Riproduzione televisiva dell’immagine di un minore

Cass. sez. III dep. 01/02/2024 , n. 2.978, rel. Spaziani, con un interessante obiter dictum sulla tutela del minore (indicato in rosso; infatti non è la ratio della decisione che non diversifica tra minori e maggiorenni , applicando la gisciplina consueta).

Nel caso i genitori avevano agito per inibitoria e danno contro la RAI per aver ripreso il loro figlio durante un un servizio relativo alla cattura di un latitante.

La SC fa un ripasso generale dapprima:

<<.1.a. Il diritto all’immagine è tutelato nel nostro ordinamento nel codice civile (art.10) e nella legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore (artt.96 e 97), che detta il completamento della disciplina codicistica.

Dal combinato disposto della disposizione del codice civile e delle disposizioni della legge speciale, si desume la regola che pone il divieto di esporre o pubblicare l’immagine di una persona.

Il divieto non è assoluto nell’ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione non rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esposizione o la pubblicazione è eccezionalmente ammessa quando sussista il consenso della persona medesima (art.96 legge n. 633 del 1941) o quando ricorra una delle fattispecie tassativamente stabilite dalla legge in deroga al divieto stesso (notorietà della persona; ufficio pubblico da essa ricoperto; necessità di giustizia o di polizia; sussistenza di scopi scientifici, didattici o culturali; collegamento della riproduzione con fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: art. 97, primo comma, l. n. 633 del 1941).

Il divieto è, invece, assoluto nella contraria ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esigenza del rispetto dell’intimità della persona prevale sull’esigenza sociale di pubblica conoscenza della sua immagine, sicché non sono ammesse deroghe al divieto di divulgazione (art.97, secondo comma, l. n.633 del 1941).

2.1.b. Il diritto all’immagine – configurato in dottrina talora come manifestazione del più ampio diritto alla riservatezza, talaltra come autonomo diritto della personalità – ha un duplice contenuto, negativo e positivo.

Sotto il primo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un dovere di astensione.

Sotto il secondo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un obbligo di pati.

Tanto il primo quanto il secondo aspetto del diritto hanno avuto, nell’elaborazione giurisprudenziale, una rilevante capacità espansiva, evolvendo verso forme di tutela più estese di quelle circoscritte dalle norme di diritto positivo dianzi ricordate.

Con riguardo al contenuto positivo del diritto, il crescente riconoscimento sociale della facoltà della persona di apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, si è tradotto nel giudizio di meritevolezza di tutela (art. 1322, secondo comma, cod. civ.) dell’interesse patrimoniale del soggetto allo sfruttamento commerciale della propria immagine verso un corrispettivo, ponendo le basi, da un lato, per la diffusione del contratto atipico di sponsorizzazione (Cass. n. 9880 del 1997; Cass. n. 7083 del 2006; Cass. n.12801 del 2006; Cass. n.18218 del 2009); dall’altro lato, per il riconoscimento della risarcibilità del pregiudizio economico rappresentato dalla perdita del corrispettivo dell’utilizzazione della propria immagine a fini pubblicitari (Cass. n. 22513 del 2004; Cass. n. 1875 del 2019), così autorizzandosi la dottrina a ritenere esistente, anche nel nostro ordinamento, la figura, di derivazione americana, del right of publicity.

Con particolare riguardo al contenuto negativo del diritto – ovverosia l’aspetto che assume rilievo nella presente sede – deve osservarsi che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, ed è andato consolidandosi, l’orientamento tendente ad operare una integrazione delle fonti della disciplina del diritto soggettivo in esame, individuandole, non più soltanto nella norma codicistica (art.10 cod. civ.) e nelle disposizioni della legge sul diritto d’autore (artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941), ma anche nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.30 giugno 2003, n.196).

In tema di informazione fornita con il servizio televisivo (e con specifico riguardo al caso di diffusione dell’immagine di persone riprese di nascosto) è stato, ad es., ripetutamente affermato che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, anche all’osservanza di quelle contenute nell’art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e nell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, nonché alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita (Cass. n. 15360 del 2015; Cass. n. 18006 del 2018).

