Designazione degli eredi tstametnari come beneficiari di polzze vita e accetamento di tale qualitò oppure di quella aklternativa di legartrari

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.382 , rel. Guizzi:

Sulla disposizione di incerto significato successorio:  << Il giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal “de cuius”, ritenendo che la disposizione “mortis causa” con la quale il medesimo – dopo aver assicurato “quota ampia di legittima” ai propri figli, attribuendo loro il suo patrimonio pressoché per intero – devolveva, invece, alle sorelle, nell’ambito della quota disponibile, “i rimanenti contanti” (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca Fideuram), fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva anche escludersi l’importo della polizza.>>

Inoltre, ricordando regole consolidate:

<<7.1.1. Nello scrutinarlo, è necessario muovere dalla premessa – assunta, del resto, dalla stessa sentenza impugnata – che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Risulta, dunque, evidente che – verificatosi il decesso dell’assicurato (e sempre che esso, come rammenta il citato arresto delle Sezioni Unite, “nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” non abbia provveduto a “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”) – l’esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da parte dell’assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento, un’operazione che si potrebbe definire di “eterointegrazione” del contenuto del contratto di assicurazione, che passa attraverso l’interpretazione della volontà del testatore eventualmente espressa, come, emblematicamente, attesta la vicenda in esame.

Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, come nella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre di specifici beni (nel caso che occupa, il “rimanente contante”), abbia inteso attribuire ad un soggetto – o a più soggetti – la qualifica di erede o legatario, “l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (“institutio ex re certa”), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni”, fermo restando che “l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato”. (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2, ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme, anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1 marzo 2002, n. 3016, Rv. 552709-01).>>

Va applicato l’art. 1362, trattandosi di atto tra vivi, :

<<

Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che la “congrua motivazione” con cui il giudice di merito stabilisce se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, “interpretarsi come legato, implichi che il medesimo debba “accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento” (Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre 2017, n. 23393, Rv. 645577-01).

Del resto, la preminenza da accordare al criterio di cui all’art. 1362 cod. civ., nella sua complessiva articolazione, in tale operazione risulta del tutto coerente con la già indicata natura di atto “inter vivos” con effetti “post mortem” propria della designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita (come questa Corte ha, del resto, di recente sottolineato: cfr., in motivazione, in particolare al par. 10.1.3., Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2025, n. 25121, Rv. 676335-01); atto rispetto al quale, come detto, la disposizione testamentaria, ha funzione integrativa della volontà dello stipulante, allorché egli non abbia individuato nominativamente, nello stesso contratto, il soggetto a vantaggio del quale l’operazione negoziale è compiuta.

Ciò detto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, ad onta delle censure proposte dalle ricorrenti, non ha disatteso il principio sopra richiamato. Essa, infatti, si è attenuta a quella “ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 588 cod. civ.” – qui da leggersi, come detto, in correlazione con l’art. 1362 cod. civ. – pretesa da questa Corte al fine di stabilire “se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2, sent. 31 dicembre 2021, n. 42121, Rv. 663403-01).

Invero, la Corte fiorentina ha, per un verso, valorizzato – più che l’uso delle espressioni “quota di legittima” e “quota disponibile”, presenti nel testamento – la diversa “consistenza” delle attribuzioni effettuate dal testatore in favore, rispettivamente, dei figli e delle sorelle, contrapponendo alla “ampiezza” della prima (inclusiva anche di “debiti e oneri”) la sostanziale residualità della seconda, rimarcando che essa concerneva i “rimanenti contanti” (ed evidentemente escluso ogni debito ed onere). Così argomentando, la sentenza impugnata si è conformata a quanto sancito in passato da questa Corte, secondo cui al “fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 cod. civ.), mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della disposizione” (Cass. Sez. 2, sent. 16 novembre 1985, n. 5625, Rv. 442817-01; analogamente già Cass. Sez. 2, sent. 18 novembre 1981, n. 6110, Rv. 416909-01).

