Obbligo informativo del venditore sulla garanzia prestata al consumatore acquirente: precisazioni dalla Corte di Giustizia

Corte di Giustizia 05.05.2022, C-179/22, absoluts c. the-trading-company, dà indicazioni sull’informazione dovuta al consumatore intorno alla garanzia ex art. 6 1.m) della Dir. 2011/83 (da noi art. 41.1.o),  cod. cons. , d. lgs. 206/2005).

Sull’AN : l’informazione della esistenza della garanzia prestata va data (manco a dirlo) se … è centrale o determinante per l’acquirente:  <<l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta.

Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.>>, § 53.

Sul contenuto informativo (e cioè -nella domanda del giudice tedesco a quo- circa il rapporto col più dettagliato disposto di cui alla dir. 1999/44, art. 6.2, secondo trattino):   <<l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.>>.        Ovvio,  tutto sommato: senza dati di dettaglio, che infomazione sarebbe?