Espropriazione forzata, decreto di trasferimento e cancellazione di ipoteca

Interventono le sezioni unite (Cass. s.u. 14.12.2020 n. 28.387, relatore De Stefano)  sulla questione relativa al se la cancellazione delle ipoteche per decreto di trasferimenot vada operata immediatametne oppure solo dopo decorso il termine per l’eventuale opposiizone agli atti esecutivi ex art. 617 cpc:

<<con l’ordinanza 10/02/2020, n. 3096, la prima Sezione civile di questa Corte ha riassunto i termini dell’alternativa: se il decreto ex art. 586 cod. proc. civ., che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche, deve apprezzarsi come atto immediatamente esecutivo, sicché l’effetto traslativo e, con esso, l’effetto estintivo dei vincoli debba ritenersi immediato, ai sensi dell’art. 2878, n. 7, cod. civ.; oppure se, al contrario, il decreto in parola soggiaccia alla previsione dell’art. 2884 cod. civ., a mente della quale la cancellazione è eseguibile solo quando ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, in tal modo assimilando la definitività del provvedimento alla sua inoppugnabilità e, di conseguenza, differendo a tale momento la materiale cancellazione da parte del Conservatore>>, § 33.

V. anche la formulazione del principio di diritto suggerita dal Procuratoree Genrale, § 23 (che aveva avanzato la richiesta di prouncia a S.U. ex art. 363 c. 3 cpcd., § 25): << «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell’art. 2878, n. 7, cod. civ., l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è  tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.», § 23.

Le SU aderiscono alla impotazione del Proc. Gen, § 35.

Seguono precisazioni sulle caratteristiche del processo esecutivo, §§ 36 ss

Il succo è che gli atti escutivi son di per sè definitivi appena emessi, senza che debba attendersi il decorso di termin iumugnatori: §§ 47-48 e poi §§ 52-53.

Pertanto, come immediato è il trasferimento, altrettanto lo è la liberazione dell’immobile da pesi: § 56.