Cass. sez. I, 03/05/2025 n. 11.604, rel. Pazzi:
<<La riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. “supersocietà”).
Gli artt. 2361 cod. civ. e 111 – duodecies disp. att. cod. civ., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l’altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 cod. civ.) come la società di fatto.
La prova della sussistenza di tale società dev’essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall’esercizio in comune dell’attività economica, dall’esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell’interesse, ancorché diversificato, dei soci (v. Cass. 5458/2023, Cass. 12120/2016).
La Corte distrettuale si è attenuta a questi principi.
Infatti, la sentenza impugnata ha accertato, in fatto, “la comunanza ed identità degli elementi organizzativi, strutturali ed amministrativi delle due imprese – comprovata anche dal vicendevole utilizzo del personale dipendente, dell’una a favore dell’altra società – e degli scopi dell’esercizio dell’attività economica volta a fornire ai clienti sia la vendita di macchine industriali, edili, stradali sia i servizi di supporto meccanico e di assistenza post-vendita” (pag. 11 della decisione impugnata).
Questi elementi, uniti al fatto che le due società avevano una compagine sociale coincidente e un identico amministratore unico, hanno indotto i giudici distrettuali a ritenere dimostrato, in via indiziaria, che le singole società avessero operato secondo i consolidati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica, di un agire unitario nell’interesse dei soci, nonché dell’assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, e dunque a ravvisare l’esistenza tra ORTES COMMERCIALE Srl e Ortes Service Srl di una società di fatto (Ortes) che appariva ed era rappresentata nei confronti dei terzi come un’unica realtà societaria.
Un simile accertamento, che risponde alle caratteristiche richieste dall’art. 2247 cod. civ., costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (se non attraverso la deduzione di un vizio di motivazione, non prospettata nel caso di specie)>>.