Sul concetto di “copia dei dati personali” che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato ex art. 15.3 GDPR: intanto le conclusioni dell’AG

L’avvocato generale Pitruzzella nella causa C-487/21 ha presentato il 15.12.2022 le sue conclusini sull’oggetto (si trattava di richiesta rivolta ad agenia di informazioni sulla solvibilità delle persone).

La disposizione così recita: <<3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.>>

 La risposta dell’AG è :

<< la nozione di “copia” di cui a tale disposizione deve essere intesa come una riproduzione fedele in forma intellegibile dei dati personali richiesti dall’interessato, in un formato materializzato e permanente, che consenta all’interessato di esercitare in maniera effettiva il diritto di accesso ai suoi dati personali, avendo piena conoscenza di tutti i suoi dati personali oggetto di trattamento – compresi i dati ulteriori eventualmente generati a seguito del trattamento, se sono anch’essi oggetto di trattamento –, al fine di poterne verificare l’esattezza e di permettergli di accertarsi della correttezza e della liceità del trattamento per poter, se del caso, esercitare diritti ulteriori attribuitigli dal RGPD; la forma esatta della copia è determinata in base alle specificità di ciascun caso ed, in particolare, alla tipologia dei dati personali di cui è richiesto l’accesso e alle esigenze dell’interessato;

tale disposizione non attribuisce all’interessato un diritto generale ad ottenere copia parziale o integrale del documento che contiene i dati personali dell’interessato o, qualora i dati personali siano trattati in una banca dati, un estratto di tale banca dati;

tale disposizione non esclude, tuttavia, che parti di documenti, o documenti interi o estratti di banche dati, possano dover essere forniti all’interessato qualora ciò sia necessario per garantire la piena intellegibilità dei dati personali oggetto di trattamento di cui è richiesto l’accesso.

La nozione di “informazioni” di cui all’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679

deve essere interpretata nel senso che:

essa si riferisce esclusivamente alla “copia dei dati personali oggetto di trattamento” di cui alla prima frase dello stesso paragrafo».>>

Cio: ha diritto a tutto ciò che la riguarda ma non oltre ciò.