Risarcimento danno da violazione della data protection (art. 82 GDPR)

Rielvante questione portata alla Corte di Giustizia circa i presupposti per la risarcibiità del danno provocato da violazione della data protection (causa C-300/21).

Questioni pregiudiziali, § 14:

«1)      Se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell’articolo 82 dell’RGPD (…) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni dell’RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni dell’RGPD per ottenere un risarcimento.

2)      Se esistano, per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, altre prescrizioni di diritto dell’Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.

3)      Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l’irritazione provocata dalla violazione stessa».

Sono  state depositate le conclusion 06.10.2022 dell’AG Sanchez-Bordona :

«L’articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:

ai fini del riconoscimento di un risarcimento per danni subiti da una persona in conseguenza di una violazione del menzionato regolamento non è sufficiente, di per sé, la mera violazione della norma, se essa non è accompagnata dal relativo danno, materiale o immateriale [ovvio, dato il tenore della disposizione].

Il risarcimento del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende alla mera irritazione che l’interessato possa provare a causa della violazione delle disposizioni del regolamento 2016/679 [ancora abbastanza ovvio, pur se un pò meno]. Spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa essere considerata, in ciascun caso, un danno immateriale [punto importante, ma incerto: non ci sarà così una frantumazione nazionale della relativa regola, dubbio che si pone peraltro per quasi tutto il diritto armonizzato UE in relazione ai rimedi per la sua  violazione?]: ».