L’alea nella renbdita vitalizia

Cass. sez. III, ord. 26 Marzo 2024 n. 8.116, rel. Condello:

<<In tema di accertamento dell’alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della “equivalenza del rischio”, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un’uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. (Nella specie, la S.C. nel confermare la statuizione di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto insussistente l’equivalenza di rischio sul rilievo che la vitaliziata, al momento della conclusione del contratto, aveva solo 48 anni e, quale dipendente da molti anni della società vitaliziante, aveva buona conoscenza della situazione economica della stessa). (massima ufficiale, letta in ilcaso.it).

I fatti:

<<Il Tribunale di La Spezia, accogliendo la domanda proposta da
Rita Foresti nei confronti della Farmacia Farina di Rossana Baracchini
e Giorgio Turchetti, con sentenza n. 195 del 2009, condannava la
convenuta al versamento, in favore dell’attrice, della rendita vitalizia
pari al 25 per cento degli utili della farmacia per gli anni dal 1997 al
2001, in forza di scrittura privata del 17 marzo 1994 intercorsa tra
l’attrice e Giorgio Turchetti, all’epoca unico titolare della farmacia.
Nella controversia di primo grado si era discusso sia dell’obbligo di
pagamento e relativo quantum dovuto in forza della rendita costituita,
sia della validità del medesimo atto istitutivo del 17 marzo 1994 e
dell’accollo di detto onere in capo alla Farmacia Farina, intervenuto il
7 novembre 1994, allorché il socio Turchetti si era associato a
Rossana Baracchini nella conduzione della Farmacia Farina
costituendo una società in nome collettivo.
La controversia pertanto aveva visto coinvolti anche i soci
singolarmente e il commercialista che aveva predisposto l’atto di
costituzione della società correlata all’attività della farmacia Farina>>

Sul contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale)

Cass. n° 32.439 del 22.11.2023, sez. 2, rel. Scarpa:

<<2.2. – La Corte d’appello di Genova ha affermato che la prestazione di volta “a mantenere ed ad assistere vita natural durante” la madre in forza del contratto di vitalizio assistenziale concluso in data 22 ottobre 1998, doveva reputarsi svincolata da una esatta quantificazione economica, essendo connotata da elementi non riconducibili a parametri matematici e non evidenziandosi, perciò, una sproporzione con il valore dei beni attribuiti al vitaliziante (stimati in € 238.000,00). Non di meno, in detto contratto poteva ritenersi sussistente l’alea, determinata dalla imprevedibile durata della vita della vitaliziata, la quale aveva al momento della stipula e godeva di buona salute.
Con costante orientamento, questa Corte ha però affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’età ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi – ed il contratto va perciò dichiarato nullo – se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente o sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un cc arco di tempo determinabile [ok, ma quale arco temporale allora?]. In alcuni precedenti di legittimità si è arrivati a concludere che l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. L’indicata comparazione e l’indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se tuttavia congruamente motivati (Cass. Sezioni Unite n. 6532 del 1994; Cass. n. 15848 del 2011; n. 7479 del 2013; n. 4825 del 2016; n. 15904 del 2016; n.2009 del 2016; n. 23895 del 2016; n. 13232 del 2017).
2.3. – È dunque errata in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Genova secondo cui “la prestazione del deve ritenersi svincolata da una esatta quantificazione economica, essendo evidentemente connotata da elementi (quali l’affetto, la presenza costante, la compagnia, l’ascolto, la quotidianità) che non possono o essere ricondotti a parametri matematici”, bastando a configurare l’alea la considerazione dalla imprevedibile durata della vita della vitaliziata
Così ragionando, i giudici di appello hanno negato la patrimonialità della prestazione dovuta dal vitaliziante nell’ambito del contratto cc atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale), ovvero la sua suscettibilità di valutazione economica, in quanto corrispettivo della prestazione del vitaliziato, patrimonialità viceversa essenziale, agli effetti degli artt. 1321 e 1174 c.c., per la negoziabilità del comportamento, la quale opera come limite dell’autonomia privata (arg. da Cass. n. 649 del 1971; n. 835 del 1964).
2.4. – Deve piuttosto ribadirsi che il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso [nds: art.1872 c.1 cc] , caratterizzata da una accentuazione dell’elemento aleatorio, giacché all’incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato. L’alea che contraddistingue il contratto di mantenimento (nel senso cs,cs, che, come si è detto, non è noto né certo al momento della sua 3 conclusione quale sia l’entità del vantaggio e l’entità del rischio che ciascuna parte si assume) è, invero, essa stessa elemento di natura strettamente economica e perciò postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei.
3. Può, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto:  il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato,  sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vtaliziante>>.

Però la Sc non spiega come in concreto sia capitalizzabile l’obbligo di mantgenimento]

Sulla validità del c.d. vitalizio alimentare (art. 1872 cc)

Ondif segnala Cass. n. 28.329 del 10.10.2023, rel. Carrato, sull’oggetto.

Viene ritenuto valido il vitalizio consistente nel trasferimento di nuda proprieotà immobiliare da padre di 82 anni a figlia a fronte di dovere di costei prestargli assistenza materiale e morale, date le non cattive condizioni di salute del primo.

Massima di Cianciolo Valerid di Ondif :

<<Sussistono tutti i presupposti per ravvisare la validità del contratto di mantenimento, avuto riguardo alle condizioni circa la prognosi delle patologie del vitaliziato e alla insussistenza della univoca predeterminabilità della durata successiva della vita dello stesso, elementi questi da portare ad escludere la sproporzione tra le prestazioni>>.