L’indicazione dei beneficiari di assicurazione sulla vita con la formula “gli eredi legittimi” include chi è tale per rappresentazione

Cass sez. III del 21/08/2023 n. 24.951 rel. Giaime Guizzi :

<<9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), e’, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B., erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di Cardif di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote.

Ne’ osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della D.B. – ovvero, la madre della stessa (e nipote di M.C.), C.M. – fosse premorta alla M. prima o dopo la stipulazione delle polizze.

Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l’eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” (tale doveva considerarsi, rispetto a M.C., la nipote “ex sorore” della stessa, ovvero C.M.), comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Per contro, nel diverso caso in cui la morte della C. abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la D.B. avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della C. subentrerebbero – come nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite – “nel luogo e nel grado della loro ascendente”, sicché costoro sarebbero “da intendere essi stessi come “eredi”, tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.)>>.

Insegnamento esatto ma tutto sommato non particolarmente difficile da impartire