La Corte di Giustizia 04.09.2025, C-211/24, Lego c. Pozitív Energiaforrás Kft., illustra il profilo soggettivo del giudizio di novità e carattere indididuale per i componenti modulari, ex art. 8.3 reg. 6/2002.
Il soggetto di riferimento non è il professionista attentissimo, bensì una figura media:
<< l’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che l’estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento deve essere valutata in riferimento all’impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosca vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, disponga di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dia prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte e non in un utilizzatore che, avendo conoscenze tecniche analoghe a quelle che ci si può attendere da un professionista, esamini in modo minuzioso il disegno o modello di cui trattasi e la cui impressione generale si basi principalmente su considerazioni di ordine tecnico.>>
Scontata l’esclusione della figura dell’esperto attentissimo. Tuttavia, trattandosi di giochi di costruizione (per bimbi, immagino), il giudizio è ugualmente troppo generoso: l’attenzione dei fruitori (a meno di riferirsi ai loro genitori, autori e finanziatori dell’acquisto) è assai più bassa di quanto insegnato dalla CG.