Se, dunque, l’indagine ermeneutica va condotta soprattutto con riferimento al “contenuto della disposizione” (o meglio, alla sua “obbiettiva consistenza”), e ciò “indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore” (Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2001, n. 9467, Rv. 548119-01), fino al punto da “sminuire” persino l’impiego delle espressioni “erede” e “legatario”, non può assumere rilevanza centrale, nel caso di specie, la circostanza – valorizzata, invece, dalle ricorrenti – che Ca.Lu. abbia inteso fare ricorso alle nozioni di “quota legittima” e di “quota disponibile” per qualificare le attribuzioni in favore dei figli e delle sorelle.

Né, infine, può accogliersi l’ulteriore argomento utilizzato dalle ricorrenti, ovvero la necessità di assicurare l’interpretazione “utile” del contratto ex art. 1920 cod. civ.; affermazione motivata sul rilievo che “il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi “eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi” prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima”.

Invero, in disparte il rilievo che così ragionando si finirebbe con il ricostruire la volontà testamentaria sulla base di quella contrattuale (e non viceversa), dirimente è il rilievo che proprio la scelta di individuare i beneficiari della polizze negli eredi legittimi appunto in mancanza di quelli testamentari, appare espressiva della volontà di Ca.Lu. di riservarsi un “supplemento di valutazione”, e cioè di conservare la liberà di individuare – in ipotesi, anche attraverso una modifica del testamento olografo del 5 maggio 2016 – l’individuazione dei soggetti che avrebbero fruito della polizza sottoscritta successivamente. E ciò, a ben vedere, nell’esercizio di quella “libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 cod. civ.”, rimarcata – come già detto – dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).>>

Distinzione tra legato ed institutio ereditaria ex re certa

Cass. sez. II, ord. 03/06/2024 n. 15.387, rel. Criscuolo:

<<Infine da ultimo è stato ribadito che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l’attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento, così Cass. n. 6125/2020).

Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all’approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà, evidenziando che l’unico bene immobile, che peraltro costituiva il cespite di maggior valore facente parte dell’asse ereditario, era stato attribuito al Be.Vi., cui la testatrice era legata anche da un rapporto di parentela, sottolineandosi altresì il particolare valore affettivo che legava la de cuius al bene, nel quale appunto viveva. È stata altresì valorizzata la scelta di ricorrere alla forma del testamento pubblico, accompagnata dalla volontà di revocare ogni altra disposizione testamentaria, e ciò al fine di rimarcare la particolare importanza che la de cuius annetteva a tale previsione testamentaria.

Il riferimento alla particolare importanza, sia in chiave patrimoniale che affettiva, che aveva il bene per la testatrice, e tenuto conto della formula neutra adottata (lascio), che si presta anche per legittimare la tesi della istituzione di erede ex certa re, implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie, così che risulta evidente come il ricorrente con il motivo in esame aspiri ad un’alternativa soluzione interpretativa, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.

La conclusione del giudice di merito non appare seriamente censurabile in questa sede, trovando conforto anche nella decisione della testatrice di attribuire nel complesso la generalità dei suoi immobili al ricorrente, e senza che rilevi a tal fine, come invece sostenuto in ricorso, la necessità di voler qualificare il lascito di un singolo bene come universalità dei beni o come quota parte dell’asse ereditario, trovando la soluzione criticata la sua giustificazione non già nel primo comma dell’art. 588 c.c., ma nel secondo comma.

Né appare superflua, come pure sostenuto, l’attribuzione al Be.Vi., oltre che della casa anche delle pertinenze, in quanto, a differenza dell’istituzione espressa quale erede, quella ex re certa implica l’attribuzione solo dei beni specificamente individuati nel testamento, e potendo la cd. vis expansiva della quota ex certa re esplicarsi solo relativamente ai beni sopravvenuti rispetto alla data di redazione della scheda ovvero ignoti al testatore (Cass. S.U. n. 17122/2018), così che, ove fosse mancato il riferimento

alle pertinenze, e non potendosi invocare il regime di trasferimento proprio delle stesse ex art. 818 c.c., per assicurare l’acquisto da parte del Be.Vi. effettivamente si imponeva un esplicito riferimento.

