Sorte dei crediti verso società cancellata dal registro imprese e onere della prova

Cass. sez. III ord. 14/02/2024 n. 4.141, rel. Tassone:

“Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495 cod. civ., comma 2, implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass., 13/12/2022, n. 36407 ; Cass., 22 giugno 2017, n.n. 15474; Cass., 6 dicembre 2019, n.n. 31933). [esatto ma … scontato]

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (v. p. 9), la corte territoriale ha correttamente attribuito al Gi.Ma. l’onere della prova e lo ha ritenuto assolto, motivando in riferimento alle produzioni documentali offerte, tra cui la Relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione con l’allegato prospetto di riparto, svolgendo dunque una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici; inconferenti sono dunque le ulteriori considerazioni delle ricorrenti, che finiscono per sollecitare un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 11/10/2018, n. 25348; Cass., 28/06/2018, n. 17036; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054)”.

La SC poi ribadisce regole consolidate sulla transazione della obbligaizone solidale (dell’intero, sottoposto a regime diverso da quello proprio della transazione sulla quota)

Responsabilità degli amministratori e transazione della lite

In Trib. Torino n°3399/2021 del 29.09.2020, Rg 23701/2016, sulla responsabilità di amministratori e sindaci di SRL (al solito, promossa da Fallimento), ci sono inter alia due passaggi interessanti: uno assai importante ma abbastanza pacifico, l’altro invece di portata -credo- innovativa.

Il primo concerne l’effetto della transazione di quota da parte di alcuni debitori sulla responsabilità dei restanti (i non transigenti): <<I principi qui rilevanti in materia sono quelli enunciati da Cass., 2016, n. 26113, richiamata anche da parte convenuta in memoria di replica: “Ove siaintervenuta una precedente transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali avente ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal debitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiorealla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che in applicazione di cui all’art. 1298 cc faceva idealmente capo alcondebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”>>, p. 13.

Il secondo  è subito dopo: <<Presupposto di fatto per l’applicazione di quanto sopra è la circostanza che gli atti transattivi siano stati resi noti alle altre parti e prodotti in giudizio, dovendosi in difetto ritenere che la transazione (che, come si è visto, può anche riguardare una quota superiore a quella ideale di debito) abbia riguardato l’intero. (T. Torino, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza in causa RG 4072/2006 e sentenza in causa RG 2183/2017).>>. Ripreso poi a p. 18: <<I sindaci hanno definito bonariamente la loro posizione e non vi sono in atti elementi per conoscere la quota di responsabilità transatta (uguale, maggiore o minore alla loro quota di responsabilità interna). In questo contesto, come già delineato al precedente punto 7, i principi giuridici che governano la materia impongono di ritenere che la transazione operata dai sindaci sia stata satisfattiva dell’intera pretesa risarcitoria del Fallimento attore, con la conseguenza che, il danno cagionato dall’operato del Benzi è già stato per questa voce reintegrato>>, p. 18.

Si badi: il fatto che il documento transattivo (o basta la notizia generica?), specificante il fatto che si è trattato di transazione di quota, non sia stato comunicato alle altre parti e prodotto in giudizio (in realtà basterebbe questo secondo adempimento), permette al giudice di ritenere che la transazione abbia invece riguardato l’intero.
L’affermazione lascia perplessi.

Non è chiaro se si tratti di presunzione e, in caso positivo, dove stiano precisione , chiarezza e concordanza.

Inooltre, determinare l’ampiezza dell’oggetto del negozio transattivo in base al fatto che sia stato o meno documentato in causa, non pare avere alcun fondamento.   Si applichi invece il consueto regime dell’onere della prova