L’interpretazione della scheda testamentaria: il legato riferito ai “miei soldi” comprende non solo i depositi bancari di denaro ma anche gli investimenti finanziari in titoli e obbligaizoni

Cass. sez. 2 del 22.12.2023 n. 35.807, rel. Criscuolo (da Onelegale):

<<La ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte d’Appello, pur ritenendo di accedere ad una nozione estensiva dell’espressioni “soldi” utilizzata dal de cuius, nella sua concreta attuazione compiuto delle affermazioni, in punto di esclusione di alcune componenti, che si presentano del tutto illogiche ed inconciliabili con le premesse argomentative, avendo poi valorizzato una pretesa rinuncia dell’appellata in realtà di contenuto ben diverso.

Si sottolinea che correttamente il de cuius aveva inteso far riferimento non solo al denaro giacente sui conti correnti, ma anche a quello rappresentato da titoli convertibili, suscettibili di generare liquidità mediante semplici operazioni contabili. Era stata correttamente supportata tale conclusione con il richiamo alla volontà evincibile dal testamento tenendo conto del grado di cultura del testatore e della sua mentalità, quale desumibile dalla stessa descrizione che ne faceva la figlia.

In pratica il de cuius, quasi facendo ricorso ad una sineddoche, aveva fatto riferimento ai soldi, ma con l’intento evidente di voler includere nell’espressione anche il denaro investito in titoli convertibili in liquidità con semplici operazioni contabili.

Tuttavia, nel tradurre in pratica tale condivisibile affermazione, la sentenza impugnata ha però escluso dal novero delle componenti patrimoniali sulla cui base calcolare il legato, non solo le quote societarie intestate al de cuius, ma anche le azioni ed obbligazioni.

Trattasi di conclusione che sarebbe in palese contraddizione con la premessa logica che sorregge l’interpretazione del testamento e che si fonda altresì sulla valorizzazione di una rinuncia operata dalla ricorrente ma solo all’equivalente in denaro delle quote di alcune società di cui il de cuius era titolare, ma non anche di tutte le partecipazioni azionarie, specialmente se riferite a società quotate in borsa, per le quali è la stessa regolamentazione del mercato a consentire un’immediata conversione in denaro.>>.

Poi:

<< La sentenza impugnata, compiendo una corretta applicazione dei principi che questa Corte ha dettato in materia di interpretazione delle volontà testamentarie (secondo cui l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018), ha ritenuto che il termine “soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili.

Anche il motivo del ricorso incidentale non sottopone a puntuale critica l’esito ermeneutico cui è pervenuto il giudice di appello, ma sottolinea nella sostanza la medesima illogicità delle conclusioni tratte dal giudice di appello, che non sono coerenti con le premesse dalle quali ha pur dichiarato di prendere le mosse.

Assume la A.A. che la portata estensiva della disposizione a titolo di legato, in quanto idonea a ricomprendere ogni forma di investimento mobiliare caratterizzata dalla immediata convertibilità in denaro avrebbe dovuto attrarre nella previsione testamentaria non solo le componenti patrimoniali indicate a pag. 13, ma anche le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità.

In senso opposto la ricorrente incidentale trae dall’esclusione delle azioni ed obbligazioni ora richiamate l’incoerenza della inclusione nel legato proprio di forme di investimento che in quanto accomunate alle prime, dovrebbero essere coerentemente escluse dal computo di quanto spettante all’attrice.

Trattasi sostanzialmente della denuncia della medesima incoerenza tra premesse del ragionamento ed applicazione concreta che si risolve ad avviso della Corte in un pregiudizio per la posizione della ricorrente principale.

Correttamente è stato richiamato il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014, nonchè da ultimo Cass. n. 7090/2022).

Nella fattispecie si palesa proprio il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Infatti, una volta rilevata la incensurabilità della lettura estensiva della nozione di “soldi” relativa al legato di cui è beneficiaria la A.A., e ritenuto altresì che ciò che connota le componenti incluse nel calcolo del legato è appunto la immediata convertibilità dei titoli in legato con semplici operazioni contabili, è del tutto inconciliabile la successiva affermazione della Corte d’Appello che ha escluso il valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto [non “soprattuto” ma “solamente” per queste!!!] per quelle relative a società quotate in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati , di titoli aventi una funzione chiaramente di investimento e connotati dalla possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato in denaro.

Nè può sorreggere la coerenza della conclusione della Corte il richiamo alla rinuncia dell’appellata, essendo l’estensione della rinuncia anche alle azioni ed obbligazioni de quibus viziata da una erronea lettura della rinuncia, che la stessa sentenza riporta a pag. 8 essere riferita solo alle quote sociali, e cioè alle partecipazioni a quelle Srl nelle quali il de cuius aveva un ruolo attivo, essendo la partecipazione non funzionale ad una finalità di investimento, ma allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’affermazione di cui alla pag. 11 secondo cui la rinuncia nei termini ora esposti si estendesse a tutte le partecipazioni azionarie risulta affetta quindi da una altrettanto insanabile contraddizione con le premesse che sorreggono l’interpretazione delle volontà testamentarie, tradendo quella che era stata la valutazione in punto di estensione del legato.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza deve quindi essere cassata per la nullità della motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame, previa individuazione tra le varie forme di investimento poste in essere dal de cuius di quelle che si presentano come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili>>.