La funzione perequativa dell’assegno divorzile va attuata anche se non c’è stata rinuncia alla propria carriera ma solo un concordato mero dedicarsi a famiglia e figli

Cass. sez. I, ord. 19/02/2024 n. 4.328, rel. Pazzi:

<<5.1 La Corte d’appello, dopo aver richiamato i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha ritenuto che lo squilibrio reddituale, alla luce degli indici di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. 898/1970, giustificasse pienamente il riconoscimento dell’assegno divorzile, in ragione del contributo dato alla famiglia dalla Ta.La. con la propria attività domestica e di accudimento prevalente della prole (oltre che con l’impegno profuso anche svolgendo attività lavorativa esterna), del fatto che questa condotta aveva consentito al marito di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa (non escludendosi per questo che anch’egli si fosse potuto interessare al figlio e alle attività domestiche) e della durata ventennale del matrimonio (v. pag. 6 della decisione impugnata). Simili valutazioni non si prestano a censure.

5.2 Le modifiche più significative apportate all’art. 5, comma 6, L. 898/1970 dall’art. 10, comma 1, L. 74/1987 attengono all’accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo – quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione” (relative al criterio risarcitorio) – di cui il giudice deve “tenere conto”, anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l’assegno di divorzio, quando l’ex coniuge che richieda l’assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole.

Infatti (come ricorda Cass. 35434/2023, pag. 11), “l’autoresponsabilità deve … percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole”.

5.3 L’assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.

È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire.

Il che non significa – a parere di questo collegio – che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l’assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi.

Una simile definizione di ruoli all’interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970.

Pure in questo caso occorre riconoscere – in una certa misura da ritenersi congrua – l’incremento di benessere (“attuale o potenziale, in atto o spendibile” spiega Cass. 35434/2023, pag. 16) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all’aiuto che egli abbia ricevuto dall’impegno familiare dell’altro.

5.4 Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato (a pag. 5) che la Ta.La., nel corso del matrimonio, si era dedicata prevalentemente alla cura della casa e del figlio, consentendo al marito (ferroviere capotreno) di svolgere la propria attività professionale con orari anche notturni e viaggi lontani e di raggiungere così livelli professionali e reddituali di tutto rispetto.

L’assunzione su di sé, da parte della Ta.La., del peso prevalente della cura della casa e del figlio nel corso della vita matrimoniale, così da consentire all’altro coniuge di dedicarsi alla propria carriera e di godere dei correlati vantaggi patrimoniali, comporta ora la necessità, in presenza di una rilevante disparità nella situazione patrimoniale degli ex coniugi, di un riequilibrio delle loro posizioni attraverso il riconoscimento di un assegno divorzile che assolva la funzione perequativa prevista dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970>>.