Divulgazione al pubblico del modello, distruttiva del carattere individuale, costituita da fotografie apparse su Instagram

Il Tribunale UE 6 marzo 2024, T-647/22 Puma c. EUIPO+Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV rigetta l’impugnaizone e conferma che la condotta de qua costituisce divulgazione ex art. 7 reg. 6/2004.

Condotta relativa ad un modello di scarpe da tempo libero, registrato ma anticipato da uso del titolare oltre i 12 mesi anteriori al deposito (art. 7.2.b) del reg.

La condotta divulgativa consistette nell’uso delle scarpe Puma da parte di Rihanna, documentato da fotografie apparse su Instagram.

Ebbene, si tratta di divulgazione, dice il Trib.

IL quale respinge pure il giudizio in senso opposto proposto da Puma sulla base di una asserita non nitidezza e e di insufficiente visionabilità delle fotegrafie.

Altra questione è se serva la divulgazione dell’intero modello oppure basti anche solo quella di una sua parte (significativa). Risposta nel primo senso, direi. Ed allora si deve vedere se sia ricorsa o meno nel caso. Discute bene la cosa Marcel Pemsel in IPKat.

Altro caso di violazione del modello per sandali Crocs: ora presso l’EUIPO

l’appello amministrativo dell’ufficio afferma la nullità del modello di sandalo simile a quello di  Crocs.

Si tratta della decisione del 3° Board of Appeal 9 gennaio 2023, caso R 68/2022-3, Crocs c. Li-Fuzhou Tanglong Electronic Commerce.

La nullità sta nella mancanza di carattere individuale ex art. 6 (e art. 25.1.b) del reg. UE  No 6/2002 of 12 December 2001.

Il primo grado amminisartivo però aeva deciso in senso opposto.

Ma anche ad occhio la somigliazna è tale per c ui è difficile assai evitare di pesnare che  differisca <<in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico>>

Questa la pag. nel database giurisprudenziale dell’Ufficio.