Registrazione di marchio in malafede perchè sfruttante notorietà di precedente segno, però da tempo estinto? Un interessante caso (ceco)slovacco portato in UE

Trib. UE 06.07.2022, T.250/21, Zdut c. EUIPO, si esprime sul marchio denominativo NEHERA (per abbiglimento , tessuti etc.) registrato nonostante il nome fosse assai famoso nella ex Cecoslovacchia come marchio di impresa di inzio ‘900, poi estintosi.

Gli eredi dell’imprenditore omonimo non gradiscono e chiedono l’annullamento per deposito in malafede (art. 52.1.b reg. 207/2009)

A parte le considerazioni generali sull’istituto,. §§ 20-35, più interessante è -al solito- l’applicaizne al caso specifico, § 56 ss.

<< Orbene, un comportamento parassitario nei confronti della notorietà di un segno o di un nome, come quello menzionato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata al fine di fondare la constatazione della malafede del ricorrente, è possibile, in linea di principio, solo se tale segno o tale nome gode effettivamente e attualmente di una certa notorietà o di una certa celebrità (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C‑125/14, EU:C:2015:539, punto 29).

58      In effetti, il giudice dell’Unione ha già constatato, nel caso di una persona che chiedeva la registrazione di un marchio dell’Unione europea, l’intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà residua di un marchio anteriore, anche quando quest’ultimo non era più utilizzato (sentenza dell’8 maggio 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240), o dall’attuale celebrità del nome di una persona fisica (sentenza del 14 maggio 2019, NEYMAR, T‑795/17, non pubblicata, EU:T:2019:329), in ipotesi in cui tale notorietà residua o tale celebrità attuale era stata debitamente dimostrata. Per contro, esso ha constatato che non vi era usurpazione della notorietà di un termine rivendicato da un terzo e, quindi, non vi era malafede da parte del richiedente il marchio, quando tale termine non era né registrato, né utilizzato, né rinomato nell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punti da 68 a 71].

59      In tali circostanze, in assenza di notorietà residua del vecchio marchio cecoslovacco e di celebrità attuale del nome Jan Nehera al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, l’uso successivo da parte del ricorrente di quest’ultimo marchio non era, in linea di principio, idoneo a costituire un comportamento parassitario che rivelasse la malafede del ricorrente.

60      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza e della notorietà passata del sig. Jan Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco (v. precedenti punti 54 e 55). Infatti, la sola circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo ha utilizzato, in passato, un marchio identico o simile al marchio richiesto non è sufficiente a provare l’esistenza della malafede del richiedente (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 novembre 2018, Khadi Ayurveda, T‑683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punto 69)>>

Seguono poi altre cosnidrazioni sugli argiomenti <<diretti, in sostanza, a dimostrare l’intenzione di parassitismo e la malafede del ricorrente indipendentemente dall’esistenza di una notorietà residua del vecchio marchio cecoslovacco e del nome del sig. Jan Nehera.>>

Si bad che il pubblico aveva dimenticato il segno, § 66, e che è rimasto incerto processualmente se ci sia stato o no un tentativo di collegarsi indebitamente al vecchio marchio, § 68-69 (che però è dubbio assai inciderebbe sul marchio e non su concorenza sleale , pratiche scorrette , illecito aquiliano etc.);

Il giudizio rimane uguale: <<78    A tal riguardo è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 23, la nozione di malafede presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta. Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO e gli intervenienti non hanno dimostrato che il ricorrente fosse mosso da una disposizione d’animo o da un’intenzione disonesta al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

79      Da tutto quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che il ricorrente avesse intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del sig. Jan Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco concludendone che egli era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato>>

La distinzione tra tributo ad un brand famoso e suo sfruttamento è sottile: anzi probabilmente non c’è e quindi sarà più o meno sempre sfruttamento.

Resta successivamente da vedere se questo costituisca  sempre e comunque <registrazione in malafede>. Tema complesso, dovendosi capire in relazione a quale scenario vada stimato l’intralcio ad inziative imprednitoriali, posto dalla mala fede. Ad es. nel caso de quo potevano gli eredi vantare una riserva di registrazione (come il nostro art. 8.3 cod. propr. ind., ad es.) solo per essere parenti/discendenti (di più di una generazione …) di un soggetto assai noto? Cioè potevano vantare un right of publicity ricevuto per via ereditaria (successione legittima o magari anche testamentaria, chissà), al pari di qualunque diritto su cose? Temi interessanti e difficili: potendosi ad es. dire che nel caso specifico la notorietà fosse stata acquisita primariamente come imprenditore e non potesse dunque essere invocato il cit. art. 8.3 cpi.