura  di  euro  200.000,  al  fine  di tenere  conto  dei  minori  flussi  di  vendita  che  il  titolare  ha  prodotto  a  causa delle  condotte  di  contraffazione,  accertate,  poste  in  essere  dai  convenuti  in parola>>.