Sempre in tema di attività giornalistica (con riguardo alla fattispecie di pubblicazione su quotidiano di fotografia di persona in stato di detenzione) è stato inoltre statuito che la pubblicazione è legittima se sia rispettosa, oltre che dei limiti, fissati dagli artt. 20 e 25 della legge n. 675 del 1996 (ratione temporis applicabili) e, comunque, riprodotti nell’art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003, di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta, previste dall’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; si è inoltre puntualizzato che l’osservanza dei suddetti limiti va accertata con maggior rigore rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, per la maggiore potenzialità lesiva dello strumento visivo e la maggiore idoneità ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta (Cass. n. 12834 del 2014).

2.1.c. Il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale tendente ad integrare le fonti regolatrici del diritto della personalità in esame, si è tradotto nel riconoscimento di una sua maggiore estensione e di una più penetrante e satisfattiva protezione in sede giudiziaria, comportando implicazioni sul giudizio di comparazione tra l’esigenza di tutela dell’interesse della persona a non veder diffusa o esposta in pubblico la propria immagine e l’esigenza di tutela del contrario interesse sociale di pubblica conoscenza dell’immagine medesima, che giustifica la deroga al divieto di esposizione o pubblicazione nelle specifiche ipotesi tassativamente indicate dalla legge.

L’individuazione della fonte regolatrice del diritto anche nelle norme del codice della privacy, implica, infatti, che nel giudizio di bilanciamento assuma un peso maggiore l’esigenza di protezione della sfera privata della persona rispetto alla contraria esigenza di consentirne l’esposizione e la diffusione dell’immagine in quelle tassative fattispecie in cui – escluso comunque il pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione – sussista un interesse generale a renderla pubblica.

2.1.d. L’esigenza di protezione della sfera privata rispetto a quella di tutela dell’interesse pubblico alla diffusione della sua immagine assume particolare preminenza nell’ipotesi in cui si tratti di persona minore d’età.[è il passaggio più importante, solo che è lasciato in bianco l’esito. Il  bilanciamento col diritto alla data protection non ha alcun criterio per la sua esecuzione , come invece per il 96-97 l. aut. e 10 cc]

Con riferimento a tale fattispecie, questa Corte ha infatti affermato che anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona di cui all’art. 97, secondo comma, della legge n. 633 del 1941 e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie (in particolare il collegamento con un evento di interesse pubblico o comunque svoltosi in pubblico) indicate dal primo comma della detta disposizione, può nondimeno escludersi che operi, in concreto, la deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine prevista dalla stessa norma, allorché alla circostanza soggettiva della minore età della persona si accompagni quella, oggettiva, della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità (Cass. 13/05/2020, n. 8880)>> [NB regola probabilmente applicabile pure ai maggiorenni, valendo la stessa ragione] .

Poi va ai fatti di causa, col consueto rigetto del ricorso perchè censurante una valutaizone di fatto e non di diritto:

<< 2.1.e. Nella vicenda in esame, il Tribunale ha debitamente tenuto conto delle fonti regolatrici del diritto e dei limiti del divieto di pubblicazione dell’immagine della persona e ha debitamente svolto l’accertamento di merito alla luce degli illustrati principi di diritto.

Il giudice del merito, infatti, ha accertato, per un verso, la sussistenza di una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, in quanto giustificata dal suo collegamento con un evento – l’arresto di un latitante nell’ambito del contesto sociale in cui si era nascosto – connotato dall’interesse pubblico all’informazione e, per di più, svoltosi in luogo pubblico; per altro verso, l’insussistenza delle circostanze obiettive che avrebbero escluso la liceità della pubblicazione dell’immagine di una persona minore di età, la quale era stata ripresa nell’ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, all’interno di una massa indistinta di persone, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse veduto il filmato.

Nell’obiettare a tale motivato accertamento l’opposto rilievo che, al contrario, la pubblicazione dell’immagine sarebbe stata compiuta in pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona minorenne e con l’intento di polarizzare l’attenzione sulla sua identità e riconoscibilità, il motivo di ricorso in esame, ad onta della formale intestazione, non denuncia un error in iudicando ma tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal Tribunale nel rispetto dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.

Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile>>.

Si v. ora, oltre alla nota redazionale, quella successiva firmata da Palmieri in Foro it., 2024/2, 404 ss (l’a. rileva la novità del bilanciamento esteso alla data protection, ma non ne rileva la difficoltà data dall’assenza di un criterio dirimente).