Si considerino i seguenti segni per prodotti identici (borse, abbigliamento etc.)
Anna Maria Stein su IPKat segnala la decisione EUIPO Div. di Opposizione OPPOSIZIONE N. B 3 179 053, Cris Conf spa v. Passaggio Obbligato spa, del 11.01.2024.
L’ufficio esclusde la confondibilità ordinaria, soprattuto per l’assenza di vicinanza concettuale: << A livello concettuale, i segni sono dissimili poiché saanno associati a significati diversi veicolati dagli uccellini e dalla farfalla rispettivamente. Di fatto, la semplice appartenenza alla specie animale non è in alcun modo sufficiente a evocare una similitudine concettuale. Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il mero fatto che due simboli possano essere raggruppati sotto un termine generico comune non li rende in alcun modo simili dal punto di vista concettuale. Ad esempio, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene una mela e una pera possano avere caratteristiche comuni, trattandosi in entrambi i casi di frutti strettamente correlati tra loro in termini biologici e simili in quanto a dimensioni, colore, consistenza, tali caratteristiche comuni incidono in maniera davvero limitata sull’impressione complessiva. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che tali elementi sono insufficienti a controbilanciare le evidenti differenze concettuali esistenti tra i marchi, constatazione questa che li ha resi concettualmente dissimili (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79)>>.
Giudizio dubbio: i) intanto si tratta non solo di animali ma di animali che volano; ii) poi la dimensione probabilmente ridotta rende difficile cogliere subito la differenza , o almeno di coglierla in maniera tale da far pensare a due aziende in concorrenza invece che a varianti di un’unica idea creativa nella scelta dei segni distintivi aziendali.
Nè c’è distintività accresciuta (sempre nella confondibilitò ordianria, non da rinomanza) : <<Infatti, il carattere distintivo accresciuto richiede il riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento e, nell’effettuare tale valutazione, occorre tenere conto, in particolare, delle caratteristiche intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso contiene o meno un elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato; la quota di mercato detenuta dal marchio; l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuovere il marchio; la proporzione del pubblico di riferimento che, grazie al marchio, identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa; e dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
Inoltre, le prove dell’acquisizione di un carattere distintivo accresciuto in seguito all’uso devono riguardare sia (i) l’area geografica di riferimento sia (ii) i prodotti e/o servizi pertinenti. La natura, i fattori, le prove e la valutazione del carattere distintivo accresciuto sono gli stessi della notorietà, anche se la soglia per la constatazione di un carattere distintivo accresciuto può essere inferiore.
Quanto al contenuto delle prove, maggiori sono le indicazioni che esse forniscono circa i vari fattori dai quali si può dedurre l’elevato carattere distintivo, tanto più rilevante e determinante. In particolare, le prove che, nel complesso, forniscono scarsi dati e informazioni quantitativi o nessuna, non saranno idonee a fornire indicazioni su fattori vitali quali la conoscenza dei marchi, la quota di mercato e l’intensità dell’uso e, di conseguenza, non saranno sufficienti per affermare l’esistenza di un carattere distintivo accresciuto>>.
Giudicando in base alle stesse prove (sempre profilo interessante per i pratici), è poi rigettata pure la domanda basata sulla rinmmanza.