Sulla bancarotta fraudolenta documentale

Circa il reato in oggetto la Corte di Cassazione offre una messa a punto dell’elemento oggettivo.

Si legge questo al punto 2.1 di Cass. pen., V, n. 32867 del 15.05.2019 (ud.)-22.07.2019 (dep.):

<<In particolare, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicchè il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5 n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455)>>

Significativa è l’affermazione, per cui non rileva solo l’impossibilità di ricostruire gli affari del fallito, ma anche la semplice “difficoltà” di farlo, qualora sia superabile solamente con  una particolare diligenza.

Dunque e a contrario,  l’elemento oggettivo non ricorre se la difficoltà è invece superabile con una diligenza “modesta”.

L’aggettivo “particolare” parrebbe infatti da intendere appunto come “signficativa”, “apprezzabile”, “non modesta” etc..