Adozione in casi particolari in coppia omoaffettiva: la SC conferma il rigetto della domanda acvanzata dal genitore d’intenzine rilevando il best intereset of the child

Cass.  Sez. I, Ord.  12/02/2024, n. 3.769, rel. Tricomi:

fatto:

<<Ciò nonostante, la Corte territoriale, nell’esaminare la fattispecie concreta — nell’esercizio delle valutazioni di propria competenza — ha seguito un percorso istruttorio e argomentativo esattamente in linea con il recente arresto delle Sezioni Unite, e ha confermato il rigetto della domanda di adozione speciale in ragione di un puntuale accertamento dell’insussistenza dell’interesse del minore, ben evidenziando la peculiarità del caso, senza limitarsi a prendere atto del mancato assenso all’adozione da parte di B.B.

Segnatamente, la Corte piemontese ha vagliato i rapporti intercorrenti tra le due parti in relazione al momento e alle modalità con cui era avvenuta la procreazione del piccolo C.C. ed ha accertato che A.A., che si pone come madre d’intenzione, non aveva avuto “un ruolo nella fecondazione del bambino, dato alla luce dalla B.B. che era stata fecondata grazie al liquido seminale donatole da un amico”, che non aveva chiesto l’adozione nell’immediatezza della nascita e che aveva convissuto con il nucleo familiare per soli due anni e tre mesi dalla nascita del bambino, che dalle relazioni dell’assistente sociale e della psicologa era emerso che il legame del bambino con A.A. non era forte, di tipo più amicale che genitoriale e caratterizzato dalla sporadicità e che il bambino aveva chiesto informazioni sull’identità del proprio padre inteso come una persona di sesso maschile.

La Corte di appello, quindi, ha tenuto conto proprio degli indicatori considerati significativi dalle Sezioni Unite (esistenza o meno di un progetto genitoriale comune, la cura e l’accudimento svolto per un congruo periodo in comune, etc.) e, all’esito della complessiva istruttoria, ha motivatamente disatteso la domanda di adozione speciale perché ha conclusivamente accertato che non ricorreva l’interesse del minore a tale tipo di adozione, considerata la sporadicità dei rapporti intercorrenti tra A.A. ed il bambino, la connotazione amicale degli stessi e “tenuto conto dell’esigenza del bambino di non essere esposto a situazioni potenzialmente fonte di confusione sulle figure famigliari”, senza che alcuno dei motivi proposti sia idoneo ad inficiare le conclusioni raggiunte>>.