Registrazione di licenza di marchio UE chiesta dopo la cessione del marchio stesso, in presenza di dissenso del nuovo tuitolare: un chiaro errore giuridico del Tribunale UE

Palese e dunque strano errore del Trib al Ue in Oy Shaman Spirits Ltd c., EUIPO-Global Drinks Finland Oy, del 22.11.2023, T-679/22 -di cui dà notizia Marcel Pemsel in IPkat.

Il reg. 1001 del 2017 prevede la forma scritta di entrambe le parti solo per la cessione (art. 20.3), non per la licenza (art. 25.3). Per quest’ultima basta la “richiesta” di una delle parti ai limitati fini della registrazione: la forma scritta quindi è solo per detta istanza amministrativa (non per l’atto da registrare) e basta che riguardi il consenso di una sola aprte.

Da noi v. artt. 138-139 cpi (ma non è necessaria forma scritta ad substantiam actus, nemmeno per la cessione).

Irrilevante ciò che dice la normativa secondaria d’esecuzione, che cmq non dice ciò che il T. vorrebbe

Interessante il richiamo dell’art. 27.1 sulla opponibilità , concetto giuridico spesso sfuggente.

Dato il chiaro dettato normativo sui consensi, è irrilevante ragionare sulla opponibilità. Però, se proprio residuasse del dubbio, un contratto opponibile all’acquirente lo deve essere anche nel senso di poter prescindere dal suo consenso per  registrarlo.

Marcel opportunamente ricorda i vantaggi della registrazione del contratto, offrendo pure  il link alle guidelines dell’Ufficio sul punto.