La slealtà concorenziale tramite storno (art. 2598 cc n. 3) è tanto frequente quanto difficile da far acccertare. Si v. no i passaggi di Trib. Venezia 08.10.20’24, RG 7391 2018, Sent. 4529/2024, in giurisruenzadelleimprese.it, ALTEVIE TECHNOLOGIES S.R.L. (preteso stornato e danneggiato) c. CCELERA srl (preteso stornante), interessanti perchè con un certo grado di dettaglio fattuale (senza il quale non può essere valutato il giudizio reso):
<<Tutti i lavoratori passati a Ccelera svolgevano, quindi, mansioni tecnico operative, legate allo sviluppo e alla implementazione dei progetti nelle diverse aree di business e non ricoprivano, invece, alcun ruolo commerciale, poiché la “responsabilità dell’area commerciale e dei rapporti con i clienti” erano solo in capo a Valentino Girardi e Giovanni Marta, i quali “conoscevano e intrattenevano rapporti con quasi tutti i clienti” (teste Regini) .
Dall’istruttoria è inoltre emerso che “Le persone cambiavano progetto abbastanza spesso, nel senso che i progetti possono avere anche una breve durata” e che l’articolazione interna del lavoro prevedesse l’allocazione di ciascuna risorsa su diversi progetti. Come affermato, infatti, dal teste Regini “le persone in funzione della mole di lavoro di ciascun progetto possono essere allocate su più progetti contemporaneamente al fine di ottimizzare il lavoro” e la circostanza risulta anche dal doc. 64 prodotto da parte attrice, da cui si evince che al momento delle dimissioni i lavoratori, fossero essi inquadrati come Project Manager o come Consultant, erano contemporaneamente presenti presso diversi progetti, facendo parte di più team di lavoro.
Il contenuto tecnico delle mansioni e la strutturazione interna del lavoro, caratterizzata dal frequente passaggio delle risorse da un team di lavoro ad un altro, nonché l’impiego di lavoratori contemporaneamente presso più progetti, sono elementi che depongono nel senso della trasversalità delle risorse all’interno dell’azienda e quindi della idoneità dei lavoratori ad essere impiegati in modo fungibile nei team di lavoro, in ragione delle competenze tecniche in loro possesso nella rispettiva area SAP di elezione. Ciò che rileva ai fini dell’organizzazione dei team di lavoro non è tanto la specifica individualità della singola risorsa, quanto la competenza della risorsa rispetto ad una data linea di prodotto (oggetto di sviluppo presso il cliente), e quanto la competenza è comune a tutti i lavoratori formati nello specifico ambito (HCM; CRM o CeC), dal che se ne deduce che essi siano tra loro intercambiabili, e così anche facilmente sostituibili.
Ciò posto, parte attrice non ha prodotto l’organigramma aziendale da cui potersi evincere quanti lavoratori fossero inquadrati nelle varie mansioni, con riferimento ai singoli prodotti SAP, al momento della fuoriuscita dei dipendenti passati a Ccelera, laddove invece sarebbe stato onere di Altevie dimostrare, a fronte delle specifiche contestazioni mosse da controparte, l’infungibilità dei dipendenti asseritamente stornati , avuto riguardo all’ organizzazione interna del lavoro. Inoltre sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare altresì, tenuto conto dei dati della forza lavoro alle proprie dipendenze nel 2016 (costituita da una media di 155 dipendenti come si evince dalla Relazione sulla gestione al 31/12/2016 doc. 1 di parte attrice), l’assenza nel proprio organico di figure professionali che potessero ricoprire, a vari livelli e in relazione alle differenti linee SAP, i medesimi incarichi dei dipendenti passati a Ccelera ovvero l’impossibilità di allocare le risorse interne di Altevie ai progetti seguiti dai dipendenti migrati.
Non risulta, invece, dimostrato né che i detti dipendenti fossero dotati di una professionalità infungibile, né l’assenza in Altevie di figure analoghe per specializzazione e competenza, nonostante il dato oggettivo dell’elevato numero di forza lavoro della società attrice e contrasta, peraltro, con gli assunti attorei il fatto che – come si vedrà nel prosieguo – i progetti seguiti dai soggetti passati a Ccelera siano stati, nella maggior parte dei casi, portati a termine.
Spetta, infatti, a chi denuncia un c.d. «storno di dipendenti» sotto il profilo dell’illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. fornire la prova degli elementi destrutturanti della propria organizzazione imprenditoriale causati dall’acquisizione di suoi dipendenti da parte di un concorrente, fornendo in giudizio, quantomeno, concreti elementi per conoscere l’organigramma complessivo dell’azienda, il ruolo ricoperto dai dimissionari, le difficoltà incontrate per sostituire i fuoriusciti in relazione alle mansioni dagli stessi svolte ed alla reperibilità di analoghe professionalità al proprio interno o comunque sul mercato del lavoro (Trib. Milano 19/03/2012).
