Non esiste un diritto (finale) di accertare la autenticità dell’opera nè di disconoscerla

Importanti precisazioni, su un tema ancora dibattuto, da parte di Cass. sez. I, 22/05/2026 n. 15.821, rel. Falabella, decidente la lite tra un collezionista e i fratelli dell’artista Piero Manzoni:

<<5. Tanto detto, l’assunto delle ricorrenti circa l’estraneità al diritto morale d’autore del diritto, o meglio della facoltà, di disconoscere la paternità dell’opera merita condivisione.

6. In termini generali, l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale (Cass. 3 novembre 2023, n. 30510; Cass. 30 novembre 2017, n. 28821). In tal senso, si è precisato che l’azione di mero accertamento volta ad ottenere una pronuncia di autenticità dell’opera artistica non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all’affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d’incertezza (Cass. 9 febbraio 2025, n. 3231): l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamento di ogni fatto storico, non può costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale; si è avuto così modo di rilevare che i fatti storici possono “costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, del prodursi di un effetto giuridico positivo per l’attore (il diritto soggettivo)

questo sì direttamente e doverosamente verificabile ed accertabile a cura del giudice” (Cass. 30 novembre 2017, n. 28821, cit., in motivazione).

Una verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corso avanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio, ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un diritto soggettivo della parte.

Nel caso in esame la detta verifica entra in gioco in quanto veicolata da un’azione che, come si legge nella sentenza impugnata, era stata proposta “ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime”.

7. La Corte di appello ha ritenuto che il disconoscimento dell’opera d’arte trovi radicamento nei diritti morali d’autore e che, dunque, i fratelli di Ma.Pi. fossero legittimati, in forza della previsione contenuta nell’art. 23 L. aut., a far accertare che quest’ultimo non era l’autore delle opere per cui è causa: infatti la norma in questione prevede che dopo la morte dell’autore il diritto morale può essere fatto valere, in via residuale, dai fratelli e dalle sorelle dell’autore e dai loro discendenti. Il diritto in funzione del quale fu domandato l’accertamento dell’autenticità delle opere è stato quindi individuato in una particolare espressione del diritto morale d’autore, reputandosi che questo contemplasse non solo le tradizionali facoltà di identificarsi come autore, di rivelarsi tale e di rivendicarne la paternità, ma anche quello di disconoscere la paternità stessa.

8. Come evidenziato dalla dominante dottrina, esula però dal contenuto del diritto alla paternità dell’opera, previsto dagli artt. 2577 c.c. e dall’art. 20 L. aut., la tutela dell’autore contro la pubblicazione di un’opera altrui, che appaia sotto il suo nome.

Si è giustamente osservato che il disconoscimento della paternità intellettuale dell’opera non trova fondamento, sul piano del diritto

internazionale, nell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Berna, e che, del resto, la prospettiva comparativistica consegna un quadro in cui diversi ordinamenti europei quello tedesco, quello francese, quello svizzero, quello del Regno unito “non affidano al diritto d’autore la protezione dell’interesse dell’artista al disconoscimento della paternità”.

Parimenti, nell’ordinamento italiano, la legge non annovera tra i diritti morali d’autore la facoltà di negare la detta paternità: l’art. 2577 c.c. e l’art. 20 L. aut. non ne fanno effettivamente menzione e, del resto, tale situazione giuridica soggettiva non si identifica col diritto, previsto dall’art. 142 della stessa legge, di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali: previsione, questa, che consente all’autore di opporsi alla circolazione della stessa sul presupposto che la stessa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma che non attribuisce all’autore un vero e proprio diritto di disconoscere l’opera che gli venga attribuita.

9. L’assenza di una previsione legislativa che includa nel diritto morale d’autore la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera ha una sua precisa ragione.

La detta facoltà, a differenza di quella di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell’autore “sull’opera”; è piuttosto un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica. E infatti, come è stato osservato in un apprezzato contributo sul tema, “la disciplina del diritto morale d’autore ha la finalità di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera” e ha una “funzione protettiva del legame ideale esistente tra l’opera ed il suo autore”, mentre nel falso d’arte “ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama, la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue verÈopere”.

Per tale ragione, secondo autorevole dottrina, nell’ipotesi del disconoscimento della paternità dell’opera “può esservi soltanto lesione del nome o anche della reputazione dell’uomo, apparente autore, sicché l’azione da lui svolta riposa su di un diverso diritto della personalità”.

10. Reputa il Collegio che la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera esuli effettivamente dal diritto d’autore e vada piuttosto ricondotta nella sfera in cui si inscrivono i poteri che spettano al soggetto in relazione alla paternità dei propri atti, i quali includono il potere di opporsi alla falsa attribuzione di azioni che siano rilevanti nell’apprezzamento sociale della personalità.

Merita di essere richiamato, in proposito, il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui l’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l’onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l’immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).>>

Utili precisazioni del Tribunale di Roma sull’azione di accertamento del diritto di paternità degli artisti interpreti esecutori: il diritto morale degli AIA ex artt. 81 e 83 l. aut.)

