Sulla rivendicazione di priorità al fine di determinare la novità brevettuale

Due aspetti significativi quando si rivendica una priorità :

1) che si tratti della stessa invenzione;

2) che sia relativa a domande estere designanti l’italia e per le quali siano state pagare le realtive tasse.

Se il primo aspetto manca e quindi la priorità non opera, bisogna vedere  se -passando al punto 2)-  la mancata designazione e pagamento rendano dette domande  delle anteriorità distruttive: e la risposta è negativa, alla luce dell’art. 46,3 cpi.

Si veda Trib. Milano n. 1523 del 21.02.2022, RG 34246/2017, rel. Barbuto, Tuttoespresso srl c. Illycaffè spa:

<<B.3. Ciò posto, reputa il Collegio che occorra esaminare, anzitutto, l’eccezione di nullità della porzione italiana del brevetto di parte attrice, sollevata dalla convenuta incidenter tantum.
B.3.A L’eccezione in parola risulta svolta sotto un duplice profilo, l’uno attinente a dedotta mancanza di novità, per insussistenza di valida rivendicazione di priorità, con riguardo alle due precedenti domande di brevetto europeo del 28.3.06 e del 3.8.06, ricomprese tra le priorità rivendicate nel brevetto Tuttoespresso EP ‘343; l’altro, attinente a mancanza di novità ed altezza inventiva, rispetto allo stato della tecnica.
Ritiene il Collegio che lo scrutinio dei predetti profili, così come svolto dal CTU in relazione, sia interamente da condividere e possa, perciò, essere qui recepito.
Con riguardo al profilo della novità cd estrinseca, cioè della differenza formale tra l’invenzione e lo stato della tecnica rilevante -ex art.54 della Convenzione sul brevetto europeo, del 5.10.1973, secondo l’Atto di revisione adottato dalla Conferenza OEB il 29.11.00 -cd EPC 2000 -entrato in vigore in Italia il 13.12.07, cui corrisponde l’art.46 CPI -il CTU muove dal rilievo per cui le domande di priorità EP 06006430.0 ed EP 06016214.6 non designano l’Italia, poiché non risultano pagate le tasse di esame e designazione, e, non essendo domande di brevetto europeo a tutti gli effetti, denominate Euro-PCT, non possono dirsi regolarmente pubblicate, sicché non appartengono allo stato della tecnica, ex art.46 terzo comma CPI, ed ex art.54, terzo comma, EPC 2000 -nel testo in vigore dopo la modifica introdotta con l’art.26, secondo comma, del D.Lgs.n.131/2010.
Le due domande di brevetto, del marzo ’06 e dell’agosto ’06, descrivono un procedimento, nella fase di pre-immersione, in cui è raggiunta una pressione compresa tra intervalli specifici, mentre in nessun punto vi compare esplicitamente l’insegnamento relativo al fatto che la pressione nella capsula nell’intervallo di mantenimento dev’essere di almeno 3 bar.
Osserva a tal riguardo il CTU che al riguardo si hanno nei brevetti di priorità indicazioni relative ad intervalli che hanno come limite inferiore non sempre e solo almeno i 3 bar, ma anche i 2 bar (EP 541, col. 4, par. [0032] ove si legge: che la prima pressione a cui la pompa viene interrotta può essere compresa tra 2 e 20 bar, preferibilmente tra 3 e 17 bar: con pressioni nell’intervallo tra 3 e 8 bar i risultati sono eccellenti) (relazione, pag.31). Poiché -prosegue il CTU -l’intervallo 3-17 bar è contenuto nel più ampio intervallo di “almeno 3 bar”, ovverosia da 3 bar in su, l’intervallo 3-17 priva di novità l’intervallo di “almeno 3 bar”, sicché, qualora EP ‘343 non godesse del diritto di priorità, la rivendicazione 1 di EP ‘343, e con essa le rivendicazioni dalla 2 alla 8, sarebbero nulle per mancanza di novità.
Ma, appunto, tali due domande di priorità non fanno parte dello stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di novità, poiché non validamente pubblicate, rispetto alla data di deposito del brevetto EP ‘343 -cioè, il 28.3.2007 -e non sono, perciò, opponibili per novità alla rivendicazione 1 di EP ‘343>>

Come valutare le anteriorità in Internet nel giudizio di validità di un brevetto per modello di utilità

Interssanticonsideraizoni sull’oggetto in Trib. Bologna sez. spec. impr. sent. n° 1898/2019 del 3 settembre 2019, RG 15050/2016, rel. Salina .

<< Al fine di stabilire l’appartenenza allo stato della tecnica di informazioni
contenute in internet, il CTU ha correttamente fatto proprio l’approccio
adottato dall’Ufficio Europeo Brevetti, come codificato nelle “Guidelines for
Examination in the European Patent Office” al paragrafo G-IV, 7.5, intitolato
“Divulgazioni su internet” (Allegato 16).
Tale paragrafo così recita : “Le informazioni divulgate su internet o in banche
dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla
data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata”.
Le “Guidelines” proseguono affermando, al paragrafo G-IV, 7.5.1: “Infine, è
teoricamente possibile manipolare la data e il contenuto di una divulgazione
internet (come lo è con i documenti tradizionali).
Tuttavia, in considerazione della grande dimensione e ridondanza del
contenuto disponibile su internet, si considera molto improbabile che una
divulgazione internet trovata da un esaminatore sia stata manipolata.
Di conseguenza, a meno che non vi siano specifiche indicazioni in senso
contrario, la data può essere accettata come corretta”.
Inoltre, al paragrafo G-IV, 7.5.2 delle Guidelines, viene chiarito che “In molti
casi, le divulgazioni su internet contengono un’esplicita data di pubblicazione
che è generalmente considerata affidabile.
Tali date sono accettate come buone, e l’onere della prova di dimostrare il
contrario ricade sul richiedente”.
Infine, nel terzo capoverso del paragrafo G-IV, 7.5.3, si legge che “Se un
titolare rifiuta la data di pubblicazione di una divulgazione tramite internet
senza alcun ragionamento o solamente con generiche affermazioni circa
l’affidabilità delle divulgazioni tramite internet, a questo argomento verrà dato
un peso minimo ed è quindi improbabile che ciò influenzi l’opinione
dell’esaminatore”
>>

