Importante direttiva sulla parità stipendiale di genere e sul divieto di discriminazioni

Viene data notizia della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione , portante  significative innovaizoni.

Solo alcune:

  • il punto più ostico dei concetti di “uguale lavoro” o “di pari valore”- Il secondo concetto è delineato dall’art. 4.4 (<I sistemi retributivi sono tali da consentire di valutare se i lavoratori si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda il valore del lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere concordati con i rappresentanti dei lavoratori, laddove tali rappresentanti esistano. Tali criteri non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. Sono applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. In particolare, le pertinenti competenze trasversali non devono essere sottovalutate>).
  • trasparenza retributiva prima dell’assunzione (cioè ai meri candidati all’assunzione), art. 5
  • trasparenza retributiva sulla progressione in carriera, art. 6
  • diritto di informazione scritta, art. 7
  • comunicazioni sul divario retribuivo di genere, art. 9, e obbligo di valutazione congiunta con i sindacati, art. 10
  • diritto al risarcimento, art. 16. Qui il c. 3 specifica il danno chiedibile: <<Il risarcimento o la riparazione pongono il lavoratore che ha subito un danno nella posizione in cui la persona si sarebbe trovata se non fosse stata discriminata in base al sesso o se non si fosse verificata alcuna violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli Stati membri assicurano che il risarcimento o la riparazione comprendano il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti che possono includere la discriminazione intersezionale, nonché gli interessi di mora>>.
  • recepimento entro 7 giugno 2026

E’ discriminatorio definire “clandestini” gli immigrati richiedenti asilo

Così Cass. 24.686 del 16 agosto 2023, sez. 3, rel. Cirillo, su ricorso ex art. 44 tu immigrazione d lgs 286 – 1998 e art. 2 d lgs 215 del 2003 (parità di trattamento).

<<Ne consegue che appare del tutto conforme a diritto la decisione impugnata anche là dove, leggendo il riferimento al termine «clandestini» nello specifico e più ampio contesto nel quale era stato utilizzato, ha ritenuto di individuare in tale uso un comportamento discriminatorio, in quanto volto a creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo nei confronti dei 32 richiedenti asilo.

Si tratta, cioè, di una discriminazione indiretta determinata da ragioni di razza e di origine etnica. E tanto va affermato a prescindere dalla concreta possibilità di qualificare la fattispecie in esame in termini di discriminazione diretta, alla luce di quanto la Corte di giustizia UE ha ripetutamente chiarito sostenendo che, laddove una condotta svantaggiosa sia fondata (anche, ma non solo) su stereotipi o pregiudizi connessi al fattore protetto, come nel caso in esame, ci si trovi al cospetto di una discriminazione diretta (sentenza 16 luglio 2015, Chez, C-83/14, § 82)>>, p. 27.