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Lorenzo Albertini

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    I post Facebook e i tweet di due componenti del Board of Trustees di una scuola costituiscono “state action”

    I post Facebook e i tweet di due componenti del Board of Trustees di una scuola costituscono state action: quindi non è possibile bloccare arbitrariametne (cioè solo per il contenuto) i commenti sgradevoli. Costituisce violazione di diritti fondamentali , tutelati dal 42 US CODE § 1983, per cui <<“[e]very person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State . . . subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States . . . to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law>>.

    Si tratta di US SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA, caso n. 3:17-cv-02215-BEN-JLB, Garnier-Garnier c. O’connor RAtcliff-Zane.

    Nel caso specifico le critiche di due genitori alla condotta di due componenti del Board of trustees di una scuola, nella forma di post o tweet, furono respinte con blocco dei loro post/tweet .

    La corte riconosce che si tratta di azione governativa (sub III.B, p. 20 ss) , ma salva i covenuti riconoscendo che il blocco non fu basato sui contenuti,  bensì sulla modalità di loro invio (molto ripetuta e quindi oppressiva o spammatoria o stalkerante), III.C.1 a p. 22 ss..

    Tuttavia il blocco andò troppo oltre , rimanendo per oltre tre anni: violò dunque la regola per cui può avvenire ma solo nella misura strettamente necessaria (narrowly tailored ), sub III.C.2, p. 25 ss-

    La sentenza  è importante  sia perchè descrive minuziosamente il funzionamento dei commenti sulle due piattaforme (solo Tw permette il blocco pieno; Fb invec permette solo il filtraggio con parole chiave,  e dopo i fatti di causa): attenzione ai dettagli dei fatti non sempre presente nelle nostre sentenze. E’ importante però soprattutto perchè prosegue nella linea del riconoscimento dei diritti fondametnali (di parola) negli account di personaggi in vista, se in qualche modo riconosibili come espressione di azione governativa.

    Cita , oltre ad altri, il famoso caso Knight First Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump , in cui fu deciso che l’account Twitter di quest’ultimo costituisce “public forum”.

    (notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

    Scritto il 18 Gennaio 202118 Gennaio 2021Autore lorenzo.albertiniCategorie Diritto di parola - libertà di manifestazione del proprio pensieroTag account twitter, free speech, Knight First Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump, pagina facebook, public forum, state action, state actor

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