Sospennsione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.: basta il pericolo potenziale (cioè il suo rischio)

Cass. ord. sez. 1 del 23.11.2023 n. 32.537, rel. Iofrida:

<<La Corte d’appello, pur dando atto dei progressi in termini di consapevolezza del ruolo genitoriale da parte della A.A. e del miglioramento generale del clima del nucleo familiare, non emergendo criticità, secondo le segnalazioni dei servizi sociali, ha ritenuto di dovere comunque confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale, solo perchè non dovevano essere interrotti la situazione di difficile equilibrio e i progressi raggiunti.

Questa Corte ha da ultimo chiarito che “Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poichè la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l’obiettiva attitudine di quest’ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno” (Cass. 27553/2021).

Si è osservato, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l’adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell’art. 333 c.c., una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione).

Anche lo stesso decreto impugnato dà atto che le criticità emerse nel nucleo familiare erano indubbiamente da ricollegare alle fragilità manifestate dalla A.A., da ricollegare soprattutto alla difficilissima situazione personale conseguente al traumatico lutto per la morte del marito e padre dei minori, E.E., quando i figli avevano appena tre anni, F.F. portatore di disabilità, due anni, B.B., e due mesi, C.C., nonchè dall’assenza di supporto adeguato ad opera dei servizi sociali del Comune di (Omissis).

La Corte d’appello ha riconosciuto come la A.A. aveva dimostrato, dopo una condizione iniziale di “assoluta ed ingovernabile instabilità di ciascun membro della famiglia”, tanto da fare apparire come unica soluzione quella del collocamento dei ragazzi presso una casa-famiglia, grazie all’apporto dei Servizi sociali del Comune di (Omissis), ove la A.A. si è trasferita, e del Curatore speciale dei minori, di essere in grado, se adeguatamente guidata, di assolvere “in maniera sufficientemente corretta ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”, essendosi anche attivata a percorrere un proprio “percorso di supporto individuale” oltre a quello di psicoterapia familiare.

Orbene, se il venir meno del clima conflittuale in passato esistente in famiglia ha consentito il rientro di tutti e tre i fratelli nella casa familiare dove convivono con la madre, non si spiega – e qui la contraddittorietà motivazionale anche denunciata – la conferma del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli del genitore>>.

Niente di particolarmente innovativo