Nel caso specifico: << Nella fattispecie in esame, la convenuta Budri s.r.l. ha sollevato generici dubbi
circa l’effettiva accessibilità al pubblico di D1 e D2 prima della data di
deposito del modello di utilità di cui è causa, sulla base di ragionamenti che
potrebbero applicarsi a qualsiasi documento reso disponibile tramite internet.
Non è invece stata fornita alcuna prova specifica sul perché le particolari date
indicate sui documenti D1 e D2 non siano da considerarsi attendibili.
Si ritiene pertanto che parte convenuta non abbia ottemperato all’onere di
provare che la data indicata nei documenti D1 e D2 non è attendibile e che, di
conseguenza, sulla base della prassi codificata nelle Guidelines for
Examination in the European Patent Office, tali documenti siano da
considerarsi come facenti parte dello stato della tecnica opponibile al modello
di utilità di cui è causa.
Firmato Da: MAZ >>

E poco dopo:

<< Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, la convenuta Budri
s.r.l. ha fatto anche riferimento alla decisione T1553/06 della Camera dei
Ricorsi dell’Ufficio Europeo Brevetti.
Orbene, al paragrafo 6.7.3, tale decisione descrive un test per stabilire se un
documento internet forma parte dello stato della tecnica.
Secondo tale test, se prima della data di deposito o di priorità, un documento
salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva
essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o
più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e
rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente
lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun
obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere
accesso diretto e non ambiguo al documento.
Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato
come stato della tecnica reso disponibile al pubblico.
Con riferimento alla prima condizione del test, il CTU, in sede di bozza di
relazione peritale, aveva affermato che il documento D1 era stato individuato
dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti utilizzando parole-chiave su un
motore di ricerca ed è rimasto accessibile a quell’URL (a cui è ad oggi tuttora
accessibile) per un più di tre settimane prima della data di deposito della
domanda del modello “Budri”, sostenendo che, in conformità a quanto
enunciato al paragrafo 6.7.5(b) della citata decisione, un periodo di tre
settimane sia da ritenersi sufficientemente lungo affinché un membro del
pubblico potesse avere accesso diretto e non ambiguo a D1.
A seguito delle osservazioni tecniche svolte dalla convenuta, il CTU ha
riesaminato le conclusioni inizialmente formulate, rilevando il mancato
soddisfacimento della prima condizione prevista dal test di cui sopra con
riferimento ai documenti D1 e D2.
Infatti, tali documenti sono stati trovati dall’esaminatore dopo la data di
deposito del modello di utilità di cui è causa
>>

La novità nelle c.d purity inventions

Il miglioramento del grado di purezza di un composto chimico è una invenzione brevettabile? Astrattamente si, non c’è dubbio: probabilmente è anzi cosa non infrequente nella storia delle invenzioni farmaceutiche.

E come si colloca il giudizio di novità (distacco dallo stato della tecnica) nel caso specifico? Lo spiega il Bord of appeal dell’EPO 01 giugno 2022, caso T 0043/ 18 – 3.3.02, ” Pharmaceutical dosage form comprising oxycodone hydrochloride
having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone “, titoalre del vrevetto comntetao EURO-CELTIQUE S.A..

Il Board si basa sulla decisione T 1085/13 di cui riporta i passaggi conclusivi fatti propri:

<< 2.4   “A claim defining a compound as having a certain purity
therefore lacks novelty over a prior-art disclosure
describing the same compound
only if the prior art
discloses the claimed purity at least implicitly
, for
example by way of a method for preparing said compound,
the method inevitably resulting in the purity as
claimed.
Such a claim, however, does not lack novelty if the
disclosure of the prior art
needs to be supplemented,
for example by suitable (further) purification methods
allowing the skilled person to arrive at the claimed
purity.
3.8 The question of whether such (further) purification
methods for the prior-art compound are within the
common general knowledge of those skilled in the art
and, if applied, would result in the claimed purity, is
not relevant to novelty, but is rather a matter to be
considered in the assessment of inventive step.

(emphasis added by the present board)
>>

E quindi aplicandolo al caso sub iudice:

<< 2.6  As stated above, it was accepted in the contested
decision that D1-D3 and D15 [cioè le anteriortà dedotte] did not, even implicitly,
disclose the purity recited in claim 1. Furthermore,
the opposition division concluded a lack of novelty
despite accepting that the evidence on file
demonstrated, at the effective date of the patent, that
there was “no specific [oxycodone hydrochloride]
preparation available on the market which would have
met the claimed purity criteria
” (contested decision,

3.3.3, second paragraph, final sentence).

It is abundantly clear therefore that in the present case,
the prior art D1-D3 and D15 would need to be
supplemented with suitable further purification methods
in order to (potentially) arrive at the claimed purity,
which, as stated in the second and third paragraph
cited from T 1085/13 above, cannot lead to a lack of
novelty of the claimed subject-matter, but is rather a
matter to be considered in the assessment of inventive
step >>.

Soluzione convincente.

Si v.no le Guidelines dell’EPO al § 6.2.4 Achieving a higher degree of purity.

(notizia dal post di Rose Hughes in IPKat del 30 agosto u.s.)