Sul ne bis in idem nel diritto europeo: anche le sanzioni amministrative da pratiche commerciali sleali (da Dieselgate) sono “penali” ai sensi dellart. 50 Carta di Nizza

La corte di giustizia 14.09.2023, C-27/22, Volkswagen c. AGCM,  decide l’interessante questione rinviatale dal nostro consiglio di stato sull’impugnazione delle sanzioni da slealtà commerciale, proposta da società Volkswagen.

Due punti solo accenno :

– le sanzioni amministrative ex art. 27 cod. cons. sono “penali” ai sensi dell’art. 50 Carat di Nizza;

– resta però da vedere se si tratti del “medesimo fatto” visto che il previo giudizio si era svolto in Germania. La Corte rimanda al giudice nazionale ma dà qualche indiazionie (sulla scia di quelle dell’avvocato generale : v. mio post di marzo u.s.) :

<< 72  A tal proposito occorre rilevare, in primo luogo, come fa il governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte, che la negligenza nella supervisione delle attività di un’organizzazione con sede in Germania, oggetto della decisione tedesca, è una condotta distinta dalla commercializzazione in Italia di veicoli muniti di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi del regolamento n. 715/2007, e dalla diffusione di pubblicità ingannevole in tale Stato membro, le quali sono oggetto della decisione controversa.

73 In secondo luogo, nei limiti in cui la decisione tedesca riguarda la commercializzazione di veicoli muniti di un siffatto impianto di manipolazione vietato, anche in Italia, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari scorretti relativi alle vendite di tali veicoli, occorre ricordare che la mera circostanza che un’autorità di uno Stato membro menzioni, in una decisione che constata un’infrazione al diritto dell’Unione nonché alle corrispondenti disposizioni del diritto di tale Stato membro, un elemento di fatto che riguarda il territorio di un altro Stato membro non può essere sufficiente per ritenere che tale elemento di fatto sia all’origine del procedimento o sia stato considerato da tale autorità tra gli elementi costitutivi di tale infrazione. Occorre ancora verificare se detta autorità si sia effettivamente pronunciata su detto elemento di fatto al fine di accertare l’infrazione, dimostrare la responsabilità della persona perseguita per tale infrazione e, se del caso, infliggerle una sanzione, di modo che detta infrazione debba essere considerata come estesa al territorio di tale altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 44).

74 In terzo luogo, dalla decisione tedesca risulta tuttavia che le vendite di siffatti veicoli in altri Stati membri, compresa la Repubblica italiana, sono state prese in considerazione dalla procura tedesca in sede di calcolo della somma di EUR 995 milioni, disposta a carico della VWAG a titolo di prelievo sul beneficio economico derivante dalla sua condotta illecita.

75 In quarto luogo, la procura tedesca ha espressamente rilevato, nella decisione tedesca, che il principio del ne bis in idem, quale sancito nella costituzione tedesca, osterebbe all’irrogazione di ulteriori sanzioni penali al gruppo Volkswagen, in Germania, per quanto riguarda l’impianto di manipolazione in questione e il suo utilizzo. Infatti, ad avviso di tale procura, i fatti oggetto di detta decisione sarebbero gli stessi fatti oggetto della decisione controversa, ai sensi della giurisprudenza della Corte, in quanto l’installazione di detto impianto, il rilascio dell’omologazione, nonché la promozione e la vendita dei veicoli in questione costituiscono un insieme di circostanze concrete inscindibilmente connesse tra loro.

76 Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse dichiarare che i fatti oggetto delle due procedure di cui trattasi nel procedimento principale sono identici, il cumulo delle sanzioni irrogate alla VWAG costituirebbe una limitazione dell’applicazione del principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta>>.

Risolto il dubbio teorico sul concetto di <penale>, ora il CdS valuterà se i fatti giudciat in Germania furono gli stessi alla base delal sanzione italiana. In concreto, direi , valuterà se  le vendite e le pubblicità sanzionate là compresero anche quelle sanzionate qui (e nel medesimo arco temporale, aggiungo, saltando altrimenti le medesimezza fattuale)

L’avvocato generale sul concetto di “ne bis in idem” (art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’UE)

Interessante esame condotto dalle  Conclusioni 30 marzo 2023 dell’AG . CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA nella causa di rinvio pregiudiziale C-27/22 , Volkswagen c. AGGM.

Riguardano la pratica commerciale sleale del c.d. Dieselgate

Le Conclusioni dell’AG affrontano temi di notevole spessore teorico. L’esito è che tocca al giudice nazinale dire se ricorrano o no i presupposti del ne bis in idem, ma l’AG fornisce qualche chiarimento.

Qui riporto solo il § 77 sul concetto di “stessi fatti”, anzi “fatti identici”:

<<La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio i seguenti elementi di riflessione su tale punto:

– l’analisi, dettagliata e specifica, dei comportamenti sanzionati deve risultare in una constatazione della loro identità, non della mera analogia;

– in caso di cumulo transfrontaliero di procedimenti e di sanzioni, l’identità territoriale, fattore che può tuttavia servire ad altri fini, non è indispensabile (39). Questo stesso fattore consentirà di eliminare i sospetti di «scelta interessata» dell’autorità sanzionatoria competente (40);

– la procura di Braunschweig, pur sottolineando che l’assenza di supervisione è la causa degli illeciti commessi dalla VWAG in tutto il mondo tra il 2007 e il 2015, prende in considerazione, quali fatti rilevanti, la commercializzazione in altri paesi (tra cui l’Italia) di veicoli dotati del sistema informatico di manipolazione nonché la pubblicità ingannevole finalizzata alla vendita di tali automobili (41);

– il nesso tra questi tre elementi sembra chiaro, anche se sarà il giudice del rinvio a dover decidere se esso sia sufficiente per concludere nel senso dell’identità dei fatti materiali. La procura di Braunschweig indica precisamente che la sua ordinanza osterebbe, a causa del principio del «ne bis in idem», all’adozione di sanzioni in altri Stati nei confronti della VWAG per questi stessi comportamenti>>.