Riparto dell’assegno di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite

Cass. sez.  1 n. 25.369 del 25.08.2022 , rel. Caradonna,  sull’intepretazione dell’art. 9 c.3 legge divorzio (1.12.1970 n. 898):

Prmesso che << 1.1. Il motivo è inammissibile, perchè la censura prospettata, lungi dal prospettare un error in iudicando, si risolve, nella sostanza, in una
critica investente l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del
merito in ordine alla
quaestio facti, per di più deviando dal paradigma
di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.,
13 marzo 2018, n. 6035), non avendo la ricorrente dedotto nulla in
ordine alla decisività dell’errore denunciato, in cui è incorsa la Corte
territoriale, sul computo della durata dei matrimoni del coniuge
divorziato e del coniuge superstite, rilevato che, nel caso in esame, la
Corte territoriale ha determinato la percentuale del 25% della pensione
di reversibilità spettante alla Romagnoli, tenendo conto non soltanto
del criterio della durata dei matrimoni, ma anche dell’età e delle
condizioni economiche dei due coniugi, divorziato e superstite.
>>,

ebbene, premesso ciò, la SC passa poi ad osservare che :

<< 1.2  Ciò in ossequio al principio affermato da questa Corte, anche di
recente, secondo cui
in caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione
dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge
superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di
reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, della
legge n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della
durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati
alla finalità solidaristica dell’istituto e individuati dalla giurisprudenza,
quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le
condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata
della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità
e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio
con il «de cuius» (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)
>>

Si badi che la disposizione menziona solo la durata del matrimonio: sarebbe servita dunque una motivazione più argomentata.