Sull’ordine di riduzione di donazioni coeve

Un genitore finanzia l’acquisto di immobili agricoli a due figli, intervenendo nell’atto di acquisto come fornitore della provvista. Si tratta di donazione di immobili , anzichè di denaro, come da tempo acquisito.

Trattandosi di atti rogitati lo stesso giorno, come vanno ridotti quando poi il legittimario leso (altro fratello) chieda e ottenga l’accertamento di lesione e la riduzione? Dà risposta al quesito Cass. sez. 2, 30.12.2020 n. 29.924 , rel. Fortunato .

La risposta sta nell’art. 558, per cui la riduzione delle disposizoni testamentarie lesive avviene con criterio proporzionale: si tratta di regola da estendere alle donazioni , quando siano coeve . In quest’ultimo caso, infatti, la regola precipua per le donazioni (criterio temporale, partendo dalla più antica) non può essere applicata .

Così dice la SC:

<<Se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l’art. 559 c.c., è applicabile solo se i vari rogiti risultino stipulati in ore diverse e sempre che l’orario risulti dal rogito.

L’indicazione dell’ora di perfezionamento dell’atto (che l’art. 51, n. 11 L.N. prescrive esclusivamente per le disposizioni ultima volontà) è solo eventuale e non è posta a pena di nullità.

La sua omissione ha rilievo disciplinare (a far data dall’entrata in vigore dell’art. 48 bis del codice deontologico notarile – 1 febbraio 2007- per gli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati).

In mancanza, nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo (a meno che risulti altrimenti e con certezza che l’uno abbia preceduto l’altro), e non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 c.c., per le disposizioni testamentarie (letteralmente, Cass. 17881/2019).

Nessuna certezza riguardo all’anteriorità delle singole donazioni può trarsi dal numero di repertorio assegnato a ciascun atto redatto lo stesso giorno, nè in base alla data della loro registrazione.

Quest’ultima non prova con certezza la successione temporale di perfezionamento degli atti, dipendendo da una condotta non vincolata, nè condizionata dalla data di stipula.

Quanto al numero di repertorio, l’originaria formulazione dell’art. 62 L.N., applicabile al caso in esame, prevedeva esclusivamente che il notaio dovesse prender nota, giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, senza disporre che l’annotazione dovesse avvenire nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di stipula, ordine che non risulta imposto neppure dal nuovo testo introdotto dal D.Lgs. n. 110 del 2010, art. 1, comma 1, lett. g), che alla parola “giornalmente” ha sostituito la formula “entro il giorno successivo”, peraltro solo con effetto dal 3.8.2010>>

Se è chiaro che il numero di registrazione non permette di risalire all’ordine di stipula, la SC avrebbe dovuto invece chiarire meglio perchè uguale ragionamento vale per il n° di repertorio. Potrebbe infatti pensarsi che questo venisse determinato dal notaio proprio in base all’ordine cronologico di stipula all’interno della stessa giornata.