Divulgazione al pubblico del modello, distruttiva del carattere individuale, costituita da fotografie apparse su Instagram

Il Tribunale UE 6 marzo 2024, T-647/22 Puma c. EUIPO+Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV rigetta l’impugnaizone e conferma che la condotta de qua costituisce divulgazione ex art. 7 reg. 6/2004.

Condotta relativa ad un modello di scarpe da tempo libero, registrato ma anticipato da uso del titolare oltre i 12 mesi anteriori al deposito (art. 7.2.b) del reg.

La condotta divulgativa consistette nell’uso delle scarpe Puma da parte di Rihanna, documentato da fotografie apparse su Instagram.

Ebbene, si tratta di divulgazione, dice il Trib.

IL quale respinge pure il giudizio in senso opposto proposto da Puma sulla base di una asserita non nitidezza e e di insufficiente visionabilità delle fotegrafie.

Altra questione è se serva la divulgazione dell’intero modello oppure basti anche solo quella di una sua parte (significativa). Risposta nel primo senso, direi. Ed allora si deve vedere se sia ricorsa o meno nel caso. Discute bene la cosa Marcel Pemsel in IPKat.

Doppia successione nei diritti di registrante ai fini del calcolo del periodo di grazia da divulgazione di disegno o modello (art. 7.2 reg. 6-2002)

Caso non frequente di doppia successione nei diritti di richiedente protezione a disegno (anzi modello) circa il calcolo dei 12 mesi di periodo di grazia ex art. 7.2 reg. UE 6 del 2002: Trib. UE del 26 aprile 2023 , T-757/21, Activa – Grillküche GmbH c. EUIPO-Targa GmbH  .

Successione accettata dal Trib. UE