Una (leggermente) datata sentenza Trib. Roma 24.06.2019 n. 13360/2019, Rg 3038/2013, Rucher c. D’Amario-Morricone ed altri, decide una lite promossa dall’erede di un chitarrista e finalizzata a far riconoscere la paternità dell’esecuzione di alcune musiche e ad ottenere rimedi onseguenti.

Il diritto di paternità è astrattamente riconosciuto agli AIE , pur se none spressamente rpevcisto.  La domanda però è respinta .

La setnenza affronta interessanti questioni giuridiche che raramaente vengono portate in giudizio. A causa della sua analiticità si porrà come riferimento per eventuali future liti sul tema,

Diritto morale d’autore e obbligo di menzione del nome dell’autore

Il tribunale di Milano (sent.  11037/2018 del 31.10.2018, RG 41630/2016, rel. Dal Moro, Carrubba Pintaldi c. Giorgio Armani spa) affronta la questione del se l’impresa committente (e cessionaria di ogni diritto) debba menzionare il nome dell’autore nel pubblicizzare i gioielli da lui creati. La risposta è negativa. Una cosa infatti è il dovere di menzionare e quindi -nel caso in cui non esista- il tacere sul nome del creatore (condotta omissiva); altra cosa invece è usurpare la paternità affermando di essere l’autore (condotta commissiva).

Il dato normativo non è chiarissimo, limitandosi a dire <<l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera>> (art 20 c. 1 legge d’autore; del resto è irrilevante l’ammettere le  domande di accertamento del diritto, diverse dalla pretesa di essere sempre menzionati). Tuttavia applicando il tralatizio canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, si può forse concludere che l’obbligo di menzione sussista solo nei casi espressamente previsti. Si pensi ad esempio nella legge di autore a: -art. 40 c. 1, -art. 48, -art. 54 c. 2, -art. 98 c. 2, -art. 138 e, per le libere utilizzazioni, art. 65 c. 1, -art. 67, -art. 70 c. 3, -art. 71 bis c. 2 septies.

L’altro punto interessante è il giudizio sui fatti di causa, relativo al se l’apposizione del marchio Armani sui gioielli -senza menzione della stilista creatrice- abbia costituito usurpazione e cioè attribuzione a sé della paternità oppure semplicemente apposizione di marchio per la commercializzazione: condotta, quest’ultima, che nulla lascia intendere sulla paternità. La risposta del Tribunale è stata nel secondo senso.

Ecco i passi  più rilevanti della sentenza.

<<La tesi attorea fonda la sua difesa sull’erroneo presupposto per cui l’omessa menzione del nome di un autore costituisca invariabilmente una manifestazione concreta di violazione del diritto autorale; al contrario, l’essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto negativo non necessariamente si traduce nell’obbligatoria indicazione del nome dell’autore (aspetto la cui regolamentazione è nella disponibilità delle parti); quindi, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità della stessa. Peraltro nel caso di specie non sussiste un diritto alla menzione del disegnatore di gioielli né per contratto né in considerazione degli usi invalsi nel settore della gioielleria e bigiotteria; in tal senso il Tribunale condivide la giurisprudenza sul punto 3. Peraltro una comune volontà delle parti nel senso della non menzione della disegnatrice o quantomeno una tacita acquiescenza della signora, può desumersi dal fatto che per circa 12 anni dalla pubblicazione del primo catalogo nessuna contestazione è mai stata mossa da parte attrice nei confronti di Armani in punto di modalità di pubblicizzazione/presentazione dei gioielli. Sicchè il prolungato periodo di inerzia di parte attrice corrobora la tesi della infondatezza della domanda>>

Ed inoltre: <<Non è stata offerta da parte della attrice prova idonea di un avvenuto disconoscimento della propria opera creativa. Infatti, premesso che – come già visto – l’omessa menzione dell’autore di per sé sola non costituisce una prova di disconoscimento, tutte le altre prove addotte riguardano immagini che si limitano a evidenziare come i gioielli in questione siano associati al marchio Armani e non alla persona dello stilista quale loro creatore. Il fatto che il nome Armani contraddistingua i gioielli sui cataloghi non significa che lo stilista ne rivendichi la creazione a sé, disconoscendo il ruolo della disegnatrice, al contrario costituisce prassi diffusa e ovvia nonché strategia commerciale più fruttuosa che il brand – ciò che agli occhi del pubblico dei consumatori rende immediatamente riconoscibile il prodotto – sia posto in evidenza da solo. Né valgono in senso opposto gli articoli giornalistici che riportano la notizia del lancio della nuova linea di gioielli “Armani” tanto più che il documento più significativo risale al 2011 e si riferisce ad una collezione pertanto di molto successiva a quelle create nel corso della collaborazione con l’attrice. In ogni caso, come correttamente osserva la convenuta, sono reperibili in atti anche documenti ove il ruolo della signora Carrubba è riconosciuto e reso noto al pubblico e da cui si può altresì evincere come parte attrice dovesse essere consapevole del vantaggio di immagine conseguito grazie alla collaborazione con Armani>>

Singolarmente elevata la liquidazione delle spese di lite: euro 21.387,00+15% per spese forfettarie.