La giustizia amministrativa sui concetti di “algoritmo” e di “intelligenza artificiale”

Un bando gara prevedeva la fornitura di pacemaker e tra i criteri per l’assegnazkione <<il parametro tabellare “Algoritmo di prevenzione+trattamento delle tachiaritmie atriali” al quale assegnare 15 punti per l’ipotesi di presenza di entrambi gli algoritmi e 7 punti nel caso di “presenza del solo algoritmo di prevenzione o del solo trattamento delle tachiaritmie atriali>>.

Il TAR, puntualizzato che “la legge di gara richiede unicamente la presenza di un algoritmo di trattamento (senza altro specificare)” ha definito il concetto di algoritmo, <<affermando che “con esso ci si richiama, semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure eseguire un calcolo e, nel caso di specie, trattare un’aritmia)“. Ha aggiunto, il primo giudice, al fine di meglio circoscrivere il concetto, che “non deve confondersi la nozione di “algoritmo” con quella di “intelligenza artificiale”, riconducibile invece allo studio di “agenti intelligenti”, vale a dire allo studio di sistemi che percepiscono ciò che li circonda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di ottenere con successo gli obiettivi prefissati…..sono tali, ad esempio, quelli che interagiscono con l’ambiente circostante o con le persone, che apprendono dall’esperienza (machine learning), che elaborano il linguaggio naturale oppure che riconoscono volti e movimenti”.     4. Definita la nozione di algoritmo, il primo giudice ha così concluso il suo percorso argomentativo: “l’algoritmo di trattamento dell’aritmia non è altro che l’insieme di passaggi (di stimoli creati dal pacemaker secondo istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia. Questo concetto non include necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo debba essere in grado di riconoscere in automatico l’esigenza (quindi di diagnosticare il tipo di aritmia) e somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale della lettera di invito non richiede che l’algoritmo di trattamento, al verificarsi dell’episodio aritmico, sia avviato dal dispositivo medesimo in automatico. Tale caratteristica attiene a una componente ulteriore, non indicata nella legge di gara, vale a dire a un algoritmo di intelligenza artificiale nella diagnosi dell’aritmia e avvio del trattamento. Fondatamente, pertanto, Abbott ha dedotto l’erroneità della valutazione della commissione di gara che – pur in presenza di un algoritmo di trattamento delle aritmie nel proprio dispositivo (vale a dire l’algoritmo NIPS, pacificamente definibile come tale) – ha attribuito soli 7 punti anziché 15 al dispositivo offerto. Infatti, la commissione ha confuso, sovrapponendoli indebitamente, il concetto di algoritmo con quello di avvio automatico del trattamento”.>>.

Ora interviene il Consiglio di STato, sez. III,  con sentenza 7891 del 25.11.2021, che sul punto così motiva, distaccandosi dal TAR: <<Non v’è dubbio che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” (questa la definizione fornite in prime cure). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano. Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accuratezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learnig e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole sofware e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.

9.2. Nel caso di specie, per ottenere la fornitura di un dispositivo con elevato grado di automazione non occorreva che l’amministrazione facesse espresso riferimenti a elementi di intelligenza artificiale, essendo del tutto sufficiente – come ha fatto – anche in considerazione della peculiarità del prodotto (pacemaker dotati, per definizione, di una funzione continuativa di “sensing” del ritmo cardiaco e di regolazione dello stesso) il riferimento allo specifico concetto di algoritmo, ossia ad istruzioni capaci di fornire un efficiente grado di automazione, ulteriore rispetto a quello di base, sia nell’area della prevenzione che del trattamento delle tachiaritmie atriali. I pacemakers moderni e di alta fascia sono infatti dotati di un numero sempre maggiore di parametri programmabili e di algoritmi specifici progettati per ottimizzare la terapia di stimolazione in rapporto alle caratteristiche specifiche del paziente. L’amministrazione ha espresso preferenza per la presenza congiunta di algoritmi di prevenzione e trattamento delle “tachiaritmie atriali”.>>

Intelligenza artificiale e machine learning: un ottimo sunto delle relative questioni da parte del Parlamento UK

Il Parlamento britannico pubblica un post riassuntivo delle principali caratteristiche dei fenomeni dell’intelligenza artificale (AI) e machine learning (ML): v. POSTNOTE, n° 633, October 2020 INTERPRETABLE MACHINE LEARNING.

Con la consueta chiarezza e precisione che contraddistinguono la comunicazione divulgativa nella cultura anglosassone.

Riporto solo i concetti di IA e ML (v. Box 1):

<< Artificial intelligence (AI)  – There is no universally agreed definition of AI. It is defined in the Industrial Strategy as “technologies with the ability to perform tasks that would otherwise require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, and language translation”. AI is useful for identifying patterns in large sets of data and making predictions.

Machine learning (ML) – ML is a branch of AI that allows a system to learn and improve from examples without all its instructions being explicitly programmed. An MLsystem is trained to carry out atask by analysing large amounts of training data and building a model that it can use toprocess future data, extrapolating its knowledge to unfamiliar situations. Applications of ML include virtual assistants (such as Alexa), product recommendation systems, and facial recognition. There is a range of ML techniques, but many experts attribute recent advances to developments in deep learning:

1) artificial neural networks (ANNs).Type of ML that have a designinspiredbythe way neurons transmit information in the human brain.17Multiple data processing units (nodes) are connected in layers, with the outputs of a previous layer used as inputs for the next.

2) deep learning (DL). Variation of ANNs. Uses a greater number of layers of artificial neurons to solve more difficult problems.16DL advances have improved areas such as voice and image recognition >>.

Il post si sofferma alquanto sulla “interpretabilità”. Tema importante, nei limiti in cui una decisione venga presa sulla base di AI/ML (diverrà dunque sempre più importante): il destinatario, per esaminarne la correttezza e valutarne l’eventuale impugnabilità, deve infatti senza troppa fatica comprenderne la motivazione.

Si legge ad es. <<Some stakeholders have said that ML that is not inherently interpretable should not be used in applications that could have a significant impact on an individual’s life (for example, in criminal justice decisions). The ICO and Alan Turing Institute have recommended that organisations prioritise using systems that use interpretable ML methods if possible, particularly for applications that have a potentially high impact on a person or are safety critical>> (p. 3).

Non è però chiaro perchè l’interpretability debba essere perseguita solo nelle decisioni più importanti e (a contrario) perchè si possa invece lasciare  nell’oscuro totale il destinatario in quelle meno importanti (come distinguere, poi, le prime dalle seconde?).