Né appare dirimente il richiamo all’esistenza di altri beni mobili relitti, in quanto, in disparte la genericità del riferimento agli stessi, la sentenza impugnata, sia pure in relazione al rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte appellante, ha sottolineato come i beni de quibus fossero di valore evidentemente e di gran lunga inferiore all’attribuzione immobiliare compiuta in favore di Be.Vi., di guisa che non potevano inficiare la correttezza della qualificazione dell’attribuzione in termini di istituzione di erede>>.

Un caso di institutio ex re certa (art. 588.2 c.c.)

E’ spesso difficile capire quando ricorra l’institutio ex re certa (o la disposizione di legato) e, una volta capitolo, quale sia la sorte dei beni ivi non menzionati.

In Cass. sez. II, 5 agosto 2022 n. 24.310, rel. Tedesco, un riepilogo delle principali quistioni in tema.

la de cuius aveva dichiarato nel testamento <<di volere lasciare in eredità al coniuge Boscarol Giorgio «la parte di mia proprietà, equivalente a metà dell’immobile e del terreno, siti in Vermigliano in via P. Zorutti, adiacenti all’attuale abitazione del sig. Boscarol, situata al n. 7 di detta via  [,,,]>>.

Le corti di merito avevano accertato sia che si trattava appunto di institutio ex re certa sia che l’istituito (marito) fosse erede unico, non essendoci altri beni . O meglio, non essendocene altri conteggiabili,. dato che altri beni c’erano ma, essendo in sistema tavolare, non erano ancora stati oggetto di decreto tavolare di trasferimento (da altra successione m.c.).

Boccia la seconda parte del  ragionamento la SC.

Premesse generali sull’istituto:

<<La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in passato che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede (Cass. n. 737/1963). La possibilità del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo è stata in tempi recenti riconosciuta da Cass. n. 17868/2019. E’ stato precisato che in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. (arg. ex art. 734 c.c.). La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda (Cass. n. 9487/2021).>>

<<1.3. Il connotato essenziale della istituzione ex re certa non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio (Cass. n. 42121/2021). Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971). Se non vi è quella attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario (Cass. n. 42121/2021).

1.4. Consegue da quanto sopra che, in materia di interpretazione di una disposizione testamentaria di uno più beni determinati, l’indagine, sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, è rilevante ad ampio raggio, non solo per stabilire se la disposizione sia legato o istituzione di erede, ma, in ipotesi risoltasi la questione interpretativa nel senso della istituzione ex re, al fine di stabilire se ci siano i presupposti del concorso dell’erede istituito con l’erede legittimo.>>

Quanto alla questione del se  si debba tener conto -per interpretrare la disposizione- anche dei beni già oggetto di titolo giuridico ma non ancora di pubblicità immobiliare tavolare (normalmente costitutiva, ma non nel caso di successione mortis causa), risolta in negativo dalla C. di appello :

<<Il ragionamento rivela duplice errore. In primo luogo la Corte d’appello non ha considerato che si discuteva di beni acquistati mortis causa, rispetto ai quali opera il seguente principio: “Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del R.D. n. 499 del 1929, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l’intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell’interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l’acquisto della qualità di erede in capo a quest’ultimo, in assenza di una esplicita ratifica – che non si esaurisca nella mera inerzia – necessaria per l’accettazione dell’eredità” (Cass. n. 9713/2017).

A un attento esame l’approccio seguito dalla Corte di merito risulta comunque improprio. Il giudice, chiamato a qualificare una disposizione testamentaria come eredità o legato, o chiamato a stabilire se la disposizione, in ipotesi considerata istituzione ex re, esaurisca o meno l’asse tenuto presente dal testatore, non potrebbe espungere dall’indagine i beni in ipotesi acquistati prima del testamento, soltanto perché non ancora intavolati. Il ragionamento della Corte d’appello, sviluppato nelle sue estreme conseguenze, porterebbe a dire che il giudice dovrebbe ignorare i beni intavolati il giorno successivo alla formazione del testamento, nonostante il titolo si fosse in quel momento già formato e il testatore ne fosse pienamente consapevole: il che è conclusione palesemente irragionevole, certamente non giustificata dal principio secondo cui, posta l’efficacia costitutiva della iscrizione, l’inscrivente consegue la titolarità del diritto reale solo a seguito della intavolazione di esso.>>