I reuisiti per la compensazione propria non valgono per quella impropria

Sitnetica decisione in Cass. sez. 1 del 15.11.2023 n. 31.850, rel. Terrusi:

<<Quella eccepita dal Fallimento era (ed e’) una compensazione impropria o atecnica.

Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e segg., perché riguardante crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.

In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d’ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 33872-22).

Non è quindi pertinente il richiamo del tribunale alla citata decisione delle Sezioni Unite n. 23225-16.

Il principio affermato da questa decisione afferisce alla compensazione propria, mentre la compensazione fatta valere dal Fallimento atteneva, nel caso concreto, alla necessità di scomputare dal credito vantato dalla banca per anticipi su fatture il controcredito della fallita risultante dalla verifica contabile sul conto corrente destinato a inglobare le poste attive a passive di entrambe le parti.

IV. – Il diniego di compensazione non poteva quindi trovare argomento nella citata decisione delle Sezioni Unite, e neppure nel fatto che – come dice il tribunale – la banca avesse “rinunciato al credito dedotto con riferimento al conto corrente ordinario”.

E’ infatti errato sostenere che le vicende attinenti al saldo del conto corrente fossero “autonome rispetto al credito richiesto” per anticipi su fatture.

Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto. E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo.

Questa Corte ha chiarito (con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare delle rimesse annotate sui conti anticipi, ma con premessa di principio ben estendibile al problema che qui rileva) che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in “dare” delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in “avere” dell’esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l’incasso (v. Cass. Sez. 1 n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449-11).

V. – Ne segue che il tribunale non avrebbe potuto considerare inammissibile l’eccezione di compensazione (impropria o atecnica) formulata dal Fallimento, ma avrebbe dovuto esaminarne il fondamento nel merito>>.