Sulla validità del mutuo c.d. solutorio

Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/01/2026, n. 889, rel. Caprioli sul mutuo cd solutorio (id est mutuo con funzione di pagamento di un debito preesistente), pacificamente ammesso:

<<Va osservato relativamente alla pretesa illiceità del mutuo in quanto destinato al rifinanziamento dell’indebitamento giova ricordare che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass S.U. 5841/25).

La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – salvo l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; Cass n. 4376 del 2024; Cass n. 16706 del 2020) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 1977 nr 546 n 976; art. 43 L. 1966 nr 976 convertito dalla L. 1966 nr 1142).

Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.

Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass nr 5034 del 2022; Cass nr 3024 del 20202 e Cass nr 4202 del 2018).

Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; n. 11695 del 2018; Cass n. 18610 e n. 24725 del 2021; Cass n. 15844 del 2022).

In questa cornice ne deriva che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l’applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; Cass n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass nr 1517/2021)>>.