Va, poi, osservato che il numero di dipendenti passati da Altevie a Ccelera non è di per sé sintomatico di uno storno, ove si consideri non solo che esso rappresenta circa il 10% della forza lavoro dell’attrice, ma anche il contesto di tensione aziendali in cui è avvenuto. Risulta, infatti, dalla visura in atti (e il dato non è contestato da Altevie) che contestualmente alla fuoriuscita dei 16 dipendenti passati a Ccelera si siano dimessi altri 23 dipendenti. Rispetto ai 23 nominativi indicati a pagina 27 e nelle note 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta, relativi a dipendenti che sarebbero fuoriusciti da Altevie in aggiunta e contestualmente alle dimissioni dei dipendenti passati a Ccelera, parte attrice si è, limitata a contestare specificatamente che solo Erica Benincà non si sarebbe dimessa e nulla ha argomentato rispetto ai rimanenti. Non vi è, dubbio, quindi che nel primo semestre del 2017 si siano dimessi da Altevie, in aggiunta ai dipendenti passati alla convenuta, ulteriori 22 lavoratori, di cui tre dei quali (Cesolan, Bellan, Di Girolamo) risultano assunti da concorrenti di Altevie, come si evince dai profili Linkedin depositati da parte convenuta sub doc. 9. Tale circostanza è idonea a configurare un contesto nel quale le proposte di assunzione di Ccelera rappresentavano per il personale una occasione per soddisfare proprie aspirazioni già esistenti, e non già indebite lusinghe rivolte a personale che altrimenti non avrebbe neppure considerato di lasciare tale organizzazione
Quanto poi alla mancata osservanza del periodo di preavviso (solo Prudenzano e Baradel risultano aver dato un preavviso di due settimane, Garbellotto di 7 giorni e Bertolin di quattro, mentre gli altri lavoratori di uno / due giorni ovvero risultano essersi dimessi senza preavviso) si tratta di fatto che, oltre a non essere dimostrato, non avendo parte attrice dimesso in atti i contratti individuali di lavoro da cui potersi desumere quale fosse per ciascun lavoratore il relativo preavviso, rileva eventualmente solo quale comportamento scorretto nei rapporti interni tra dipendente e datore di lavoro e che non concorre pertanto a dimostrare la sussistenza dell’animus nocendi di Ccelera, posto che, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, l’imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto, di talché l’assunzione di un lavoratore che non abbia osservato il preavviso non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell’altrui impresa, salvo dimostrare la sussistenza di detta precipua intenzionalità (Cass. 14944/2024). Inoltre si ritiene che l’inosservanza del preavviso (come del resto i tempi e modi complessivi della fuoriuscita del personale da Altevie) possa, nella fattispecie, trovare una valida spiegazione alternativa nel contestuale cambio di vertice di Altevie, per effetto della fuoriuscita dei due amministratori Giovanni Marta e Valentino Girardi, circostanza che, come dichiarato dal teste Regini, aveva creato un po’ di preoccupazione tra i dipendenti, trattandosi delle “due persone storiche dell’azienda”.
Ai fini del dedotto storno non possono, poi, essere considerati i lavoratori interinali, poiché è da escludere che questi potessero considerarsi stabilmente inseriti nella struttura imprenditoriale di Altevie, trattandosi di forza lavoro destinata – per definizione – a far fronte ad esigenze meramente temporanee dell’azienda, di talché alcuna volontà disgregativa dell’altrui organizzazione aziendale può essere ravvisata nella loro assunzione da parte di Ccelera.
Parte attrice lamenta, infine, che parte convenuta avrebbe tentato di sottrarre ulteriori dipendenti e collaboratori ad Altevie, anche con comportamenti denigratori e diffamatori.
Sotto tale profilo si ritiene l’irrilevanza, ai fini degli illeciti ascritti a Ccelera, dei contatti da parte di Garbellotto ed Arposio degli allievi dell’Academy, tali Giorgio Aluffi, Jennifer Sforza e Chiara Pinton.
Come emerso dall’istruttoria, gli Academy erano dei corsi di formazione organizzati da Altevie “in collaborazione con Modis e Umana”, “finalizzati a insegnare le basi dei moduli SAP a coloro che, selezionati delle ridette agenzie di lavoro interinale a seguito di presentazione dei curricula, intendono lavorare per Altevie” (teste Zapparoli). Il teste Regini ha precisato che detti “corsi di formazione erano fatti per formare giovani talenti, di concerto con le agenzie interinali che facevano lo scouting iniziale delle persone e ci mettevano a disposizione le aule per la formazione”. Il referente della formazione era Garbellotto ed i corsi erano tenuti o da personale di Altevie o da formatori forniti dalle agenzie interinali (il teste Regini ha precisato che “Le competenze le portavamo noi, perché a seconda delle circostanze potevano essere gli stessi dipendenti di Altevie a fare la docenza, oppure i docenti potevano essere messi a disposizione dalle agenzie interinali”).
Ora, come emerge da queste testimonianze, va escluso che gli Academy fossero corsi di formazione interni ad Altevie, trattandosi invece di momenti di formazione nascenti dalla collaborazione tra Altevie e le agenzie di lavoro interinale, al termine dei quali gli allievi potevano essere o meno assunti in Altevie, senza che per effetto della partecipazione al corso sorgesse alcun obbligo in tal senso, potendo dunque gli allievi essere contattati da imprese terze e concludere contratti di lavoro con soggetti diversi da Altevie.
In ragione di ciò alcun rilievo può assumere il fatto che i predetti lavoratori, dopo la frequenza degli Academy, ma prima dell’assunzione in Altevie, fossero stati contattati dagli ex dipendenti dell’attrice (cfr. doc 14 testimonianza di Aluffi che ha dichiarato di essere stato contattato dall’Arposio l’8 maggio 2017 e che “In quel momento non lavoravo ancora per Altevie ed ero in attesa del contratto di assunzione post Academy”; negli stessi termini Sforza Jennifer e Chiara Pinton).
Né, infine, può desumersi l’animus nocendi di Ccelera dalla circostanza per cui il dipendente fuoriuscito Maggetto ebbe a contattare il collega Ambrosin di Altevie dicendogli che si erano dimessi pressoché tutti i dipendenti che si occupavano del modulo HCM in Altevie, dal momento che non vi sono elementi che possano far ritenere che la condotta del Maggetto, singolarmente considerata, fosse riferibile a Ccelera.