Gli utili (anzi i dividendi) societari non sono quiparabili ai frutti civili ex art. 1148 cc

Precisazioni sul tema da CASs. iv., Sez. II, Sent., (data ud. 03/12/2025) 26/12/2025, n. 34221, rel. Mocci, nel caso Parmalat – Centrale del latte di Roma.

<<Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è
frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le
eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente,
non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento
di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata
dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà
stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice
aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva
deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari – in sede approvativa del
bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’ interesse della stessa società (Sez.
1, n. 2020 del 29 gennaio 2008).
Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non
possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono
invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso.
Ed anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i
quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell’ immobile che si sarebbe potuto concedere ad
altri, non corrispondono agli utili ricavati dall’esercizio nell’ immobile di una impresa commerciale, in
quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell’ impresa, cioè il prodotto
che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale (Sez. 2, n. 1528 del
21 febbraio 1985). Il concetto di frutti civili come corrispettivo del godimento della res è stato invece
recentemente ribadito da Sez. 2, n. 31105 dell’8 novembre 2023 e da Sez. 2, n. 17876 del 3 luglio 2019.
In definitiva, l’art. 1148 c.c. non può essere applicato al caso di specie, giacché i dividendi non sono
conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione
e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio
dell’attività d’ impresa, che poi la società decida di distribuire, il che testimonia, ancor una volta,
l’assenza per essi del requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o
naturali che siano.>>

Anche in una società con due soci che sono pure gli unici amministratori, il bilancio va prima approvato dal CdA e non può essere portato direttamnente in assemblea da uno dei due

Cass. sez. I, ord. 22/03/2024 n. 7.874, rel . Campese:

<<3.3.1. Sulla base di questa disciplina (normativa e statutaria), dunque, l’affermazione della corte distrettuale secondo cui “nulla vieta”, anzi, l’art. 2479, comma 1, cod. civ. (“I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”) “espressamente ammette che l’amministratore sottoponga direttamente all’approvazione dell’assemblea non solo il bilancio ma anche la redazione del relativo progetto” non può essere condivisa.

3.3.2. Invero, come del tutto correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, gli artt. 2475, comma 5, cod. civ. e 30.2. dello statuto di Alpengas Holding Srl sono palesemente finalizzati ad attribuire all’organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione, evidentemente, delle correlate responsabilità solidali dagli stessi derivanti (cfr. artt. 2434,2392,2621 cod. civ.). Diversamente opinando, dunque, si otterrebbe l’irragionevole risultato di vanificare l’effettiva ratio delle citate previsioni.

3.3.3. Pertanto, la corretta applicazione delle norme di legge e di statuto sopra richiamate induce a concludere che il voto contrario espresso dal Bu.Mi. nel corso dell’assemblea dei soci del 25.8.2016, lungi dal potersi apprezzare “come sicuro indice della scorrettezza della condotta serbata dal socio dissenziente”(cfr. pag. 17 della sentenza oggi impugnata), risultava legittimamente giustificato, in realtà, proprio perché l’appellante aveva ivi lamentato che il progetto di bilancio posto in discussione in quella sede non era stato approvato (contrariamente a quanto imposto dallo statuto, oltre che dall’art. 2475, comma 5, cod. civ.) dall’organo amministrativo prima di essere portato all’assemblea.

(…) 3.3.5. Né, in contrario, può darsi seguito all’assunto della corte territoriale per cui, essendo il Bu.Mi. e lo St.Ha. gli unici soci, peraltro entrambi amministratori di Alpengas Holding Srl, ciò comportava, dal punto di vista sostanziale, che la redazione del bilancio e l’approvazione dello stesso in assemblea si sarebbero risolti “in un atto unitario”(cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

3.3.6. Una tale affermazione, infatti, si rivela in palese contrasto con il consolidato principio – più volte confermato anche da questa Corte – di “separazione” tra attività gestoria (demandata all’organo amministrativo) e quella deliberativa (propria dell’assemblea dei soci), sicché non è predicabile alcuna immedesimazione tra consiglio di amministrazione ed assemblea dei soci, trattandosi di organi diversi, con funzioni tra loro distinte e tipizzate per legge>>

Nella prima parte dell’ordinanza, poi, c’è un approfndimento della SC circa la impugnabilità delle delibere cd negative, anche se per mero obiter dictum . Infatti l’impugnante la delibera di omessa approvaizone del bilancio, aveva chiesto sia l’annullamento della delbiera che a cascata una sentenza costitutiva, che tenesse luogo dell’approvazione mancata.

REspinte però in primo grado , non erano state appellate