Twitter & co. non sono nè “place of public accomadation” nè “common carrier”

Joachim Martillo cita Twitter e altre cinque piattaforme di social media (non identificate in sentenza, se non erro)  per avergli disabilitato o sospeso l’account a causa dei suoi post antisemiti.

La corte distrettuale del Massachusetts rigetta la domanda , che era basata su variae causae petendi.

In particolare, in base all’azionato Title II of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000a (divieto di discriminazione nei places of public accomodation), la corte ritiene che i social non siano tali.

Analogo esito, poi, in  base al divieto di discriminazione ex legge statale del Massachussetts sui common carriers: per la corte  i social non sono tali . Diversi autori, però, propongono proprio tale qualifica, non è sempre chiaro se già de iure condito (tesi interessante anche di scarso successo prospettico  ; cmq. da noi è forse eccezionale il dovere di contrarre del monopolista, che cmq si estenderebbe al dovere di non interrompere arbitrariametne il rapporto post stipula; qui si inserirebbe il divieto di discriminzione) o de iure condendo.

E in tale caso opererebbe comunque il safe harbout ex § 230 CDA: le decisioni di bloccaggio sono discrezionali e non sindacabili (non è chiara però la pertinenza di tale afermazione , se la domanda era basata sulla qualifica di common carrier: bisognerebbe vedere il petitum di causa)

Così l ‘order 15,.10.2021 Case 1:21-cv-11119-RGS  .

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

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