Sospensione cautelare di modifiche statutarie dell’associazione/partito politico: rigettata l’istanza di revoca

Il Tribunale di Napoli in data 04.03.2022 , RG 21817/2021,   ha rigettato l’istanza di revoca cautelare ex art. 669 decies cpc contro l’ordinanza che aveva sospeso (in sede di reclamo cautelare) due delibere dell’associazione Movimento 5 Stelle (modifica statutaria + nomina presidente) .

Avevo dato conto della decisione qui riesamnata in post 8 febbraio u.s.

La revoca è negata perchè nè il fatto nuovo (regolamento prima non conosciuto!!!) è successivo bensì anteriore nè sono allegate ragioni per cui esso sarebbe comunque stato non conoscibile all’epoca: <<ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi pe r ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato>>.

Vista la disposizione citata e trattandosi di atto interno all’associazione, la decisione è esatta. Anzi, scontata: al punto che questa porzione di processo cautelare può probabilmente dirsi promossa quanto meno con colpa grave (a fini di spese di lite).

Sospensione cautelare di modifiche statutarie dell’associazione/partito politico

Le vicende interne al MOvimento 5 stelle si concretizzano in odierna ordinanza del Tribunale civile di Napoli, emessa su ricorso di tre associati , giudice M. Pugliese, leggibile pure qui  oppure, ancora, nel sito del Foglio).

Si tratta di Trib. Napoli, 7 sez. civ., 03.02.2022, giudice Pugliese Marco. Si tratta di reclamo cautelare che riforma l’ordinanza di primo grado cautelare, la quale aveva negato la sospensione della delibera impugnata.

La ragione della probabile annullabilità ex art. 23 c.c., e quindi della attuale sospensione cautelare dela delibera, sta nella violazione della regola statutaria procedurale secondo cui doveva presenziare la maggioranza degli iscritti . Nel caso specifico invece sono stati esclusi gli iscritti da meno di sei mesi: ipotesi sì prevista dallo statuto, ma solo dopo apposito regolamento, che però ancora non era stato emanato..

In particolare:  <<Ai sensi dell’art. 6 dello statuto allora vigente, in prima convocazione l’assemblea indetta per la modifica dello statuto dell’associazione poteva deliberare soltanto “qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza
assoluta degli iscritti”. Poteva essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento adottato dal comitato di garanzia, su proposta del comitato direttivo. Agli atti invece risulta che l’assemblea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l’esclusione degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell’art. 4 dello statuto che disciplina le modalità con cui l’associazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla lett. c) prevede espressamente l’esclusione degli iscritti da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un “regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo”, come risulta dall’istruttoria processuale.>>

E poi: <<3.1.2 L’illegittima esclusione dalla platea dei partecipanti all’assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti all’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi ha determinato l’alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894 iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei 195.387 associati iscritti a quella data; con l’illegittima esclusione di 81.839 iscritti all’ente dal quorum costitutivo e deliberativo, maggiore dei soli 60.940 associati che hanno partecipato all’assemblea, la cui delibera è stata poi approvata dall’87% di questi (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Appare chiaro, quindi, che l’assemblea dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE che ha deliberato il 3 agosto del 2021 non era  correttamente costituita perché risulta che vi hanno partecipato un numero di iscritti inferiore a quello richiesto in prima convocazione. I 60.940 iscritti che vi hanno partecipato erano di numero inferiore alla metà più uno del totale degli iscritti all’associazione (che come visto era 195.387).  Ai sensi dell’art. 23 c.c. la violazione delle disposizioni contenute nello statuto dell’associazione comporta, su domanda di qualunque associato, l’annullamento della relativa deliberazione che sia stata impugnata. E la delibera del 3 agosto 2021 dall’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE risulta allo stato adottata in violazione dello statuto dell’ente allora in vigore, con riferimento all’art. 6>>

Decisione ineccepibile.

Da notare che l’ordinanza si riferisce alla violazine della clausola sul quorum costitutitvo, non del dovere di avvisare gli aventi diritto: cioè la violazione pare attenere al numero dei presenti, non all’omesso invio a tutti dell’avviso di convocazione.      Resta dunque oscuro se ci sia stata pure una omessa convocazione, che costituirebbe una violazione distinta dal (e logicamente prioritaria al)  mancato raggiungimento del quorum: la quale ad es. nel diritto soceitario genera nullità della delibera, ma probabilmente non nel diritto delle associaizoni, il cui art. 23 cc cotempla solo l’annullabilità.

Il Trib. non si fa carico di estendere l’art. 23 cc , previsto per l’associazione riconosciuta, ad una associazione non riconosciuta, quale presumibilmente è l’associazine politica de qua: lo applica de plano, con estensione solo implicita. Estensione sì corretta, ma -invece- da esplicitare.